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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 16444/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 552/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1286/2024 depositata il 20/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 552/2025 Numero sezionale 702/2025 Numero di raccolta generale 16444/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 09/06/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 552/2025 Numero sezionale 702/2025 Numero di raccolta generale 16444/2025 Data pubblicazione 18/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 552/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROBERTO -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1286/2024 depositata il 20/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 552/2025 Numero sezionale 702/2025 Numero di raccolta generale 16444/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 09/06/2025 Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 552/2025 Numero sezionale 702/2025 Numero di raccolta generale 16444/2025 Data pubblicazione 18/06/2025
Decreto Cassazione n. 16444/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris