Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 40974/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto a propria firma, depositato in data 9 marzo 2021 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il GUP presso il Tribunale di Genova, in data 23 febbraio 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod.pen., commesso in Genova il 4 ottobre 2017.

2. Dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione.

3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto a propria firma, depositato in data 9 marzo 2021 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il GUP presso il Tribunale di Genova, in data 23 febbraio 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod.pen., commesso in Genova il 4 ottobre 2017. 2. Dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 4. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 40974/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris