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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 13627/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, deducendo, con un unico motivo, la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Settima in considerazione della genericità del motivo dedotto.

Nelle more della trattazione del procedimento è stato acquisito il certificato attestante il decesso dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sulla base di tale documento, va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 21 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, deducendo, con un unico motivo, la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Settima in considerazione della genericità del motivo dedotto. Nelle more della trattazione del procedimento è stato acquisito il certificato attestante il decesso dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sulla base di tale documento, va, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 21 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 13627/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris