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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 08730/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11464-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un terreno sito in Potenza, proponeva dinnanzi il locale Tribunale azione confessoria ex art. 1079 c.c., invocando l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo di [OSCURATO:PERSONA], ed instando altresì per la condanna del convenuto alla rimozione degli ostacoli frapposti all’esercizio del diritto reale ed al risarcimento dei danni.

Nella resistenza del Palese, il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda attorea.

Con sentenza n. 437/2014, la Corte di Appello di Potenza riformava la prima decisione e rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Detta pronuncia veniva cassata con rinvio perché la Corte di Appello era andata oltre i limiti del “devolutum”, non essendo stata contestata del Palese la sussistenza del diritto di passaggio pedonale.

Ilgiudice del rinvio, con la sentenza impugnata, n. 132/2022, rigettava l’appello, confermando in toto la pronuncia resa dal giudice di primo grado.

Ricorrono per la cassazione di detta decisione gli eredi dell’originario convenuto, affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti impugnano la sentenza della Corte territoriale per omessa rilevazione del difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale -secondo gli stessi- non avrebbe provato e neppure allegato il titolo di proprietà del fondo asseritamente dominante.

La censura è inammissibile.

L’assunto di partenza dei ricorrenti, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, è onere dell’attore allegarla e provarla, con conseguente rilevabilità anche d’ufficio del suo difetto in ogni stato e grado del processo, è condivisibile.

Tuttavia, ciò non conduce all’accoglimento della censura in esame, poiché, secondo l’insegnamento di questa Corte, “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può̀ avere rilievo, perch é́ può̀ servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità̀ del diritto.

Ci ò̀ avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, in motivazione).

Nel caso di specie, ad essere contestato non era il diritto di servitù in sé ma soltanto la sua estensione, come peraltro già rilevato da questa Corte con la pronuncia di cassazione, con rinvio, della prima decisione della Corte lucana.

Essendo pacifica, quindi, la sussistenza del diritto di passaggio pedonale, non sussiste alcun dubbio in relazione alla legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo, da esaminare logicamente prima del secondo, i ricorrenti lamentano la genericità e l’indeterminatezza dell’oggetto della sentenza.

Secondo i Palese, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso, in relazione alla pretesa servitù di passaggio carrabile, di individuare esattamente le particelle sulle quali dovrebbe insistere il diritto, con conseguente incertezza circa la sua esatta ubicazione e impossibilità di attuazione della relativa statuizione.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti sollevano una questione relativa al posizionamento della servitù, che invece è pacifico sin dal primo grado di giudizio.

In ogni caso la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, ha affermato che l’esistenza della servitù di passaggio pedonale, già accertata in primo grado, non era stata oggetto di appello, rinviando al giudice di merito non già l’accertamento della sussistenza di tale specifico diritto, né l’individuazione dell’ubicazione dello stesso, ma soltanto la valutazione della sussistenza anche di un diritto di passaggio carrabile.

In altri termini, non vi erano dubbi circa le particelle interessate dal diritto di servitù -le n. 3535 e 3537, pacificamente gravate dal diritto di passo pedonale- ma solo sulla poss ibilità di esercitare anche il passaggio carrabile sulle stesse.

Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l’impugnata decisione per aver la Corte di Appello riconosciuto l’esistenza del diritto di servitù di passaggio, per acquisto in virtù di usucapione, senza verificare la sussistenza in concreto del requisito dell’apparenza, necessario ai sensi dell’art. 1061 c.c.

Alla luce dell’inammissibilità del primo e terzo motivo, anche la seconda censura è inammissibile.

Una volta accertata l’esistenza di un diritto di passaggio e la sua collocazione spaziale, infatti, non si pone alcun problema in relazione all’apparenza del diritto reale.

Il tema del contendere, in altre parole, è limitato all’esistenza di un diritto di passaggio carrabile, ovvero soltanto pedonale, lungo il tracciato certamente esistente, e dunque all’estensione della servitù.

Con il quarto e quinto motivo, la pronuncia della Corte di Appello viene impugnata per omessa statuizione, o in subordine per omessa motivazione, circa il motivo di appello relativo alla condanna generica ai danni statuita dal giudice di primo grado e confermata, seppur implicitamente, dal Giudice di appello.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello, infatti, ha rigettato interamente il gravame, così respingendo tutti i motivi di appello, compreso quello inerente alla condanna generica al risarcimento dei danni.

Per quanto attiene al profilo della motivazione, il Giudice di secondo grado ha confermato in toto la statuizione del Tribunale, rinviando, dunque, al contenuto della relativa decisione.

Non sussiste, dunque, alcun profilo di omessa motivazione, configurandosi piuttosto una motivazione redatta anche per relationem al contenuto della decisione di prima istanza.

Né è accoglibile la doglianza secondo la quale, non comportando la violazione o limitazione del diritto di servitù un danno in re ipsa, la Corte avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria per mancata prova del pregiudizio.

La condanna generica al risarcimento del danno, infatti, “presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità̀ o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità̀ e del rapporto di causalità̀ ̀ riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione …” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2 8030 del 14/10/2021; cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 6257 del 02/05/2002 ; Cass. Sez.

L , Sentenza n.6190 del 17/04/2003 ; Cass. Sez.

U , Sentenza n. 8545 del03/08/1993; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3802 del 11/04/1991 ).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11464-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 86, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un terreno sito in Potenza, proponeva dinnanzi il locale Tribunale azione confessoria ex art. 1079 c.c., invocando l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo di [OSCURATO:PERSONA], ed instando altresì per la condanna del convenuto alla rimozione degli ostacoli frapposti all’esercizio del diritto reale ed al risarcimento dei danni. Nella resistenza del Palese, il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda attorea. Con sentenza n. 437/2014, la Corte di Appello di Potenza riformava la prima decisione e rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Detta pronuncia veniva cassata con rinvio perché la Corte di Appello era andata oltre i limiti del “devolutum”, non essendo stata contestata del Palese la sussistenza del diritto di passaggio pedonale. Ilgiudice del rinvio, con la sentenza impugnata, n. 132/2022, rigettava l’appello, confermando in toto la pronuncia resa dal giudice di primo grado. Ricorrono per la cassazione di detta decisione gli eredi dell’originario convenuto, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti impugnano la sentenza della Corte territoriale per omessa rilevazione del difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA], la quale -secondo gli stessi- non avrebbe provato e neppure allegato il titolo di proprietà del fondo asseritamente dominante. La censura è inammissibile. L’assunto di partenza dei ricorrenti, secondo cui la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, è onere dell’attore allegarla e provarla, con conseguente rilevabilità anche d’ufficio del suo difetto in ogni stato e grado del processo, è condivisibile. Tuttavia, ciò non conduce all’accoglimento della censura in esame, poiché, secondo l’insegnamento di questa Corte, “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può̀ avere rilievo, perch é́ può̀ servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità̀ del diritto. Ci ò̀ avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371, in motivazione). Nel caso di specie, ad essere contestato non era il diritto di servitù in sé ma soltanto la sua estensione, come peraltro già rilevato da questa Corte con la pronuncia di cassazione, con rinvio, della prima decisione della Corte lucana. Essendo pacifica, quindi, la sussistenza del diritto di passaggio pedonale, non sussiste alcun dubbio in relazione alla legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, da esaminare logicamente prima del secondo, i ricorrenti lamentano la genericità e l’indeterminatezza dell’oggetto della sentenza. Secondo i Palese, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso, in relazione alla pretesa servitù di passaggio carrabile, di individuare esattamente le particelle sulle quali dovrebbe insistere il diritto, con conseguente incertezza circa la sua esatta ubicazione e impossibilità di attuazione della relativa statuizione. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti sollevano una questione relativa al posizionamento della servitù, che invece è pacifico sin dal primo grado di giudizio. In ogni caso la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, ha affermato che l’esistenza della servitù di passaggio pedonale, già accertata in primo grado, non era stata oggetto di appello, rinviando al giudice di merito non già l’accertamento della sussistenza di tale specifico diritto, né l’individuazione dell’ubicazione dello stesso, ma soltanto la valutazione della sussistenza anche di un diritto di passaggio carrabile. In altri termini, non vi erano dubbi circa le particelle interessate dal diritto di servitù -le n. 3535 e 3537, pacificamente gravate dal diritto di passo pedonale- ma solo sulla poss ibilità di esercitare anche il passaggio carrabile sulle stesse. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l’impugnata decisione per aver la Corte di Appello riconosciuto l’esistenza del diritto di servitù di passaggio, per acquisto in virtù di usucapione, senza verificare la sussistenza in concreto del requisito dell’apparenza, necessario ai sensi dell’art. 1061 c.c. Alla luce dell’inammissibilità del primo e terzo motivo, anche la seconda censura è inammissibile. Una volta accertata l’esistenza di un diritto di passaggio e la sua collocazione spaziale, infatti, non si pone alcun problema in relazione all’apparenza del diritto reale. Il tema del contendere, in altre parole, è limitato all’esistenza di un diritto di passaggio carrabile, ovvero soltanto pedonale, lungo il tracciato certamente esistente, e dunque all’estensione della servitù. Con il quarto e quinto motivo, la pronuncia della Corte di Appello viene impugnata per omessa statuizione, o in subordine per omessa motivazione, circa il motivo di appello relativo alla condanna generica ai danni statuita dal giudice di primo grado e confermata, seppur implicitamente, dal Giudice di appello. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello, infatti, ha rigettato interamente il gravame, così respingendo tutti i motivi di appello, compreso quello inerente alla condanna generica al risarcimento dei danni. Per quanto attiene al profilo della motivazione, il Giudice di secondo grado ha confermato in toto la statuizione del Tribunale, rinviando, dunque, al contenuto della relativa decisione. Non sussiste, dunque, alcun profilo di omessa motivazione, configurandosi piuttosto una motivazione redatta anche per relationem al contenuto della decisione di prima istanza. Né è accoglibile la doglianza secondo la quale, non comportando la violazione o limitazione del diritto di servitù un danno in re ipsa, la Corte avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria per mancata prova del pregiudizio. La condanna generica al risarcimento del danno, infatti, “presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità̀ o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità̀ e del rapporto di causalità̀ ̀ riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione …” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2 8030 del 14/10/2021; cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 6257 del 02/05/2002 ; Cass. Sez. L , Sentenza n.6190 del 17/04/2003 ; Cass. Sez. U , Sentenza n. 8545 del03/08/1993; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3802 del 11/04/1991 ). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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