Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 492/2025
ECLI:EU:C:2025:926
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
27 novembre 2025 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Regime retributivo dei funzionari – Normativa nazionale che esclude la presa in considerazione dei precedenti periodi di attività equivalente svolti in un altro Stato membro – Esclusione a seguito di una decisione, riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione, di concedere una promozione al funzionario – Promozione subordinata al compimento di un certo numero di anni di servizio – Normativa nazionale che esclude la presa in considerazione dei precedenti periodi di attività equivalente svolti nello Stato membro interessato »
Nella causa C‑356/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 16 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2024, nel procedimento
A.B.
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da J. Passer, presidente di sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias, giudice,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da S. Delaude e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), nonché degli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A.B. e la [OSCURATO:PERSONA] (Governo del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla mancata presa in considerazione di taluni precedenti periodi di attività lavorativa svolti da A.B. sia in [OSCURATO:PERSONA] che all’estero, al fine di determinare la sua anzianità nella tabella retributiva dei funzionari.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Direttiva 2000/78
3
L’articolo 1 della direttiva 2000/78, intitolato «Obiettivo», stabilisce quanto segue:
«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
4
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», è così formulato:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (…)
(…)».
5
L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1, lettera c), prevede quanto segue:
«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(…)
c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».
6
L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età», così dispone:
«1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
(…)
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».
Regolamento n. 492/2011
7
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 stabilisce quanto segue:
«Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».
Diritto austriaco
8
L’articolo 143 del [OSCURATO:PERSONA] (legge del [OSCURATO:PERSONA] relativa allo statuto dei funzionari), del 1994 (LGBl. n. 71/1994), nella versione risultante dalla legge n. 81 del [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2021 (LGBl. n. 81/2021) (in prosieguo: il «K‑DRG»), intitolato «Avanzamento», così dispone:
«(1) L’avanzamento è determinato sulla base di una data di riferimento. Salvo che nella presente legge sia disposto diversamente, il periodo necessario a un avanzamento al secondo scatto del grado III è di cinque anni, e di due anni per gli altri scatti.
(2) L’avanzamento ha luogo il 1º gennaio o il 1º luglio successivi al completamento del periodo di due o cinque anni (data rilevante per l’avanzamento) a condizione che in tale data non sussistano motivi di differimento o sospensione. Il periodo di due o cinque anni si considera completato alla data rilevante per l’avanzamento di carriera, qualora si concluda prima del 31 marzo o del 30 settembre successivo a detta data.
(…)».
9
Ai sensi dell’articolo 145 del K‑DRG, intitolato «Data di riferimento per l’avanzamento»:
«(1) Fatte salve le limitazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8, la data di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’avanzamento si calcola risalendo nel tempo a partire dalla data dell’assunzione per i periodi posteriori al 30 giugno dell’anno durante il quale sono stati completati o sarebbero stati completati nove anni scolastici dopo l’ammissione all’istruzione di primo grado:
1. i periodi elencati al paragrafo 2 sono presi in considerazione integralmente;
2. gli altri periodi
a) che soddisfano i criteri indicati al paragrafo 3, sono presi in considerazione integralmente;
b) che non soddisfano i criteri indicati al paragrafo 3,
aa) sono presi in considerazione integralmente per tre anni e
bb) sono presi in considerazione per metà per tre anni supplementari.
(…)
(11) I periodi di cui al paragrafo 2 al paragrafo 1, punto 2, nel corso dei quali vengono esercitate attività professionali, equivalenti a quelle esercitate al momento dell’entrata in servizio, che consentono di raggiungere un’analoga esperienza professionale, sono presi in considerazione integralmente, qualora detti periodi siano stati maturati al di fuori dell’[OSCURATO:PERSONA],
1. nel territorio di una parte contraente dell’accordo sullo [[OSCURATO:PERSONA] economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)] o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure
2. in uno Stato i cui cittadini hanno gli stessi diritti dei cittadini austriaci per quanto riguarda l’accesso a una professione, oppure
3. presso un organismo dell’Unione europea o un altro organismo intergovernativo di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è membro.
(…)».
10
L’articolo 181 del K‑DRG, intitolato «Promozione», è così formulato:
«(1) Per promozione si intende la nomina di un funzionario dell’amministrazione generale a funzionario della classe immediatamente superiore nella sua categoria d’impiego.
(…)
(3) Se la retribuzione corrispondente allo scatto più basso del nuovo grado previsto per la categoria di impiego di un funzionario è inferiore alla sua retribuzione precedente, il funzionario beneficia dello scatto corrispondente alla retribuzione precedente, ma se una tale retribuzione non è prevista, egli beneficia dello scatto corrispondente alla retribuzione immediatamente superiore.
(4) A seguito della promozione, il funzionario avanza al momento in cui, conformemente al paragrafo 3, avrebbe soddisfatto, nel pregresso grado, la condizione per raggiungere lo scatto retributivo immediatamente superiore del nuovo grado ma al più tardi dopo due anni. Il periodo trascorso nello scatto retributivo più alto di un grado viene preso in considerazione fino a un massimo di quattro anni. In deroga a quanto precede, nei casi in cui la promozione a uno scatto superiore è subordinata al necessario completamento di un periodo di due anni nello scatto retributivo più elevato del grado più basso, il tempo trascorso nello scatto retributivo più elevato di tale grado viene preso in considerazione fino a un massimo di quattro anni, a condizione che sia superato il periodo che deve essere svolto in tale scatto. Gli articoli 143 e 144 si applicano
mutatis mutandis
.
(…)».
11
L’articolo 305b del K‑DRG, intitolato «Ambito d’applicazione di talune disposizioni», prevede quanto segue:
«(…)
(2) La data di riferimento per l’avanzamento e la posizione retributiva che ne risulta sulla base degli articoli 143 e 145 della presente legge, nella versione risultante dalla legge [n. 60 del [OSCURATO:PERSONA], del 13 giugno 2019] può essere ricalcolata d’ufficio, senza indebito ritardo e unicamente nel caso in cui la posizione retributiva esistente sia determinata dalla data di riferimento per l’avanzamento. (…)
(…)
(4) (…)
1. Gli articoli 143 e 145 della presente legge continuano a trovare applicazione nella versione in vigore al 31 dicembre 2003 [alle persone per le quali non occorre procedere a una nuova fissazione della data di riferimento per l’avanzamento conformemente al paragrafo 2. Q]ualora la loro data di riferimento sia stata determinata ai sensi dell’articolo 145 di tale legge nella versione in vigore al 30 settembre 1995, [gli articoli 143 e 145 della presente legge] continuano a trovare applicazione nella versione in vigore al 30 settembre 1995.
(…)».
12
Ai sensi dell’articolo VI, paragrafo 7, del Gesetz, mit dem das [OSCURATO:PERSONA] 1994 (20.K‑DRG‑Novelle), das [OSCURATO:PERSONA] 1994 (17. [OSCURATO:PERSONA]Novelle), das [OSCURATO:PERSONA], das [OSCURATO:PERSONA] 1993 und das [OSCURATO:PERSONA] geändert werden [legge recante modifica della legge del [OSCURATO:PERSONA] del 1994 sullo statuto dei funzionari (20
a
riforma della legge del [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto dei funzionari), la legge del [OSCURATO:PERSONA] del 1994 sullo statuto dei dipendenti a contratto (17
a
riforma della legge del [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto dei dipendenti a contratto), la legge sui dipendenti municipali della [OSCURATO:PERSONA], la legge del 1993 sui funzionari municipali della [OSCURATO:PERSONA] e la legge sui funzionari municipali a contratto della [OSCURATO:PERSONA]], del 7 luglio 2011 (LGBl. n. 82/2011, in prosieguo: la «legge n. 82/2011»):
«(7) La data di riferimento per l’avanzamento e la posizione retributiva che ne risulta sulla base degli articoli 143 e 145 del [K‑DRG], come modificato dall’articolo I, o degli articoli 41 e 42 del [[OSCURATO:PERSONA]] (legge del [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto dei dipendenti a contratto), come modificato dall’articolo II, può essere ricalcolata soltanto su domanda e unicamente nel caso in cui la posizione retributiva esistente sia determinata dalla data di riferimento per l’avanzamento. (…)».
13
L’articolo VIII, paragrafo 3, del Gesetz, mit dem das [OSCURATO:PERSONA] 1994 (39. K‑DRG‑Novelle), das [OSCURATO:PERSONA] 1994 (32. K‑LVBG‑Novelle), das [OSCURATO:PERSONA], das [OSCURATO:PERSONA], das [OSCURATO:PERSONA] 1993, das [OSCURATO:PERSONA] 2010 und das [OSCURATO:PERSONA]Personalvertretungsgesetz geändert werden [legge recante modifica della legge del [OSCURATO:PERSONA] del 1994 sullo statuto dei funzionari (39
a
riforma del K‑DRG), la legge del [OSCURATO:PERSONA] del 1994 sullo statuto dei dipendenti a contratto (32
a
riforma del K‑LVBG), la legge sui dipendenti municipali della [OSCURATO:PERSONA], la legge sui dipendenti municipali a contratto della [OSCURATO:PERSONA], la legge del 1993 sui funzionari municipali della [OSCURATO:PERSONA], la legge del 2010 sulle pensioni della [OSCURATO:PERSONA] e la legge sulla rappresentanza del personale dello Stato della [OSCURATO:PERSONA]], del 21 ottobre 2021 (LGBl. n. 81/2021; in prosieguo: la «legge n. 81/2021»), è così formulato:
«Qualora un dipendente del [OSCURATO:PERSONA] o un dipendente comunale comprovi precedenti periodi di attività ai sensi dell’articolo 145, paragrafi 11 e 12, del [K‑DRG], nella versione dell’articolo I della presente legge o dell’articolo 41, paragrafi 12 e 13, del [[OSCURATO:PERSONA]] [legge del [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto dei dipendenti a contratto], nella versione di cui all’articolo II della presente legge, che non sono ancora stati interamente presi in considerazione ai fini della determinazione della data di riferimento per l’avanzamento in forza di un’altra disposizione e che devono ormai essere interamente presi in considerazione in forza della presente legge, la data di riferimento per l’avanzamento deve, su sua richiesta, essere adattata di conseguenza».
14
[OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] zur Festlegung von Richtlinien für die Vorrückung, Zeitvorrückung und Beförderung der Beamten des [OSCURATO:PERSONA] (LAD-PW-22/1-98) [Risoluzione del governo del [OSCURATO:PERSONA], che stabilisce linea guida per l’avanzamento, l’avanzamento per anzianità e la promozione dei funzionari del [OSCURATO:PERSONA] (LAD‑PW‑22/1‑98)], del 20 ottobre 1998, prevede, in particolare, quanto segue:
«La promozione dei funzionari del [OSCURATO:PERSONA] è a discrezione del governo del [OSCURATO:PERSONA].
Soltanto i funzionari in possesso dei seguenti requisiti, il cui rendimento e le cui competenze unitamente alla condotta in servizio e fuori servizio giustifichino una promozione, saranno presi in considerazione, tenendo conto del rispettivo organigramma e del piano di organizzazione del personale.
Requisiti temporali:
Categoria d’impiego
Grado V
Grado VI
Grado VII
Grado VIII
A
9 anni
13 anni
19 anni
30 anni
B
19 anni
25 anni
31 anni
C
29 anni
Tali anni vanno computati a decorrere dalla data di riferimento per l’avanzamento.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15
A.B. è un cittadino austriaco nato nel 1968 che ha iniziato a lavorare al servizio del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in qualità di dipendente a contratto il 3 ottobre 2005. Tra il 1º ottobre 1987 e il 4 aprile 2003 compreso, egli ha maturato periodi di attività presso datori di lavoro privati in [OSCURATO:PERSONA] e all’estero prima di essere assunto presso il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un attestato di lavoro (
Dienstzettel
) per il periodo compreso tra il 13 ottobre 2003 e il 2 ottobre 2005.
16
Al momento della sua entrata in servizio in qualità di dipendente a contratto in seno al [OSCURATO:PERSONA], la data di riferimento per l’avanzamento di A.B. è stata fissata all’8 settembre 2001. Conformemente all’articolo 41 del [OSCURATO:PERSONA] (legge del [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto dei dipendenti a contratto), del 1994 (LGBl. n. 73/1994), nella versione applicabile alla data di tale entrata in servizio, si è tenuto conto, a tal fine, di un periodo di quattro anni, 0 mesi e 25 giorni, corrispondente al periodo di svolgimento del servizio o della riserva militare da parte di A.B. nonché al periodo di attività da lui svolto al servizio del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di detto attestato di lavoro, ai quali è stato aggiunto un periodo di un anno e sei mesi. Quest’ultimo periodo corrisponde alla durata massima di cui era consentito tener conto, in forza del diritto austriaco, per i periodi di attività svolti nel settore privato che erano privi di rilevanza significativa per l’incarico al servizio del [OSCURATO:PERSONA] e la cui presa in considerazione non era giustificata dall’interesse pubblico.
17
Successivamente, A.B. è stato nominato funzionario, con effetto dal 1º gennaio 2010, su un posto rientrante nella categoria di impiego B, con il grado III e lo scatto retributivo 7, e, da allora, la sua posizione retributiva è determinata dal K‑DRG. La data di riferimento per l’avanzamento presa in considerazione ai sensi dell’articolo 145 della legge del [OSCURATO:PERSONA] sullo statuto dei funzionari, nella versione applicabile alla data di tale nomina, è parimenti quella dell’8 settembre 2001.
18
Il 1º luglio 2011 A.B. ha beneficiato di un avanzamento allo scatto retributivo superiore e ha poi beneficiato di avanzamenti agli scatti successivi per gli anni successivi. Il 1º gennaio 2016 e poi il 1º gennaio 2022, A.B. è stato promosso al grado immediatamente superiore, vale a dire, rispettivamente, al grado V e successivamente al grado VI.
19
Il 14 novembre 2022 A.B. ha chiesto, sulla base della legge n. 81/2021, che fossero presi in considerazione i precedenti periodi di attività equivalente a quella esercitata in qualità di funzionario, svolti in [OSCURATO:PERSONA] e all’estero, nonché, consecutivamente, il pagamento
a posteriori
della differenza di retribuzione a cui ritiene di avere diritto.
20
Con decisione del 20 settembre 2023, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda sulla base dell’articolo VI, paragrafo 7, della legge n. 82/2011, con la motivazione che, poiché la nomina di A.B. al grado VI era la conseguenza di una promozione, la sua posizione retributiva non era quindi più determinata dalla data di riferimento per l’avanzamento.
21
A.B. ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
22
Quest’ultimo indica che, in forza dell’articolo 145, paragrafo 11, del K‑DRG, nella versione risultante dalla legge n. 81/2021, i precedenti periodi di attività equivalente svolti all’estero devono essere presi in considerazione al fine di determinare la data di riferimento per l’avanzamento.
23
Tuttavia, l’articolo 305b, paragrafo 2, del K‑DRG, al pari dell’articolo VI, paragrafo 7, della legge n. 82/2011, non autorizzerebbe i funzionari a chiedere la rideterminazione della data di riferimento per il loro avanzamento qualora abbaino beneficiato di una promozione, avendo quest’ultima la conseguenza di farli rientrare in un altro regime retributivo e di avanzamento.
24
A tal riguardo, detto giudice ritiene, in primo luogo, che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 ostino a siffatte disposizioni nazionali se, ai fini della determinazione dell’anzianità, i precedenti periodi di attività equivalente svolti all’estero che non sono stati presi in considerazione in precedenza non possono più essere presi in considerazione in caso di promozione e che, pertanto, l’anzianità retributiva non possa essere rideterminata, mentre, secondo un’altra disposizione del K‑DRG, di portata generale, una siffatta presa in considerazione, in linea di principio, deve essere effettuata.
25
In secondo luogo, dato che la concessione di una promozione è subordinata al compimento di un certo numero di anni di servizio, il giudice del rinvio ne deduce che i funzionari più anziani sono principalmente interessati da tale promozione e, pertanto, dalla conseguenza ad essa connessa di non poter pretendere che siano presi in considerazione periodi anteriori di attività equivalente ai fini della determinazione della data di riferimento per l’avanzamento. Esso ritiene, di conseguenza, che la normativa austriaca di cui trattasi possa costituire una discriminazione indiretta fondata sull’età.
26
In terzo luogo, il giudice del rinvio sostiene che, sebbene l’articolo 145 del K‑DRG imponga la presa in considerazione di tutti i precedenti periodi di attività equivalente svolti al di fuori dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò non avviene nel caso dei precedenti periodi di attività equivalente svolti nel settore privato e nel territorio nazionale. Orbene, una siffatta esclusione sarebbe incompatibile con l’articolo 20 della Carta, che sancisce il principio della parità di trattamento, nonché con l’articolo 45 TFUE e con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 che sanciscono la libertà di circolazione dei lavoratori.
27
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo regionale della [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude, ai fini della data di riferimento per l’avanzamento, la presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente svolti in un altro Stato membro dell’Unione, qualora la posizione retributiva esistente del funzionario sia stata raggiunta per effetto di un atto discrezionale del datore di lavoro (promozione) e non già per anzianità e detta normativa nazionale preveda il ricalcolo della data di riferimento per l’avanzamento unicamente nel caso in cui la posizione retributiva esistente sia determinata dalla data di riferimento per l’avanzamento.
2) Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude, ai fini della data di riferimento per l’avanzamento, la presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente svolti in un altro Stato membro dell’Unione, qualora la posizione retributiva esistente del funzionario sia stata raggiunta per effetto di un atto discrezionale del datore di lavoro (promozione) e non già per anzianità e detta normativa nazionale preveda il ricalcolo della data di riferimento per l’avanzamento unicamente nel caso in cui la posizione retributiva esistente sia determinata dalla data di riferimento per l’avanzamento, ma la promozione di cui trattasi, in base alle pertinenti linee guida formulate dal datore di lavoro, è prevista, in linea di principio, solo dopo 19 e 25 anni (da calcolarsi a decorrere dalla data di riferimento per l’avanzamento) e riguarda quindi i funzionari più anziani.
3) Se [il principio] della libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE e l’articolo 20 della Carta ostino a una normativa nazionale in base alla quale i periodi di attività professionale equivalente sono presi integralmente in considerazione ai fini della data di riferimento per l’avanzamento, qualora tale attività professionale sia stata esercitata al di fuori dell’[OSCURATO:PERSONA] (nel territorio di una parte contraente dello [OSCURATO:PERSONA] economico europeo o di uno Stato membro dell’Unione europea, in uno Stato i cui cittadini hanno gli stessi diritti dei cittadini austriaci per quanto riguarda l’accesso a una professione, o presso un’istituzione dell’Unione europea o un’altra istituzione intergovernativa cui l’[OSCURATO:PERSONA] appartiene), mentre le pregresse attività professionali equivalenti nel settore privato esercitate nel territorio nazionale non possono essere prese in considerazione».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e sulla competenza della Corte
28
Il governo austriaco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
29
Da un lato, le considerazioni e le spiegazioni del giudice del rinvio relative alla prima e alla seconda questione si riferirebbero all’articolo 305b del K‑DRG, il quale, tuttavia, non sarebbe applicabile alle circostanze del procedimento principale. Pertanto, la risposta a queste due questioni non sarebbe necessaria per statuire su tale controversia. Dall’altro, la prima e la terza questione sarebbero irrilevanti ai fini della soluzione della controversia principale in quanto vertono sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alla libera circolazione dei lavoratori. Per quanto riguarda, in particolare, la prima questione, il governo austriaco fa valere che i periodi di attività svolti dal ricorrente nel procedimento principale al di fuori dell’[OSCURATO:PERSONA] sono stati svolti nel contesto di un distacco deciso dal suo datore di lavoro austriaco, di modo che tali periodi di attività rientrerebbero nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi. Quanto alla terza questione, il governo austriaco ritiene che essa riguardi una situazione puramente interna.
30
Al riguardo, occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], da C‑271/22 a C‑275/22, EU:C:2023:834, punto 38 e giurisprudenza citata).
31
Da tale giurisprudenza risulta che la Corte non può rimettere in discussione l’interpretazione del diritto nazionale su cui si è basato il giudice del rinvio né il contesto di fatto definito sotto la responsabilità di tale giudice, come invita, in sostanza, a fare il governo austriaco con i suoi argomenti riassunti al punto 29 della presente sentenza.
32
Pertanto, la prima e la seconda questione sono ricevibili.
33
Quanto all’argomento secondo cui le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori non sarebbero applicabili alla situazione considerata nell’ambito della terza questione, dal momento che quest’ultima rivestirebbe un carattere puramente interno, occorre ricordare che, sebbene le disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte una questione pregiudiziale non siano applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, tali disposizioni sono irrilevanti ai fini della soluzione di tale controversia e la decisione pregiudiziale richiesta non è necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emanare la sua sentenza, cosicché tale questione deve essere dichiarata irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 38).
34
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (sentenza del 4 settembre 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, punto 56 e giurisprudenza citata).
35
Nel caso di specie, occorre rilevare che l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, che vieta, in linea di principio, qualsiasi ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori, si applica alle situazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione e non in un contesto puramente nazionale.
36
Lo stesso vale per il divieto di discriminazione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 7 del regolamento n. 492/2011.
37
Orbene, la fattispecie descritta dal giudice del rinvio nell’ambito della sua terza questione, vale a dire la mancata presa in considerazione, al fine di determinare la posizione retributiva di un funzionario, dei periodi di attività equivalente svolti nel settore privato in [OSCURATO:PERSONA], si inserisce in un contesto puramente nazionale.
38
Ne consegue che l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 non sono applicabili a una siffatta fattispecie.
39
Pertanto, l’esistenza di un collegamento ai sensi dell’articolo 51 della Carta, che giustificherebbe una valutazione della situazione di cui trattasi alla luce dell’articolo 20 di quest’ultima, non sussiste nel caso di specie.
40
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve concludere che, nei limiti in cui la terza questione verte sull’interpretazione dell’articolo 20 della Carta, la Corte non è competente a statuire e che, nella parte in cui verte sull’articolo 45 TFUE, tale questione è irricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
41
In via preliminare, occorre constatare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in particolare, se l’articolo 45 TFUE osti alla normativa di uno Stato membro che, in talune circostanze, esclude la presa in considerazione dei periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato dello [OSCURATO:PERSONA] economico europeo (SEE) prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario in tale Stato membro.
42
Al fine di rispondere a tale questione, occorre sottolineare, anzitutto, che la presa in considerazione dei precedenti periodi di attività equivalente svolti dal lavoratore di uno Stato membro in un altro Stato SEE, al fine di ricompensare l’esperienza professionale che quest’ultimo ha precedentemente maturato, deve avvenire secondo modalità che escludono, da un lato, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 7 del regolamento n. 492/2011, nonché, dall’altro, qualsiasi ostacolo alla libertà di circolazione sancita dall’articolo 45, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punti 21 e 54).
43
Occorre quindi considerare la prima questione come articolata in due parti.
Sulla prima parte della prima questione
44
Ai fini dell’esame della prima parte della prima questione, occorre rilevare che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio riassunte al punto 26 della presente sentenza, l’articolo 145 del K‑DRG impone la presa in considerazione di tutti i precedenti periodi di attività equivalente svolti al di fuori dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre una siffatta presa in considerazione non è prevista per i precedenti periodi di attività equivalente svolti nel settore privato e nel territorio nazionale.
45
In tali circostanze, si deve considerare che, con la prima parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato SEE prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo sono presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione, mentre una siffatta presa in considerazione non è prevista per i precedenti periodi di attività equivalente svolti nel settore privato e nel territorio nazionale.
46
L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 costituisce solamente una particolare espressione del divieto di discriminazioni sancito da detto articolo 45, paragrafo 2, nell’ambito specifico delle condizioni di impiego e di lavoro e, pertanto, dev’essere interpretato allo stesso modo di quest’ultimo articolo (sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 21 e giurisprudenza citata).
47
La normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisce le modalità per la presa in considerazione dei periodi di attività equivalente svolti da un lavoratore in uno Stato SEE, prima della sua entrata in servizio in qualità di funzionario di tale Stato membro, al fine di determinare il suo inquadramento retributivo, rientra incontestabilmente nell’ambito delle condizioni di impiego e di lavoro. Essa rientra pertanto nell’ambito di applicazione delle disposizioni citate al punto precedente della presente sentenza (v., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 22 e giurisprudenza citata).
48
Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 45 TFUE vieta non soltanto le discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma indiretta di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato [sentenza del 15 giugno 2023, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Apposite graduatorie), C‑132/22, EU:C:2023:489, punto 28 e giurisprudenza citata].
49
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di una discriminazione fondata direttamente sulla cittadinanza, occorre rilevare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, essendo indistintamente applicabile a tutti i funzionari assunti dal [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla loro nazionalità, non può essere considerata costitutiva di una siffatta discriminazione.
50
In secondo luogo, una disposizione di diritto nazionale, benché indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dev’essere ritenuta indirettamente discriminatoria laddove, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori cittadini di altri Stati membri che sui lavoratori nazionali e, di conseguenza, rischi di risultare sfavorevole in modo particolare ai primi, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito (sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 24 e giurisprudenza citata).
51
Nel caso di specie, è vero che l’esclusione di qualsiasi presa in considerazione retroattiva dei periodi di attività equivalente svolti in un altro Stato SEE prima dell’entrata in servizio e non precedentemente presi in considerazione ai fini dell’inquadramento retributivo di un funzionario promosso in virtù di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione è tale da sfavorire tale funzionario rispetto a un funzionario che si trovi in una situazione equivalente e che non abbia beneficiato di una promozione.
52
Tuttavia, affinché siffatta differenza di trattamento tra i lavoratori sia considerata come indirettamente discriminatoria ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011, essa deve essere idonea, per sua stessa natura, ad incidere più sui lavoratori cittadini di altri Stati membri che sui cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 31).
53
Orbene, ciò non si verifica nel caso di una normativa di uno Stato membro che, al pari di quella a cui si fa riferimento nella prima parte della prima questione, esclude la presa in considerazione di qualsiasi esperienza professionale acquisita nel settore privato di tale Stato membro, pur prevedendo la presa in considerazione dei periodi di attività equivalente svolti in un altro Stato SEE, purché il funzionario interessato non sia stato promosso in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione. Infatti, se è vero che i cittadini di Stati SEE diversi dallo Stato membro interessato possono, più dei lavoratori cittadini di tale Stato membro, aver acquisito un’esperienza professionale in un altro Stato SEE, tuttavia è più probabile che questi ultimi abbiano acquisito, prima della loro entrata in servizio, un’esperienza professionale nel settore privato in tale Stato membro, cosicché non si può ritenere che una siffatta normativa possa, per sua stessa natura, sfavorire i funzionari cittadini di altri Stati membri.
54
Dalle considerazioni che precedono risulta che non si può ritenere che una normativa di uno Stato membro come quella di cui alla prima parte della prima questione presenti un carattere indirettamente discriminatorio nei confronti dei lavoratori cittadini di Stati SEE diversi da detto Stato membro e, pertanto, sia contraria all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011.
55
Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima parte della prima questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato SEE prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo sono presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione, mentre una siffatta presa in considerazione non è prevista per i precedenti periodi di attività equivalente svolti nel settore privato e nel territorio nazionale.
Sulla seconda parte della prima questione
56
Con la seconda parte della prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato SEE prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo devono essere presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione.
57
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE vieta, in linea di principio, ogni ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione e che l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione ed osta alle misure che potrebbero sfavorire detti cittadini quando intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 40 e giurisprudenza citata).
58
I cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato, di lasciare il rispettivo Stato membro d’origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitarvi un’attività. Di conseguenza, l’articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale che possa rendere più difficile od ostacolare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale garantita da detto articolo (sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 41 e giurisprudenza citata).
59
Orbene, la Corte ha ricordato che una normativa nazionale che, al fine di determinare l’importo della retribuzione di un lavoratore, non prende in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente maturati in uno Stato SEE diverso da quello di origine di tale lavoratore migrante può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE [sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Periodi anteriori di attività pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, punto 26 e giurisprudenza citata].
60
Nel caso di specie, occorre constatare che la normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale può avere l’effetto di escludere la presa in considerazione, ai fini della determinazione dell’inquadramento retributivo di un lavoratore, di taluni periodi anteriori di attività equivalente in funzione dello Stato SEE nel quale l’esperienza professionale è stata acquisita.
61
Tale considerazione non è rimessa in discussione dal fatto che, quando un funzionario ha beneficiato di una promozione, il suo avanzamento di scatto nel suo nuovo grado è legato, in linea di principio, al numero di anni di servizio maturati in tale grado. Infatti, non si può escludere che, anche in una situazione del genere, l’esperienza professionale acquisita da tale funzionario prima della sua entrata in servizio possa incidere sul suo inquadramento retributivo. Nel caso di specie, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni, dall’articolo 181, paragrafo 3, del K‑DRG risulta che la presa in considerazione retroattiva dell’esperienza professionale acquisita da un funzionario prima della sua entrata in servizio può avere l’effetto di modificare il suo inquadramento retributivo anteriore alla sua promozione e, di conseguenza, di incidere sull’inquadramento nello scatto di tale funzionario nel suo grado dopo tale promozione.
62
Pertanto, una normativa nazionale come quella di cui al punto 60 della presente sentenza è idonea a dissuadere i lavoratori dal lasciare il loro Stato membro d’origine per recarsi nel territorio di un altro Stato SEE al fine di esercitarvi un’attività professionale equivalente a quella che avrebbero potuto esercitare al servizio del loro datore di lavoro per il fatto che, al loro ritorno nel territorio di tale Stato membro, nonostante l’equivalenza dell’attività che essi avrebbero esercitato in tale altro Stato SEE, non sia stata presa in considerazione tutta la loro esperienza professionale acquisita in detto Stato SEE ai fini della determinazione del loro inquadramento retributivo da parte di tale datore di lavoro [v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Periodi anteriori di attività pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, punto 29 e giurisprudenza citata].
63
Ne consegue che una siffatta normativa nazionale rende meno attraente la libertà di circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, e costituisce, pertanto, un ostacolo a tale libertà.
64
Tuttavia, una tale normativa nazionale può essere ammessa solo se persegue uno degli obiettivi legittimi sanciti nel Trattato FUE o se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. In tal caso, occorre altresì che la sua applicazione sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per realizzarlo [sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Periodi anteriori di attività pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, punto 34 e giurisprudenza citata].
65
Nel caso di specie, occorre constatare che, nelle osservazioni presentate alla Corte, il governo austriaco non ha fatto valere che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale perseguirebbe un obiettivo legittimo enunciato nel Trattato FUE o che sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
66
In ogni caso, occorre ricordare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato, che ponga il lavoratore in grado di espletare meglio le mansioni che gli sono conferite, costituisce un obiettivo legittimo di politica salariale (sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑24/17, EU:C:2019:373, punto 86 e giurisprudenza citata).
67
Tuttavia, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude la presa in considerazione, ai fini dell’inquadramento e del calcolo della retribuzione di un lavoratore, di taluni periodi anteriori di attività equivalente svolti da quest’ultimo non può essere considerata come diretta a valorizzare integralmente l’esperienza così acquisita e, conseguentemente, non è idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑24/17, EU:C:2019:373, punto 88).
68
Dall’altro lato, anche ammettendo che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale persegua effettivamente l’obiettivo di favorire la fedeltà dei lavoratori ai loro datori di lavoro e che un obiettivo siffatto costituisce un motivo imperativo di interesse generale (sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑24/17, EU:C:2019:373, punto 89 e giurisprudenza citata), occorre constatare che, tenendo conto delle caratteristiche di detta normativa, l’ostacolo che essa costituisce alla libertà di circolazione dei lavoratori non risulta idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo.
69
Infatti, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, i periodi di attività equivalente svolti da un funzionario in uno Stato SEE diverso dalla Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] prima dell’entrata in servizio di tale funzionario in quest’ultimo Stato membro, e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini della determinazione del suo inquadramento retributivo, non possono più essere presi in considerazione retroattivamente qualora tale funzionario sia stato promosso in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione, sebbene debbano essere presi in considerazione qualora la posizione retributiva del funzionario risulti esclusivamente dall’avanzamento in funzione dell’anzianità.
70
In tali circostanze, si deve ritenere che tale restrizione non sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale come quelli ricordati ai punti 66 e 68 della presente sentenza.
71
Infine, non si può ammettere che un obiettivo di semplificazione amministrativa meramente diretto ad agevolare i compiti incombenti alla pubblica amministrazione, facilitando, segnatamente, i calcoli che essa deve effettuare, costituisca un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione a una libertà talmente fondamentale come la libertà di circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45, TFUE (sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen [OSCURATO:PERSONA], C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 42).
72
In ogni caso, la considerazione che tale semplificazione consentirebbe di diminuire le spese amministrative è di natura puramente economica e non può, pertanto, conformemente a una costante giurisprudenza, costituire un motivo imperativo di interesse generale (sentenza del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen [OSCURATO:PERSONA], C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 43).
73
Ne consegue che l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
74
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda parte della prima questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato SEE prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo devono essere presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione.
Sulla seconda questione
75
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato membro prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario in tale primo Stato membro non possono essere presi in considerazione ai fini del suo avanzamento qualora detto funzionario sia stato promosso in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione e, dall’altro, una tale promozione può, in linea di principio, intervenire soltanto dopo diversi anni di servizio, conteggiati a partire dalla data di riferimento per l’avanzamento.
76
In via preliminare, occorre ricordare che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età è sancito dall’articolo 21 della Carta ed è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑650/21, EU:C:2023:300, punto 45 e giurisprudenza citata).
77
Pertanto, occorre anzitutto verificare se una normativa come quella a cui si fa riferimento nella seconda questione rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.
78
A tal riguardo, dal punto 47 della presente sentenza risulta che una siffatta normativa rientra incontestabilmente nel settore delle condizioni di impiego e di lavoro. Di conseguenza, essa rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 22 e giurisprudenza citata).
79
Per quanto riguarda, poi, la questione se detta normativa introduca una disparità di trattamento basata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva.
80
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima precisa che, ai fini del paragrafo 1 del medesimo, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia trattata un’altra in una situazione analoga. Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 risulta che, ai fini di quest’ultima, una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una particolare età rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
81
Orbene, la seconda questione non riguarda una normativa nazionale che subordini esplicitamente la promozione di un funzionario all’età di quest’ultimo. Infatti, occorre rilevare che, nel caso di specie, la mancata considerazione retroattiva della totalità dei precedenti periodi di attività professionale equivalente svolti da A.B. dipende dall’adozione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di una decisione, riconducibile al potere discrezionale di quest’ultimo, di concedere una promozione a tale funzionario che è legata non già all’età del funzionario, bensì alla durata dell’esperienza professionale da lui acquisita.
82
Pertanto, è giocoforza constatare, in primo luogo, che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non dà luogo a una differenza di trattamento direttamente fondata sull’età (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑132/11, EU:C:2012:329, punto 29 e giurisprudenza citata).
83
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se una siffatta normativa costituisca una discriminazione indiretta fondata sull’età, occorre rilevare che ciò presuppone che tale normativa, benché formulata in modo neutrale, possa svantaggiare, in particolare, una categoria di età. Ciò avverrebbe nel caso di una normativa che subordini la promozione di un funzionario soltanto al compimento di un numero elevato di anni di servizio, di modo che solo i funzionari di età più avanzata potrebbero ottenere una promozione.
84
Nel caso di specie, occorre rilevare che, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, i funzionari rientranti nella categoria di impiego A possono aspirare a una promozione al grado V, al più presto, dopo 9 anni di attività a partire dalla data di riferimento per l’avanzamento, mentre, per accedere allo stesso grado, i funzionari rientranti nella categoria di impiego C devono aver maturato 29 anni di attività. Di conseguenza, tenuto conto della notevole differenza esistente tra la durata di questi due periodi di attività, non si può ritenere che l’accesso di un funzionario a una promozione dipenda dall’appartenenza di quest’ultimo a una specifica categoria di età.
85
Inoltre, secondo tale normativa nazionale, la concessione di una promozione non è automatica, ma rientra nel potere discrezionale del governo del [OSCURATO:PERSONA] interessato. Infine, l’accesso di un funzionario a una promozione dipende dal suo rendimento, dalle sue competenze nonché dalla sua condotta in servizio e fuori servizio.
86
Orbene, tali criteri sono manifestamente estranei a qualsiasi presa in considerazione dell’età dei funzionari interessati.
87
Pertanto, si deve constatare che il regime istituito dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è fondato su un criterio che non è né indissolubilmente né indirettamente connesso all’età dei funzionari. Ne consegue che la normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato membro prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro non possono essere presi in considerazione ai fini del suo avanzamento qualora tale funzionario pubblico sia stato promosso in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione, non dà luogo a una differenza di trattamento indirettamente fondata sull’età.
88
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato membro prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario in tale primo Stato membro non possono essere presi in considerazione ai fini del suo avanzamento qualora detto funzionario sia stato promosso in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione e, dall’altro, una tale promozione può, in linea di principio, intervenire soltanto dopo diversi anni di servizio, conteggiati a partire dalla data di riferimento per l’avanzamento, purché, da un lato, il numero di anni di servizio da svolgere prima di poter aspirare a una promozione non sia tale da riguardare soltanto i funzionari di età avanzata e, dall’altro, la concessione di una promozione dipenda anche da altri criteri, estranei a qualsiasi presa in considerazione dell’età.
Sulle spese
89
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato dello [OSCURATO:PERSONA] prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo sono presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione, mentre una siffatta presa in considerazione non è prevista per i precedenti periodi di attività equivalente svolti nel settore privato e nel territorio nazionale.
2)
L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato dello [OSCURATO:PERSONA] prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario nel primo Stato membro e che non sono stati precedentemente presi in considerazione ai fini del suo inquadramento retributivo devono essere presi in considerazione retroattivamente qualora la posizione retributiva di tale funzionario risulti dall’avanzamento in funzione dell’anzianità e non dalla promozione di cui ha beneficiato in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione.
3)
Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, i periodi di attività equivalente svolti da una persona in un altro Stato membro prima dell’entrata in servizio di tale persona in qualità di funzionario in tale primo Stato membro non possono essere presi in considerazione ai fini del suo avanzamento qualora detto funzionario sia stato promosso in forza di una decisione riconducibile al potere discrezionale dell’amministrazione e, dall’altro, una tale promozione può, in linea di principio, intervenire soltanto dopo diversi anni di servizio, conteggiati a partire dalla data di riferimento per l’avanzamento, purché, da un lato, il numero di anni di servizio da svolgere prima di poter aspirare a una promozione non sia tale da riguardare soltanto i funzionari di età avanzata e, dall’altro, la concessione di una promozione dipenda anche da altri criteri, estranei a qualsiasi presa in considerazione dell’età.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.