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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36389/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 dicembre 2021, Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 7 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2020.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato questa sentenza, ha osservato che si trattava della terza sospensione condizionale della pena di cui aveva fruito il reo e ha proceduto alla corrispondente revoca; ciò ha fatto sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., nonché del principio espresso da Cass. Sez.

U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo (Rv. 264381), che ha espressamente richiamato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Rinaldi, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 674 e 665, comma 5, cod. proc. pen.

Evidenzia il ricorrente che la lettura del provvedimento di cognizione data dal giudice dell'esecuzione, al fine di inferire la mancata conoscenza da parte del giudice di merito di cause ostative alle revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., è stata erronea e parziale; la circostanza, infatti, è stata dedotta dalla lettura della parte motiva del provvedimento di merito in cui si dà atto laconicamente della «sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio».

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez.

U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832).

2. Il Tribunale di Caltanissetta, per sorreggere la disposta revoca, ha considerato che dalla lettura della decisione con cui era stata concessa la terza sospensione condizionale si evinceva che il giudice della cognizione non fosse a conoscenza della causa ostativa, a tal fine valorizzando l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza concernenti «la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio».

3. Il ragionamento esternato sull'argomento dal giudice dell'esecuzione si espone al rilievo critico svolto dal ricorrente.

Ciò non solo perché l'affermazione secondo cui il giudice della cognizione - quando ha concesso la terza e, come tale, contra ius, sospensione condizionale della pena - non era a conoscenza della causa ostativa determinata dalla duplice pregressa concessione del beneficio, risulta formulata nel provvedimento impugnato in modo logicamente inadeguato, siccome ancorata a una presunzione non basata su concreti e indiscutibili elementi di fatto e, piuttosto, sottende a una lettura della parte motiva della sentenza incerta ed equivoca, ma - anche e soprattutto - perché non si è attenuto al principio di diritto, espresso dalla appena menzionata giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole.

Sull'argomento, non appare inutile precisare che l'orientamento qui riaffermato opera un esplicito riferimento, quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez.

U, n. 37345 del 2015, cit.).

Tanto il giudice dell'esecuzione non ha fatto, operando in distonia con tale principio di diritto, pur indicato nelle premesse del proprio provvedimento.Né qui vale invocare, in senso contrario alla fondatezza del ricorso, l'ulteriore principio di diritto, qui condiviso e riaffermato, secondo il quale «Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva» (così in motivazione di Cass. Sez. 3, n. 36363 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330).

Tale arresto, invero, si riferisce alla differente ipotesi in cui il ricorrente lamenti esclusivamente la violazione di un obbligo procedurale, vale a dire l'omessa formale acquisizione del fascicolo del giudizio di merito (per poter valutare se le cause ostative alla concessione della terza sospensione condizionale della pena fossero documentalrnente note al giudice della cognizione), senza allegare che quel giudice conoscesse le cause ostative e, ciò nondimeno, abbia concesso per la terza volta il beneficio con la conseguente illegittimità della revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, ovvero senza dedurre il vizio di mancanza di motivazione sul punto in esame, o ancora quello di travisamento della prova documentale, contenuta nel fascicolo del giudizio di merito, che attestasse la conoscenza da parte di quel giudice delle cause ostative.

Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente ha espressamente affermato che, dalla lettura delle sentenze di merito, emergeva la conoscenza da parte di entrambi i giudici dell'esistenza delle precedenti condanne, avendovi fatto riferimento al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo giudizio, nel rispetto del principio suindicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 dicembre 2021, Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 7 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2020. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato questa sentenza, ha osservato che si trattava della terza sospensione condizionale della pena di cui aveva fruito il reo e ha proceduto alla corrispondente revoca; ciò ha fatto sulla base del combinato disposto degli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., nonché del principio espresso da Cass. Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo (Rv. 264381), che ha espressamente richiamato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Rinaldi, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 674 e 665, comma 5, cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che la lettura del provvedimento di cognizione data dal giudice dell'esecuzione, al fine di inferire la mancata conoscenza da parte del giudice di merito di cause ostative alle revoca in executivis della sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., è stata erronea e parziale; la circostanza, infatti, è stata dedotta dalla lettura della parte motiva del provvedimento di merito in cui si dà atto laconicamente della «sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio». 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832). 2. Il Tribunale di Caltanissetta, per sorreggere la disposta revoca, ha considerato che dalla lettura della decisione con cui era stata concessa la terza sospensione condizionale si evinceva che il giudice della cognizione non fosse a conoscenza della causa ostativa, a tal fine valorizzando l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza concernenti «la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio». 3. Il ragionamento esternato sull'argomento dal giudice dell'esecuzione si espone al rilievo critico svolto dal ricorrente. Ciò non solo perché l'affermazione secondo cui il giudice della cognizione - quando ha concesso la terza e, come tale, contra ius, sospensione condizionale della pena - non era a conoscenza della causa ostativa determinata dalla duplice pregressa concessione del beneficio, risulta formulata nel provvedimento impugnato in modo logicamente inadeguato, siccome ancorata a una presunzione non basata su concreti e indiscutibili elementi di fatto e, piuttosto, sottende a una lettura della parte motiva della sentenza incerta ed equivoca, ma - anche e soprattutto - perché non si è attenuto al principio di diritto, espresso dalla appena menzionata giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole. Sull'argomento, non appare inutile precisare che l'orientamento qui riaffermato opera un esplicito riferimento, quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, non alla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Cass. Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.). Tanto il giudice dell'esecuzione non ha fatto, operando in distonia con tale principio di diritto, pur indicato nelle premesse del proprio provvedimento.Né qui vale invocare, in senso contrario alla fondatezza del ricorso, l'ulteriore principio di diritto, qui condiviso e riaffermato, secondo il quale «Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest'ultimo non fosse nota la causa ostativa, postula, diversamente essendo aspecifico, la specifica allegazione che tale conoscenza in realtà sussisteva» (così in motivazione di Cass. Sez. 3, n. 36363 del 21/5/2021, Orlandi, Rv. 282330). Tale arresto, invero, si riferisce alla differente ipotesi in cui il ricorrente lamenti esclusivamente la violazione di un obbligo procedurale, vale a dire l'omessa formale acquisizione del fascicolo del giudizio di merito (per poter valutare se le cause ostative alla concessione della terza sospensione condizionale della pena fossero documentalrnente note al giudice della cognizione), senza allegare che quel giudice conoscesse le cause ostative e, ciò nondimeno, abbia concesso per la terza volta il beneficio con la conseguente illegittimità della revoca disposta dal giudice dell'esecuzione, ovvero senza dedurre il vizio di mancanza di motivazione sul punto in esame, o ancora quello di travisamento della prova documentale, contenuta nel fascicolo del giudizio di merito, che attestasse la conoscenza da parte di quel giudice delle cause ostative. Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente ha espressamente affermato che, dalla lettura delle sentenze di merito, emergeva la conoscenza da parte di entrambi i giudici dell'esistenza delle precedenti condanne, avendovi fatto riferimento al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. 4. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo giudizio, nel rispetto del principio suindicato. P.Q.M. Annulla l'ordina
Sentenza Cassazione n. 36389/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris