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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18000/2026

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esa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, vialeG.

Mazzini 113, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Agostino, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n.287, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2149/2020depositata il 31/08/2020.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso quanto al primo motivo, con assorbimento dei restanti..Uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensoridella Evole SPV l'avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] stipulò un contratto di mutuo con i coniugi ZarpellonAurelio e [OSCURATO:PERSONA], con contratto del 22 aprile 2003.

Agaranzia del pagamento, fu iscritta, in favore della banca mutuante,ipoteca su porzioni immobiliari in Comune di Tezze sul Brenta, incomproprietà per quote uguali dei due mutuatari.Il giorno 30 settembre 2012 è deceduta [OSCURATO:PERSONA], la qualeaveva istituito con testamento eredi universali le tre figlie, VanessaGarzaro, nata da un primo matrimonio, Carlotta e [OSCURATO:PERSONA],nate dall’unione con [OSCURATO:PERSONA].Le tre figlie, eredi istituite, hanno rinunziato all’eredità.Essendo rimaste insolute numerose rate del mutuo, Intesa SEC 3S.r.l., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità del credito e in taleveste interessata a promuovere l’espropriazione del bene ipotecatoper l’intera proprietà, su sollecitazione del giudice dell’esecuzione, hapromosso ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’identità degli eredi della [OSCURATO:PERSONA] bancacreditrice ha esteso il contraddittorio nei confronti dei genitori delladefunta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] eZoppini Cristian.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026I genitori si costituivano e sostenevano di avere rinunziato, insieme alfiglio Cristian, all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevanocontumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Vicenza ha definito il giudizio in primo gradoproponendo le seguenti considerazioni: la rinunzia delle figlie della decuius, istituite erede testamentarie, aveva determinato l’applicazionedelle norme sulla successione legittima, con conseguente chiamata inconcorso, ai sensi dell’art. 581 c.c., del coniuge e delle tre figlie.

Inquanto le figlie avevano rinunziato all’eredità, il solo chiamato allasuccessione era il coniuge, al quale si era accresciuta la quota dellefiglie rinunzianti.

Il coniuge, trovandosi nel possesso dei beniereditari, era divenuto il solo erede della Zoppini e ciò in forza dellanorma di cui all’art. 485 c.c., non avendo curato il compimentodell’inventario nel termine prescritto dalla norma.

In proposito ilTribunale ha disatteso la tesi sostenuta nel giudizio dallo Zarpellon, ilquale aveva eccepito di essere nel possesso dell’immobile, già adibitoa casa coniugale, in qualità di comproprietario e in virtù del diritto diabitazione accordato al coniuge superstite dal secondo commadell’art. 540 c.c.

Il Tribunale, nel decidere nei termini sopra indicati,ha inoltre disatteso l’ulteriore tesi sostenuta dal coniuge, secondo ilquale, per effetto della rinunzia delle figlie, egli non era il solochiamato, essendo chiamati, in concorso con il coniuge, i genitori e ifratelli della defunta.La Corte d’appello, adita dalla Zarpellon, ha confermato la decisionedi primo grado nel contraddittorio con la creditrice e con i genitoridella Zoppini, essendo rimasti contumaci anche in grado d’appelloZoppini Luca e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026La Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, il coniuge nonpotesse invocare l’acquisto dei diritti di abitazione e di uso sulla casafamiliare, riconosciuti dall’art. 540, comma 2, c.c.

Essa osservava chefra i coniugi era intervenuta separazione personale, con assegnazionedella casa alla moglie.

Dal momento che i diritti previsti dalla normanon spettano al coniuge separato, era onere dell’interessato provareche, nonostante la separazione, la convivenza fra i coniugi eraproseguita fino al tempo di apertura della successione.

In assenza diquesta prova, la relazione con la cosa instaurata dal coniuge dopol’apertura della successione costituiva possesso di bene ereditario,con gli effetti previsti dall’art. 485 c.c. per il caso di mancatocompimento dell’inventario, ipotesi ricorrente nel caso in esame.

LaCorte d’appello aggiungeva che le regole valevoli per l’ipotesi dirinunzia di uno dei chiamati nella successione intestata imponevanodi ritenere che il coniuge, già chiamato in concorso con le figlierinunzianti, fosse il solo erede, con esclusione del concorso deigenitori e dei fratelli della defunta.

Secondo la Corte d’appello, taleesito interpretativo era coerente con la regola secondo cui le quotedei legittimari in concorso si devono stabilire secondo la situazioneesistente al momento dell’apertura della successione, senza tenereconto della rinunzia eventuale dei legittimari chiamati in concorso.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. subentrata a [OSCURATO:PERSONA] 3, ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonointimati.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026È intervenuta nel giudizio di cassazione Evole SPV, qualerappresentante della cessionaria del credito già di [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del primo motivo con assorbimento dei restanti.[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.540, comma 2, dell’art. 548 c.c., anche in relazione all’art. 337-sexiesc.c.I diritti di abitazione e di uso, riconosciuti al coniuge superstite,spettano anche al coniuge separato senza addebito.

Si evince dall’art.337-sexies c.c. che la casa familiare continua a esistere anche dopola separazione personale fra i coniugi.

Se a seguito della separazionenella casa continuano ad abitare uno dei genitori con i figli, l’immobileconserva la propria destinazione, continuando a sussistere la nozionedi casa familiare.

Il ricorrente, quindi, aveva conservato la qualità dichiamato, non essendo applicabile, con riferimento al possesso dellacasa familiare da parte sua, l’art. 485 c.c.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.521, 523, 677 e 582 c.c.

In conseguenza della rinunzia delle figliedella testatrice, istituite eredi universali, erano chiamati allasuccessione, in concorso con il coniuge, anche i genitori e i fratellidella defunta, secondo la regola stabilita dall’art. 677 c.c.

La Corte dimerito ha ragionato come se il testamento non fosse mai esistito,considerando le figlie rinunziati, alla stregua di chiamate ex legeoriginariamente con il coniuge.Il terzo motivo denunzia violazione degli art. 521 c.c., 537, 552 e538, 552, 553.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appelloha ritenuto di poter trovare appiglio alla propria tesi, intesa aescludere la chiamata dei genitori e dei fratelli della defunta, nelprincipio che impone di individuare le quote di riserva spettanti allesingole categorie dei legittimari e ai singoli legittimari sulla base dellasituazione esistente al momento della morte e non a quella che siviene a determinare, seppure retroattivamente, per effetto dellarinunzia da parte di alcuni di essi.

La soluzione corretta è invecequella del ricalcolo, sulla base della situazione di concorso effettiva,come risulta confermato dall’art. 552 c.c.

La diversa tesi della“cristallizzazione”, proposta nella sentenza impugnata, effettivamentefatta propria dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, riguarda l’ipotesidella rinunzia all’azione di riduzione da parte del legittimario, mentrenel caso in esame l’ipotesi che ricorre e quella della rinunziaall’eredità.Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto che i presupposti di applicabilitàdell’art. 485 c.c. debbono essere provati dal creditore, laddove nellaspecie [OSCURATO:PERSONA], già intesa Sec 3, nulla ha provato.2.

Il primo motivo è fondato, dovendosi precisare che, diversamenteda quanto si sostiene nel controricorso, esso non pone una questionenuova, attingendo esattamente la ratio su cui è fondata la sentenzaimpugnata, la quale ha negato a priori l’applicabilità dell’art. 540,comma 2, c.c. in favore del coniuge separato.Investita della questione se i diritti di abitazione e di uso sulla casafamiliare, riconosciuti al coniuge superstite dal secondo commadell’art. 540 c.c., spettino anche al coniuge separato senza addebito,la Suprema corte, con Cass. n. 13407/2014, ha detto di no, in baseNumero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’assunto che la separazione personale implica necessariamente ilvenir meno dei presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e diuso, non essendo più possibile individuare una “casa adibita aresidenza familiare”.

La soluzione, ripresa da Cass. n. 15277/2019, èstata assai criticata in dottrina, che ne ha posto in luce la contrarietàrispetto all’art. 548 c.c., che riconosce al coniuge separato senzaaddebito gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

LaSuprema corte, investita nuovamente della questione nel 2023, harecepito queste critiche ed è giunta a una soluzione diametralmenteopposta, prestando adesione alla tesi più liberale, secondo la quale ladestinazione della casa a residenza familiare non implicanecessariamente la perdurante convivenza dei coniugi, e pertantonon viene meno per il solo fatto della separazione legale.

Il principio èstato formulato nei seguenti termini: «I diritti di abitazione e uso,accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettanoanche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui,dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi oabbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale opotenziale, con l'originaria destinazione familiare» (Cass. n.22566/2023).

La giurisprudenza, richiamata dalla sentenzaimpugnata per giustificare la decisione assunta, è stataconsapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza dellaCorte.Si impone, pertanto, sul punto un nuovo esame, non potendosiaffermare in via di principio, come ha invece fatto la Corte d’appello,che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti al coniuge superstite sullacasa familiare, non spettino mai al coniuge separato senza addebito,Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026occorrendo invece un’indagine sulla perdurante destinazione dellacasa a residenza familiare.3.

Si impone tuttavia una precisazione.

Il nuovo corso digiurisprudenza sull’art. 540 c.c., inaugurato da Cass. n. 22566 del2023, comporta come logica conseguenza che l’acquisto dei dirittisulla casa familiare, tradizionalmente configurati come legati ex lege(Cass., S.U., n. n. 4847 del 2013), potrebbe presentarsi anchedisgiunto da un preesistente possesso della casa familiare da partedel coniuge superstite insieme al coniuge defunto, che è invecel’ipotesi considerata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso perescludere l’applicabilità dell’art. 485 c.c.

Secondo tale giurisprudenzail fatto della “permanenza” nell’abitazione familiare da parte delconiuge superstite costituisce legittimo esercizio del dirittod’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura dellasuccessione; conseguentemente è stata disattesa, con riferimentoalla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguitadopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualificain termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamatoall’eredità, rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. (Cass. n. 23406/2015;Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 5564/2021; Cass. n. 1551/2026).

Vada sé che la giurisprudenza ora in esame, la quale si riferisce al fattodella “permanenza” nell’abitazione familiare da parte del coniugesuperstite, chiamato ex lege alla successione, non è sic et simpliciterriferibile al caso in cui non si discute della “permanenza”, ma di unarelazione materiale con l’alloggio instaurato dal coniuge dopol’apertura della successione.

Si pone allora il diverso problema distabilire quali siano gli oneri imposti al coniuge, il quale vogliascindere, sul campo possessorio, la propria qualità di chiamato exNumero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026lege all’eredità da quella di legatario dei diritti riconosciuti dall’art.540, comma 2, c.c.

In linea generale occorre ricordare che mentre ilchiamato si può immettere da sé nel possesso dei beni ereditari, illegatario è tenuto a fare la richiesta di possesso all’onerato, anche sevi sia stata espressa dispensa da parte del testatore (art. 649 c.c.).Non si dubita che l’onerato sia sempre l’erede, perché il chiamato nonpuò provvedervi senza perdere tale sua qualità, in quanto compie unpossesso della cosa legata al chiamato, lo possono invece otteneredal curatore dell’eredità giacente.La regola che il legatario dipende dall'erede per conseguire ilpossesso del bene legato (Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 5049/1978)vale anche quando il legato è disposto in favore di uno degli eredi: ilprelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatoglisino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi(Cass. n. 17152/2012).

In dottrina si sostiene che se il legatario,nonostante quanto è disposto dall’art. 649 c.c., si immettearbitrariamente da sé nel possesso della cosa legata, l’onerato èconsiderato senz’altro come spogliato di fatto e può chiedere larestituzione della cosa, o più in generale, la reintegrazione nelpossesso, con l’azione di spoglio o, quando sia il caso, con l’azione dimanutenzione, e può domandare il risarcimento di tutti i danni inconseguenza del fatto del legatarioÈ opinione diffusa nella stessa dottrina, recepita alla giurisprudenzadella Corte, che la disposizione dell’art. 649, comma 3, c.c. sull'oneredel legatario di richiedere all'erede il possesso della cosa legata, nonè applicabile quando il legatario ne sia già in possesso (Cass. n.3595/1957; Cass. n. 1799/1968).

Tale esenzione stata estesa ancheNumero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026al legato in esame, ma pur sempre con riferimento al coniuge il qualesia già nel possesso della casa familiare (Cass. n. n. 1551/2026).3.

Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.

La Corte d’appello hariconosciuto che il coniuge quale solo erede sulla base di una certainterpretazione dell’art. 522 c.c.

La conclusione, naturalmente,suppone che il coniuge sia divenuto erede in forza dell’art. 485 c.c.Una volta cassata la sentenza su questo aspetto, la questioneinterpretativa posta dalla norma, sul reale significato del termineaccrescimento, usato dall’art 522 c.c., deve ritenersi logicamenteassorbita, in attesa del nuovo esame imposto dalla cassazione conrinvio.La possibilità che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti dall’art. 540c.c., possano spettare anche al coniuge separato senza addebitoimporta l’assorbimento anche del quarto motivo, che riguarda l’oneredella prova dei presupposti di operatività dell’art. 485 c.c. neiconfronti del coniuge titolare del diritto di abitazione sulla casafamiliare.La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causainnanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, vialeG. Mazzini 113, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Agostino, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n.287, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2149/2020depositata il 31/08/2020.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso quanto al primo motivo, con assorbimento dei restanti..Uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensoridella Evole SPV l'avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] stipulò un contratto di mutuo con i coniugi ZarpellonAurelio e [OSCURATO:PERSONA], con contratto del 22 aprile 2003. Agaranzia del pagamento, fu iscritta, in favore della banca mutuante,ipoteca su porzioni immobiliari in Comune di Tezze sul Brenta, incomproprietà per quote uguali dei due mutuatari.Il giorno 30 settembre 2012 è deceduta [OSCURATO:PERSONA], la qualeaveva istituito con testamento eredi universali le tre figlie, VanessaGarzaro, nata da un primo matrimonio, Carlotta e [OSCURATO:PERSONA],nate dall’unione con [OSCURATO:PERSONA].Le tre figlie, eredi istituite, hanno rinunziato all’eredità.Essendo rimaste insolute numerose rate del mutuo, Intesa SEC 3S.r.l., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità del credito e in taleveste interessata a promuovere l’espropriazione del bene ipotecatoper l’intera proprietà, su sollecitazione del giudice dell’esecuzione, hapromosso ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’identità degli eredi della [OSCURATO:PERSONA] bancacreditrice ha esteso il contraddittorio nei confronti dei genitori delladefunta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] eZoppini Cristian.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026I genitori si costituivano e sostenevano di avere rinunziato, insieme alfiglio Cristian, all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevanocontumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Vicenza ha definito il giudizio in primo gradoproponendo le seguenti considerazioni: la rinunzia delle figlie della decuius, istituite erede testamentarie, aveva determinato l’applicazionedelle norme sulla successione legittima, con conseguente chiamata inconcorso, ai sensi dell’art. 581 c.c., del coniuge e delle tre figlie. Inquanto le figlie avevano rinunziato all’eredità, il solo chiamato allasuccessione era il coniuge, al quale si era accresciuta la quota dellefiglie rinunzianti. Il coniuge, trovandosi nel possesso dei beniereditari, era divenuto il solo erede della Zoppini e ciò in forza dellanorma di cui all’art. 485 c.c., non avendo curato il compimentodell’inventario nel termine prescritto dalla norma. In proposito ilTribunale ha disatteso la tesi sostenuta nel giudizio dallo Zarpellon, ilquale aveva eccepito di essere nel possesso dell’immobile, già adibitoa casa coniugale, in qualità di comproprietario e in virtù del diritto diabitazione accordato al coniuge superstite dal secondo commadell’art. 540 c.c. Il Tribunale, nel decidere nei termini sopra indicati,ha inoltre disatteso l’ulteriore tesi sostenuta dal coniuge, secondo ilquale, per effetto della rinunzia delle figlie, egli non era il solochiamato, essendo chiamati, in concorso con il coniuge, i genitori e ifratelli della defunta.La Corte d’appello, adita dalla Zarpellon, ha confermato la decisionedi primo grado nel contraddittorio con la creditrice e con i genitoridella Zoppini, essendo rimasti contumaci anche in grado d’appelloZoppini Luca e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026La Corte d’appello ha ritenuto che, nella specie, il coniuge nonpotesse invocare l’acquisto dei diritti di abitazione e di uso sulla casafamiliare, riconosciuti dall’art. 540, comma 2, c.c. Essa osservava chefra i coniugi era intervenuta separazione personale, con assegnazionedella casa alla moglie. Dal momento che i diritti previsti dalla normanon spettano al coniuge separato, era onere dell’interessato provareche, nonostante la separazione, la convivenza fra i coniugi eraproseguita fino al tempo di apertura della successione. In assenza diquesta prova, la relazione con la cosa instaurata dal coniuge dopol’apertura della successione costituiva possesso di bene ereditario,con gli effetti previsti dall’art. 485 c.c. per il caso di mancatocompimento dell’inventario, ipotesi ricorrente nel caso in esame. LaCorte d’appello aggiungeva che le regole valevoli per l’ipotesi dirinunzia di uno dei chiamati nella successione intestata imponevanodi ritenere che il coniuge, già chiamato in concorso con le figlierinunzianti, fosse il solo erede, con esclusione del concorso deigenitori e dei fratelli della defunta. Secondo la Corte d’appello, taleesito interpretativo era coerente con la regola secondo cui le quotedei legittimari in concorso si devono stabilire secondo la situazioneesistente al momento dell’apertura della successione, senza tenereconto della rinunzia eventuale dei legittimari chiamati in concorso.Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. subentrata a [OSCURATO:PERSONA] 3, ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonointimati.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026È intervenuta nel giudizio di cassazione Evole SPV, qualerappresentante della cessionaria del credito già di [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del primo motivo con assorbimento dei restanti.[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.540, comma 2, dell’art. 548 c.c., anche in relazione all’art. 337-sexiesc.c.I diritti di abitazione e di uso, riconosciuti al coniuge superstite,spettano anche al coniuge separato senza addebito. Si evince dall’art.337-sexies c.c. che la casa familiare continua a esistere anche dopola separazione personale fra i coniugi. Se a seguito della separazionenella casa continuano ad abitare uno dei genitori con i figli, l’immobileconserva la propria destinazione, continuando a sussistere la nozionedi casa familiare. Il ricorrente, quindi, aveva conservato la qualità dichiamato, non essendo applicabile, con riferimento al possesso dellacasa familiare da parte sua, l’art. 485 c.c.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.521, 523, 677 e 582 c.c. In conseguenza della rinunzia delle figliedella testatrice, istituite eredi universali, erano chiamati allasuccessione, in concorso con il coniuge, anche i genitori e i fratellidella defunta, secondo la regola stabilita dall’art. 677 c.c. La Corte dimerito ha ragionato come se il testamento non fosse mai esistito,considerando le figlie rinunziati, alla stregua di chiamate ex legeoriginariamente con il coniuge.Il terzo motivo denunzia violazione degli art. 521 c.c., 537, 552 e538, 552, 553.Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appelloha ritenuto di poter trovare appiglio alla propria tesi, intesa aescludere la chiamata dei genitori e dei fratelli della defunta, nelprincipio che impone di individuare le quote di riserva spettanti allesingole categorie dei legittimari e ai singoli legittimari sulla base dellasituazione esistente al momento della morte e non a quella che siviene a determinare, seppure retroattivamente, per effetto dellarinunzia da parte di alcuni di essi. La soluzione corretta è invecequella del ricalcolo, sulla base della situazione di concorso effettiva,come risulta confermato dall’art. 552 c.c. La diversa tesi della“cristallizzazione”, proposta nella sentenza impugnata, effettivamentefatta propria dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, riguarda l’ipotesidella rinunzia all’azione di riduzione da parte del legittimario, mentrenel caso in esame l’ipotesi che ricorre e quella della rinunziaall’eredità.Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto che i presupposti di applicabilitàdell’art. 485 c.c. debbono essere provati dal creditore, laddove nellaspecie [OSCURATO:PERSONA], già intesa Sec 3, nulla ha provato.2. Il primo motivo è fondato, dovendosi precisare che, diversamenteda quanto si sostiene nel controricorso, esso non pone una questionenuova, attingendo esattamente la ratio su cui è fondata la sentenzaimpugnata, la quale ha negato a priori l’applicabilità dell’art. 540,comma 2, c.c. in favore del coniuge separato.Investita della questione se i diritti di abitazione e di uso sulla casafamiliare, riconosciuti al coniuge superstite dal secondo commadell’art. 540 c.c., spettino anche al coniuge separato senza addebito,la Suprema corte, con Cass. n. 13407/2014, ha detto di no, in baseNumero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’assunto che la separazione personale implica necessariamente ilvenir meno dei presupposti per la nascita dei diritti di abitazione e diuso, non essendo più possibile individuare una “casa adibita aresidenza familiare”. La soluzione, ripresa da Cass. n. 15277/2019, èstata assai criticata in dottrina, che ne ha posto in luce la contrarietàrispetto all’art. 548 c.c., che riconosce al coniuge separato senzaaddebito gli stessi diritti successori del coniuge non separato. LaSuprema corte, investita nuovamente della questione nel 2023, harecepito queste critiche ed è giunta a una soluzione diametralmenteopposta, prestando adesione alla tesi più liberale, secondo la quale ladestinazione della casa a residenza familiare non implicanecessariamente la perdurante convivenza dei coniugi, e pertantonon viene meno per il solo fatto della separazione legale. Il principio èstato formulato nei seguenti termini: «I diritti di abitazione e uso,accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettanoanche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui,dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi oabbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale opotenziale, con l'originaria destinazione familiare» (Cass. n.22566/2023). La giurisprudenza, richiamata dalla sentenzaimpugnata per giustificare la decisione assunta, è stataconsapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza dellaCorte.Si impone, pertanto, sul punto un nuovo esame, non potendosiaffermare in via di principio, come ha invece fatto la Corte d’appello,che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti al coniuge superstite sullacasa familiare, non spettino mai al coniuge separato senza addebito,Numero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026occorrendo invece un’indagine sulla perdurante destinazione dellacasa a residenza familiare.3. Si impone tuttavia una precisazione. Il nuovo corso digiurisprudenza sull’art. 540 c.c., inaugurato da Cass. n. 22566 del2023, comporta come logica conseguenza che l’acquisto dei dirittisulla casa familiare, tradizionalmente configurati come legati ex lege(Cass., S.U., n. n. 4847 del 2013), potrebbe presentarsi anchedisgiunto da un preesistente possesso della casa familiare da partedel coniuge superstite insieme al coniuge defunto, che è invecel’ipotesi considerata dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso perescludere l’applicabilità dell’art. 485 c.c. Secondo tale giurisprudenzail fatto della “permanenza” nell’abitazione familiare da parte delconiuge superstite costituisce legittimo esercizio del dirittod’abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura dellasuccessione; conseguentemente è stata disattesa, con riferimentoalla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguitadopo l’apertura della successione, la difforme e incompatibile qualificain termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamatoall’eredità, rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. (Cass. n. 23406/2015;Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 5564/2021; Cass. n. 1551/2026). Vada sé che la giurisprudenza ora in esame, la quale si riferisce al fattodella “permanenza” nell’abitazione familiare da parte del coniugesuperstite, chiamato ex lege alla successione, non è sic et simpliciterriferibile al caso in cui non si discute della “permanenza”, ma di unarelazione materiale con l’alloggio instaurato dal coniuge dopol’apertura della successione. Si pone allora il diverso problema distabilire quali siano gli oneri imposti al coniuge, il quale vogliascindere, sul campo possessorio, la propria qualità di chiamato exNumero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026lege all’eredità da quella di legatario dei diritti riconosciuti dall’art.540, comma 2, c.c. In linea generale occorre ricordare che mentre ilchiamato si può immettere da sé nel possesso dei beni ereditari, illegatario è tenuto a fare la richiesta di possesso all’onerato, anche sevi sia stata espressa dispensa da parte del testatore (art. 649 c.c.).Non si dubita che l’onerato sia sempre l’erede, perché il chiamato nonpuò provvedervi senza perdere tale sua qualità, in quanto compie unpossesso della cosa legata al chiamato, lo possono invece otteneredal curatore dell’eredità giacente.La regola che il legatario dipende dall'erede per conseguire ilpossesso del bene legato (Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 5049/1978)vale anche quando il legato è disposto in favore di uno degli eredi: ilprelegatario non acquista il possesso esclusivo del bene assegnatoglisino a quando non gli venga consegnato da tutti gli altri coeredi(Cass. n. 17152/2012). In dottrina si sostiene che se il legatario,nonostante quanto è disposto dall’art. 649 c.c., si immettearbitrariamente da sé nel possesso della cosa legata, l’onerato èconsiderato senz’altro come spogliato di fatto e può chiedere larestituzione della cosa, o più in generale, la reintegrazione nelpossesso, con l’azione di spoglio o, quando sia il caso, con l’azione dimanutenzione, e può domandare il risarcimento di tutti i danni inconseguenza del fatto del legatarioÈ opinione diffusa nella stessa dottrina, recepita alla giurisprudenzadella Corte, che la disposizione dell’art. 649, comma 3, c.c. sull'oneredel legatario di richiedere all'erede il possesso della cosa legata, nonè applicabile quando il legatario ne sia già in possesso (Cass. n.3595/1957; Cass. n. 1799/1968). Tale esenzione stata estesa ancheNumero registro generale 28403/2020Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 18000/2026Data pubblicazione 04/06/2026al legato in esame, ma pur sempre con riferimento al coniuge il qualesia già nel possesso della casa familiare (Cass. n. n. 1551/2026).3. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti. La Corte d’appello hariconosciuto che il coniuge quale solo erede sulla base di una certainterpretazione dell’art. 522 c.c. La conclusione, naturalmente,suppone che il coniuge sia divenuto erede in forza dell’art. 485 c.c.Una volta cassata la sentenza su questo aspetto, la questioneinterpretativa posta dalla norma, sul reale significato del termineaccrescimento, usato dall’art 522 c.c., deve ritenersi logicamenteassorbita, in attesa del nuovo esame imposto dalla cassazione conrinvio.La possibilità che i diritti sulla casa familiare, riconosciuti dall’art. 540c.c., possano spettare anche al coniuge separato senza addebitoimporta l’assorbimento anche del quarto motivo, che riguarda l’oneredella prova dei presupposti di operatività dell’art. 485 c.c. neiconfronti del coniuge titolare del diritto di abitazione sulla casafamiliare.La stessa corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causainnanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris