CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 17622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17856/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 239/2019 depositata il25/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- la Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 239/2019, ha rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza del tribunale che aveva respinto le sue domande di accertamento dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di lavoro intercorso con le società convenute e della irregolarità della somministrazione, di accertamento della avvenuta costituzione di un rapporto dilavoro subordinato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. , quale utilizzatrice finale, con conseguente ordine di ripristino del rapporto, di condanna in via solidale delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle relative spettanze retributive, oltre accessori di legge nonché del corrispettivo per le giornate lavorate non retribuite; in subordine, di condanna in solido della società [OSCURATO:SOCIETA] ed Eni al pagamento della indennità risarcitoria ex art.32 legge 183/2010. 2.- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso le società [OSCURATO:SOCIETA]ed Eni s. p . a. . Parte ricorrente ha depositato memoria ex art.380 bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- C on il primo motivo di impugnazione si deduce in base all'art. 360, comma 1 punto 3 c.p.c. , violazione e falsa applicazione degli articoli 27, 29, 30 del d.lgs. n.276/ 2003, art. 1655 c.c., legge n. 1369/1960, causa intermediazione illecita di lavoratore, abuso del diritto e negozio in frode alla legge nel campo del diritto del lavoro, attuata mediante doppia catena interpositiva di intermediari e utilizzatore finale, in condizione di sfruttamento del lavoratore che non viene neppure retribuito per le prestazioni effettuate. Il ricorrente ricorda che la Corte d'appello di Roma ha respinto le sue domande affermando che le fattispecie di somministrazione irregolare e di appalto di manodopera dedotte nel giudizio presuppongono un rapporto di lavoro subordinato, non accertato nel caso di specie. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale assunto non avrebbe valore dirimente in assoluto perché, per la validità dei contratti di lavoro, è prescritta nel codice civile e nel d.lgs. 276/2003 la sussistenza obbligatoria di condizioni di liceità e di requisiti di forma, la cui inosservanza comporta l'esistenza di una somministrazione irregolare o fraudolenta o di intermediazione illecita di manodopera già nella fase originaria della formazione del contratto, ancor prima quindi che si possa accertare la presenza o meno della subordinazione; l’esistenza di un fenomeno di interposizione inciderebbe quindi sul momento genetico del contratto in quanto la funzione della normativa va ravvisata nella eliminazione della interposizione fraudolenta messa in opera attraverso un rapporto costituito da un negozio illecito, sicché non è configurabile un'operatività di detta legge nel successivo momento funzionale del rapporto stesso, poiché in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediazione il legislatore adotta una tecnica di anticipazione della soglia di punibilità considerando offensivo per i beni della vita il semplice porre in essere delle condotte illecite. Il comportamento illecito ha quindi, secondo il ricorso, una portata di disvalore in sé e dovrebbe essere rilevato d'ufficio, in ragione della rilevabilità d'ufficio delle cause di nullità a seguito del principio affermato dalle Sez. Un. n. 26242/2014 e ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 16977/2017. La Corte d'appello avrebbe invece convalidato un contratto nullo in violazione dell'art. 1423 c.c. avendo il ricorrente subito gli effetti di un monstrum legalis composto, da una parte, da una somministrazione irregolare e dall'altra da un appalto fraudolento e illecito; avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. assunto il lavoratore con un contratto di lavoro a tempo determinato apparentemente autonomo, con finto nomen iuris e lo aveva somministrato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., e tra le due società “sussiste un contratto commerciale di somministrazione”; la società [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta, ha risomministrato immediatamente il Fichera alla società [OSCURATO:SOCIETA]. che ha assunto quindi il ruolo di utilizzatore finale effettivo; tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed Eni s . p . a . sussisteva un contratto di appalto di servizi in base al quale [OSCURATO:SOCIETA]pagava un certo prezzo per ogni giornata lavorata da Fichera risultante da un rapporto delle attività svolte, compilato mensilmente dallo stesso Fichera che in tal modo rendeva conto a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. della sua effettiva presenza presso l'azienda Eni dove era stato dislocato del suo impegno lavorativo. Il ricorrente avrebbe così avuto un rapporto non tanto a tre ma a quattro (lavoratore, somministratore, utilizzatore 1 e utilizzatore 2). Secondo il ricorrente il caso non poteva essere sbrigativamente assorbito dalla asserita mancanza delle prove della subordinazione del ricorrente all'utilizzatore finale, essendo chiaro che la fattispecie concreta richiedesse più approfondite valutazioni anche in relazione alla complessità e specializzazione delle mansioni di un lavoratore, essendo il ricorrente un ingegnere informatico con elevata specializzazione. Andava quindi accertato comunque per ogni contratto se trattavasi di un appalto genuino o di una somministrazione in base ai criteri legali applicati ai vari contratti intervenuti nel rapporto in esame, distinguendo le due fasi tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. da una parte; e tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. dall'altra. Nella prima fase l'esame del contratto concluso da [OSCURATO:SOCIETA] con l'ing. Fichera rivelava vari vizi trattandosi di un lavoratore subordinato e non autonomo; e nel caso si trattasse di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, essa sarebbe stata comunque instaurata senza l'individuazione di uno specifico progetto; mancavano pure gli estremi dell'autorizzazione alla somministrazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., e quindi il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] era illegale ed abusivo ed il rapporto carente di tutti i presupposti previsti dall'art. 21 del d.lgs. 276/2003 anche in termini di forma e contenuto del contratto. Anche la fase B della somministrazione del Fichera da [OSCURATO:SOCIETA]ad [OSCURATO:SOCIETA]. , regolata da un appalto di servizi, non consentiva il subappalto a cascata cioè proprio la condizione in cui si trovava [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva subappaltato l'attività da svolgere in [OSCURATO:SOCIETA]. alla società [OSCURATO:SOCIETA]. incaricando quest'ultima di reclutare l'ing. Fichera per lo svolgimento del rapporto. C'era dunque un divieto di subappalto senza l'autorizzazione di [OSCURATO:SOCIETA].. Era chiaramente fraudolento l’operato con cui [OSCURATO:SOCIETA]. h a somministrato al suo committente [OSCURATO:SOCIETA]. senza soluzione di continuità lo stesso soggetto che gli era stato precedentemente somministrato dall'altro somministratore [OSCURATO:SOCIETA].. Alla luce delle premesse svolte, il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile. Deve essere considerato che la Corte di appello ha escluso qualsiasi esame sulla somministrazione di mera manodopera o sull’appalto illecito sostenendo che fosse pregiudiziale accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che nella fattispecie era stata esclusa dalla stessa Corte; il ricorrente contesta questo assunto ed afferma che la Corte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità dei contratti in discorso, per la natura asseritamente interpositoria ed illecita dei rapporti commerciali intervenuti tra le varie società, e sostiene nel contempo di essere stato un lavoratore subordinato o comunque un collaboratore a progetto senza uno specifico progetto e quindi di nuovo un subordinato. Il motivo di ricorso è però formulato, anzitutto, senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché gli atti, i documenti, i contratti ecc. che si assumono a fondamento del motivo non sono riportati nel ricorso (se non in minima parte, non sufficiente a consentire la valutazione ex actis sulla fondatezza delle censure). Il ricorso viola perciò il principio di autosufficienza dal momento che nulla è dato sapere della natura illecita dei rapporti in questione e non risultano allegati, né trascritti i vari documenti su cui si fondano i rapporti medesimi. Risulta inoltre che il ricorrente violi le norme sulla specificità del motivo di cassazione affastellando promiscuamente profili e censure differenti, di fatto e di diritto. Nel contempo sotto le vesti di questioni di diritto il ricorrente mira a provocare anzitutto un esame di fatto in relazione al rapporto intervenuto tra le varie imprese ed inoltre un riesame sulla qualificazione del rapporto di lavoro che lo ha riguardato, accertamento precluso sotto più profili: ex art 360 n. 5 c.p.c., dal momento che non sono dedotti elementi decisivi; ed ex artt. 363 bis c.p.c. versandosi pure in una ipotesi di c.d. “doppia conforme”. Va pure considerato che i motivi del ricorso per cassazione devono essere specificamente attinenti al decisumdella sentenza gravata e non possono riguardare le questioni assorbite, perché quest’ultime, che assumono rilievo solo in caso di cassazione della pronuncia a seguito della ritenuta fondatezza del motivo formulato avverso la ragione assorbente, andrebbero riproposte, eventualmente, nel giudizio di rinvio. Deve essere in ogni caso osservato, per completezza, che non ha certo commesso alcun errore la Corte di appello ad affermare che ai fini della esistenza di una fattispecie illecita di intermediazione di manodopera, che mira essenzialmente ad individuare il reale datore di lavoro, sia necessario accertare pregiudizialmente un rapporto di lavoro subordinato; mentre nell’ipotesi in cui il rapporto di cui si discute sia di lavoro autonomo non possa darsi luogo all’esistenza della fattispecie vietata, di cui si tratta, posta a base della domanda. Non è vero pertanto che il concreto accertamento della nullità del rapporto di somministrazione e/o di appalto possa prescindere dall’esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio; atteso che non solo la nullità dei rapporti di somministrazione e/o appalto irregolare, di cui si discute, presuppone l’esistenza sul piano sostanziale di un rapporto di lavoro subordinato; ma anche perché, dal punto di vista processuale, non sarebbe possibile pronunciare, per difetto di interesse ad agire, la nullità di un rapporto contrattuale insuscettibile di tradursi in un concreto beneficio in merito alla domanda svolta in giudizio. 2. Con il secondo motivo ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. viene dedotta omessa e contraddittoria motivazione in merito al non accoglimento della richiesta della retribuzione non corrisposta. Il motivo è inammissibile atteso che la Corte di appello ha affermato sul punto che “quanto alla retribuzione asseritamente non corrisposta negli ultimi 15 giorni, la domanda è affatto generica e non indica i presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda (retribuzione derivante da lavoro subordinato? Retribuzione per ore lavorate e non pagate come lavoro autonomo?)” Si tratta di una statuizione di nullità della domanda per indeterminatezza che il ricorrente impugna per omessa e contraddittoria motivazione in violazione testuale dell’art. 360 n. 5, senza indicare neppure, nei limiti posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, fatti realmente decisivi, discussi dalle parti e che sarebbero stati trascurati dai giudici di appello, ai quali la ricostruzione della quaestio facticompete; mentre va pure aggiunto che dal punto di vista fattuale ogni doglianza sarebbe comunque preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. versandosi pure in ipotesi di “doppia conforme”. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 l'errata applicazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. a seguito della omessa liquidazione delle spese legali a favore del ricorrente dopo il rigetto della domanda riconvenzionale di parte avversa [OSCURATO:SOCIETA].. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza posto che non si specifica dove e quando sarebbe stata proposta questa domanda riconvenzionale, mentre la sentenza della Corte di appello nulla dice a tale proposito; e dunque non si intuisce dove questa domanda riconvenzionale sia stata rigettata. Nell’ipotesi in cui la domanda riconvenzionale fosse stata rigettata dal tribunale di Roma in primo grado, andrebbe pure rilevato che la stessa questione non è stata fatta oggetto di impugnazione nei motivi di appello che figurano dalla sentenza gravata, talché sul punto, relativo ad eventuali spese processuali da liquidare in primo grado, sarebbe comunque sceso il giudicato. 4.- Col quarto motivo si lamenta, in base all'art. 360 comma 1 punto 3, l'omessa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che prevede la compensazione delle spese legali anche in caso di soccombenza del lavoratore per gravi ed eccezionali ragioni, quali, per il caso in questione, la assoluta novità della questione trattata, la mutevolezza delle leggi rispetto alle questioni dirimenti e della relativa giurisprudenza. Il motivo è infondato perché la necessaria pregiudizialità del rapporto di lavoro subordinato rispetto alla fattispecie illecita di intermediazione di manodopera, dedotta in giudizio, configura in realtà una questione pacifica e senza profili controversi; e pertanto non può costituire ragione né nuova né eccezionale per poter disporre la compensazione delle spese processuali in conformità alla invocata pronuncia costituzionale. 5. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. 6.- Deve darsi atto inoltre che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4200 di cui € 4000 per compensi professionali oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge per ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da