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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28057/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza pitinnla in epigrafe indicata, della Corte di appello di tronnolche, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina con riguardo alla rideterminazione della pena - per aver ritenuto assorbita la condotta di cui al capo B) della rubrica nella fattispecie contestata al capo À) -, ha confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato espressa dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (Messina, 17/07/2019).

Considerato che i due motivi sollevati, inerenti al trattamento sanzionatorio (il primo, concernente il diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche; il secondo, relativo all'entità della pena che si assume motivata con un mero richiamo a formule di stile) prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione, pertanto, degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Considerato, inoltre, che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (pagg. 2 e 3), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza pitinnla in epigrafe indicata, della Corte di appello di tronnolche, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina con riguardo alla rideterminazione della pena - per aver ritenuto assorbita la condotta di cui al capo B) della rubrica nella fattispecie contestata al capo À) -, ha confermato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato espressa dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (Messina, 17/07/2019). Considerato che i due motivi sollevati, inerenti al trattamento sanzionatorio (il primo, concernente il diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche; il secondo, relativo all'entità della pena che si assume motivata con un mero richiamo a formule di stile) prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione, pertanto, degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Considerato, inoltre, che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (pagg. 2 e 3), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris