CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1997
Cassazione n. 02227/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/10/1997 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 81 comma secondo cod. pen., sono generici perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla valutazione delle prove ai fini del giudizio di responsabilità e sull'esclusione della continuazione); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è afferente al trattamento punitivo, determinato con adeguati criteri, previo esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]