CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26019/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa -intimato - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, depositata il 25 ottobre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, depositata il 10 settembre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, in favore del Tribunale Verona, a decidere sulle loro domande, cui la interveniente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva aderito , di : accertamento della nullità delle operazioni di acquisto di azioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. e del sottostante, collegato, finanziamento, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2358 cod.civ. o comunque per violazione degli art. 2637 e 2368 cod. civ. e della nullità della transazione intercorsa tra le parti in data 5luglio 2016 per violazione dell’art. 1972 cod. civ.; ritrasferimento, in favore della b anca, delle azioni acquistate in esecuzione di tali operazioni e lo scorporo dall’importo dovuto alla banca in forza di un (successivo) finanziamento ricevuto delle somme relative al predetto finanziament o illecit o (quantificate in euro 888.082,00); imputazione di quanto versato al pagamento del successivo finanziamento lecito, sino alla concorrenza degli importi effettivamente destinati a soddisfare esigenze della società di famiglia, pari ad 1.761.918,00; accertamento, anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del l’originario finanziamento, che l’importo di euro 615.000,00, ricevuto dalla banca in esecuzione della transazione asseritamente nulla, fosse comunque dichiarato di loro spettanza, quale acconto sulla pretesa restituzione dell’importo di tale finanziamento; - la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa ritenendo che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, la causa non rientrasse nell’ambito di quelle devolute alla competenza dellaSezione specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale adito, per cui dovevano trovare applicazione gli ordini criteri di riparto di competenza previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. che conducevano all’individuazione del Tribunale di Vicenza quale foro competente; - ha, invece, tenuta ferma la propria competenza, sia pure escludendo la competenzadella Sezione specializzata in materia di imprese , con riferimento alle domande proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in difetto di relativa eccezione da parte di quest’ultima; -il ricorso è affidato a un motiv o ; - la [OSCURATO:SOCIETA]. deposita scrittura difensiva concludendo per l’accoglimento del regolamento di competenza; -le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa; -i ricorrent i deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con l’unico motivo i ricorrenti denunciato la v iolazione degli artt. 19, 20, 28, 29, 33, 38 e 103 cod. proc. civ., per aver il Tribunale dichiarato la propria incompetenza per territorio rispetto alle domande proposte dalla liquidazione coatta amministrativa pur in presenza di una eccezione incompleta in quanto non formulata anche con riferimento ai criteri di cui agli artt.28 e 29 cod. p roc . c iv . e alla insussistenza dei presupposti per il ricorso al foro del simultaneus processus, stante la partecipazione al giudizio di altro convenutoconcorrente; - deducono, alt r esì , che quand’anche dovesse ritenersi che l’incompetenza del giudice adito sia stata sollevata anche in relazione al foro esclusivo previsto nella transazione del 5 luglio 2016 , tale eccezione risultava del pari incompleta in quanto priva dell’allegazione della insussistenza del criterio di competenza di cui all’art.33 cod. p roc . civ.; -il motivo è inammissibile; - deve rilevarsi che gli attori hanno evocato in giudizio i convenuti dinanzi al Tribunale di Venezia, quale sede della Sezione specializzata in materia di imprese territorialmente competente, specificando che la competenza della Sezione specializzata era invocata «ex art.3 D. Legs.vo n°168/2003 n°2, lettera A, in relazione al presupposto della illecita costituzione di un rapporto societario e delle relative conseguenze»; - orbene, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l’incompetenza l’onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento subisce un’eccezione ove, come nel caso in esame, parte attrice indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l’onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall ’ attore (cfr. Cass. 5 marzo 2024, n. 5817; Cass. 18 giugno 2019, n. 16284); - ne consegue che la allegazione della estraneità della causa alle materie attribuite competenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Venezia rispetta l’onere previsto dall’art. 38, primo comma, cod. proc. civ.; - in ogni caso, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, ma non anche in relazione all’assenza di un foro convenzionale esclusivo idoneo a radicare la competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ.; - con riferimento, poi, alla necessità che, vertendosi in un caso di cumulo soggettivo, l’eccezione di incompetenza sia formulata anche con riferimento all’altro convenuto, si osserva che la liquidazione coatta amministrative risulta avercontestato la sussistenza della competenza della adita Sezione specializzata in relazione al complesso delle domande proposte dagli attori e, dunque, con allegazione specifica che interessa anche alla posizione del concorrente convenuto; - per le suesposte considerazioni ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito P.Q.M La Corte dichiara il ricorso per regolamento di competenza inammissibile; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per