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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 19173/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in merito al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7 in cui la Corte territoriale ha escluso che la condotta ascritta al ricorrente sia ontologicamente diversa da quella contestata, affermando che anche l'impedimento all'esercizio del diritto di servitù, nella specie realizzato tramite l'apposizione del lucchetto, configura la "violenza sulle cose" rilevante ai fini del reato di cui all'art. 392 cod. pen.); ritenuto, infatti, che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché, come accaduto nel caso di specie, l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (così, da ultimo, Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] re stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in merito al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7 in cui la Corte territoriale ha escluso che la condotta ascritta al ricorrente sia ontologicamente diversa da quella contestata, affermando che anche l'impedimento all'esercizio del diritto di servitù, nella specie realizzato tramite l'apposizione del lucchetto, configura la "violenza sulle cose" rilevante ai fini del reato di cui all'art. 392 cod. pen.); ritenuto, infatti, che, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché, come accaduto nel caso di specie, l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (così, da ultimo, Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] re stensore
Sentenza Cassazione n. 19173/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris