CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è consentito perché, al di là della formalistica deduzione, di vizi rientranti nella categoria di cui all'art. 606 cod. proc. pen., si prospetta, di fatto, una rivalutazione del merito con rilettura del compendio probatorio, nonché una ricostruzione alternativa dei fatti, non scrutinabili in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte d'appello con ampia motivazione esente da contraddittorietà e manifeste illogicità (pagg da 6 a 8 della sentenza impugnata) ha ricostruito, sulla scorta delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il prestito di natura usuraria in favore di [OSCURATO:PERSONA] e il ruolo di intermediatore ricoperto dall'odierno ricorrente nella consapevolezza della illiceità del patto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio motivazione in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello, in conformità ad uno dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ritenuto congrua la sanzione inflitta dal giudice di primo grado poiché il modesto scostamento della pena base dal minimo edittale si giustificava con l'entità degli interessi usurari praticati, assai superiore al tasso soglia; si tratta di valutazione discrezionale esente da vizi logici, come tale non censurabile in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M