Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32791/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16051/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 80T64 D4230), pec annalisa.mazzara@cert.ordineavvocati- barcellona.it; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale p.t, [OSCURATO:PERSONA]Amico, elettivamente domiciliata in Roma, Strada S. Giacomo 19, presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65R03 Z133R); -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA n. 509/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata in data 01/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 509/2020 della Corte d'Appello di Messina, resa pubblica in data

1. dicembre / 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. in liqui- dazione; la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. conveniva [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell'atto di compravendita del 19 aprile 2010, avente ad oggetto talune unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito nel territorio comunale di Furnari; adduceva, a tal fine, di essere creditrice nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto dovutole: i) per effetto della sentenza n. 202/2011 con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva condannato la società Lux al rilascio di un immobile ottenuto in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ed al pagamento delle spese di lite; 2) per il risarcimento dei danni conseguenti all'indisponibilità dell'immobile locato detenuto sine tutulo dalla società Lux, richiesto in giudizio con atto di citazione notificato in data 27 aprile 2012; il Tribunale, con sentenza n. 10/2015, rigettava la domanda, in considera- zione: i) della esiguità del credito derivante dalla sentenza n. 202/2011; il) della natura incerta e futura dell'ulteriore credito invocato in giudizio; iii) dell'assenza dell'elemento soggettivo della partecipazione dell'acquirente alla dolosa preordi- nazione ordita dall'alienante, atteso che l'atto dispositivo era volto a liquidare il patrimonio della società Lux per soddisfare i creditori; la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha riformato la decisione di prime cure, e, per l'effetto, ha dichiarato inefficace l'atto dispositivo con cui la liquidatrice della società Lux aveva venduto al marito ed al figlio tutto il patrimonio della società per la somma di euro 160.000,00: i) avendo la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. dimostrato la pendenza del giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno per occupazione sine titulo, già rico- nosciuto dalla società Lux nella misura di euro 30,000,00 nel corso del giudizio conclusosi con la decisione n. 202/2011, e liquidato - come si evinceva dalla memoria autorizzata, depositata in data 28 settembre 2020 dalla società Com- merciale [OSCURATO:SOCIETA]. - dal Tribunale di Barcellona P.G., in euro 38.085,00; ii) essendo tutti i contraenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, consapevoli del debito della società Lux oltre che verso l'erario nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; iii) non essendo l'atto dispositivo un atto dovuto; iv) man- cando elementi per ritenere che il corrispettivo pattuito fosse congruo e ch fosse stato corrisposto; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la tratta- zione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; in vista dell'odierna camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1) con il primo motivo è dedotta «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 1 cc in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc: insussistenza di un credito meri- tevole di tutela revocatoria.

Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cod.proc.civ. - Manifesta illogicità e contraddit- torietà della motivazione»; la tesi sostenuta è che: a) alla data di sottoscrizione dell'atto di compraven- dita, e precisamente il 19 aprile 2010, la [OSCURATO:PERSONA] non fosse creditrice di alcunché tanto da non aver riproposto in giudizio la richiesta di pagamento dei canoni di locazione; b) il credito litigioso non fosse insorto neppure con la sentenza n. 202/2011; perciò, la Corte d'Appello, affermando, a p. 5, che le ragioni di credito asseritamente derivanti dalla locazione dichiarata nulla non erano meramente ipotetiche, avrebbe errato, in quanto: i) il giudizio per otte- nere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo fu promosso due anni dopo l'atto dispositivo; li) la ricognizione parziale di debito operata dalla società Lux nel giudizio di sfratto aveva solo efficacia probatoria e non costitutiva; 1.1) il motivo è infondato; la Corte territoriale ha applicato senza incorrere in errori la giurisprudenza di questa Corte che riconosce l'invocabilità della tutela di cui all'art. 2901 cod.civ. anche nel caso di una aspettativa di credito ed ha altresì fatto corretta applica- zione dell'indirizzo di legittimità quando ha confermato la ricorrenza dei presup- posti oggettivi per l'esercizio dell'azione pauliana, negando che l'atto di vendita dell'intero patrimonio della Lux avesse i caratteri dell'atto dovuto; va ribadito, infatti, che, ai fini dell'azione pauliana, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (Cass.29/01/2019, n. 2347; Cass.19/02/2020, n. 4212; Cass. 30/06/2020, n. 12975); sicché, ai fini del suo accoglimento, basta una semplice aspettativa di credito che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass.18/07/2008, n. 20002; Cass. 9/02/2012, n. 1893; Cass. 22/03/2016, n. 5619; Cass. 15/11/2016, n. 23208) e senza che vi sia la necessità della preven- tiva introduzione di un giudizio finalizzato all'accertamento del credito tutelato; in particolare, va ricordato che, sin da Cass., Sez.

Un., 18/05/2005, n. 9440, la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice, un accertamento sia pure incidentale del cre- dito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta prete- stuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione; difatti, anche la titolarità di un diritto di credito sub iudice costituisce condizione dell'a- zione revocatoria, sotto il profilo della legítimatio ad causam dell'attore, tanto che le Sezioni Unite (Cass. n. 9440/2004, cit.), pronunciandosi sull'applicabilità o meno della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 cod.proc.civ., nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del cre- dito per la cui conservazione era stata proposta la domanda revocatoria, hanno escluso che il giudizio promosso con azione revocatoria sia soggetto a sospen- sione necessaria a norma dell'art.295 cod.proc.civ.; soltanto il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore: in termini, di recente, Cass. 16/06/2022, n.19426; ciò rende superfluo lo scrutinio delle altre censure mosse alla sentenza impu-i gnata, ruotanti attorno al fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse desistito dal chiedere il pagamento dei canoni di locazione e che il riconoscimento parziale di credito non fosse fonte del credito stesso; censure, peraltro, che si rivelano inconferenti e/o dedotte prestando il fianco ad una dichiarazione di inammissibilità: si os- serva, ad esempio, che la asserita violazione dell'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ. così come la censura che dovrebbe attingere più specificamente la motivazione della sentenza, pure indicate nella rubrica del motivo di ricorso, non sono state coltivate sotto il profilo argomentativo; 2) con il secondo motivo è denunciata «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.1 n. 1 e 2, 2727 e 2729 cc in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 cod.proc.civ.: insussistenza delle condizioni soggettive pe la declaratoria di inef- ficacia dell'atto di disposizione patrimoniale.

Omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cod.proc.civ. - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione»; essendo l'atto dispositivo anteriore all'insorgenza del preteso credito, la so- cietà creditrice avrebbe dovuto dimostrare la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare le ragioni creditorie; la Corte territoriale, invece, avrebbe dato ri- lievo al rapporto di parentela tra le parti contraenti, rendendo una motivazione che parte ricorrente definisce apparente, come ribadisce nella memoria, giacché: i) non avrebbe esaminato in concreto i profili del dolo in capo al debitore e in capo al terzo; ii) non avrebbe tenuto conto che lo stato di liquidazione della società imponeva la liquidazione del suo patrimonio per soddisfare le pretese creditorie, in particolare quelle della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti della quale l'acquirente si era accollato un debito di euro 30.000,00; in particolare, la sentenza impugnata, sostenendo che la liquidazione della società non avrebbe potuto avere luogo con la conclusione di un atto di aliena- zione a favore di un congiunto che sicuramente e consapevolmente avrebbe reso quanto meno più difficoltosa per il creditore ogni forma di recupero del proprio credito, avrebbe violato i principi che regolano la liquidazione volontaria di una società - perché la vendita degli immobili costituisce un atto tipico del liquidatore - e sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 2901 cod.civ. in ordine all'ac- certamento dei presupposti per l'esperimento dell'azione pauliana, atteso che non sarebbe ragionevole pensare che la società Lux avesse inteso sottrarre gli immobili all'adempimento un credito futuro e incerto e contemporaneamente si fosse accollata il debito dell'acquirente verso la società [OSCURATO:PERSONA], certo, liquido ed esigibile; né la Corte territoriale, incorrendo nell'omesso esame di fatti decisivi, avrebbe tenuto conto che gli immobili erano stati pagati in buona parte mediante tre assegni non trasferibili, intestati alla venditrice; ed ancora: non sarebbe stata presa in considerazione la necessità della ricor- renza della dolosa preordinazione del terzo acquirente; va innanzitutto evidenziato che la Corte territoriale, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, ha provveduto ad una minuziosa ricostruzione dei fatti di causa, mettendo in evidenza che: la società Lux nel 2007 aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] un complesso immobiliare ed aveva preso in locazione una parte dello stesso con contratto del 28 giugno 2007; da allora non aveva corrisposto il canone di locazione, pertanto, la locatrice aveva agito in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile; nel corso del giudizio, la società Lux aveva riconosciuto di non aver corrisposto il canone di locazione; il Tribunale aveva condannato la società Lux al rilascio del bene ed al pagamento delle spese di lite ed aveva altresì accertato il maggior credito della [OSCURATO:PERSONA] da quan- tificare in altro giudizio, stante il mancato accordo tra le parti circa la misura del canone pattuito; con atto di citazione del 20 aprile 2012, la locatrice aveva agito in giudizio contro la società Lux per ottenerne la condanna per occupazione sine titulo; il 19 aprile 2010 [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice della Lux, aveva trasferito al figlio ed al marito tutto il patrimonio societario, comprendente sei unità im- mobiliari di civile abitazione ed altre costituenti magazzini e posti auto, facenti parte di un unico fabbricato a due levazioni, oltre al seminterrato e al lastrico solare, per il prezzo di euro 160.000,00; l'atto di alienazione aveva avuto luogo mentre pendeva un giudizio per la determinazione dell'ammontare di un credito risarcitorio a favore della società attrice, sicché la vendita dell'immobile aveva reso più difficile il soddisfacimento della pretesa creditoria, avendo sostituito un immobile con una somma di denaro; tenuto conto di ciò, va ribadito che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la partici- patio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della do- losa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901 c.c., comma 1°, n. 2, cod.civ., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giu- dice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Cass. 9/05/2008, n. 11577 e successiva giurisprudenza conforme); nel caso all'esame, la Corte di merito ha motivato congruamente e logica- mente la sua decisione, ritenendo che il marito ed il figlio della liquidatrice della società Lux, i quali avevano «acquistato» tutto il patrimonio della prima, erano consapevoli, essendo appartenenti allo stesso nucleo familiare, del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alla società [OSCURATO:PERSONA]; quanto al requisito soggettivo in capo al disponente, quando l'atto di disposi- zione è anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., comma 1°, n. 1, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; deve, nondimeno, darsi seguito all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui non è al riguardo invero necessario il dolo specifico, e cioè la con- sapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore; non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di con- trarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura ob- bligazione né che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situa- zione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto; deve, per converso, ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico, sostan- ziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori; come non ha mancato di porre in rilievo una parte della dottrina, ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiu- dizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr., in tal senso, anche Cass. 04/12/2014, n.25658; Cass., 23/9/2004, n. 19131); trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va pro- vato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incen- surabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione; orbene, di tali principi la Corte di merito risulta aver fatto corretta applica- zione; risulta, infatti, posto in rilievo nell'impugnata sentenza come la liquidazione dell'intero patrimonio della società Lux, ad un prezzo di cui non erano stati di- mostrati né la congruità né l'effettivo versamento, sia stata realizzata dalla li- quidatrice della società a favore del marito e del figlio nel 2010, il credito della società [OSCURATO:PERSONA], pur accertato successivamente, in verità, era sorto in fatto già nel 2007, quando la società Lux si era resa inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di locazione;anche se si volesse seguire il ragionamento del ricorrente che fa coincidere la nascita del credito con la sentenza che lo aveva accertato, nessun rimprovero potrebbe muoversi alla sentenza impugnata, la quale quanto al profilo sogget- tivo, correttamente - alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto - ne ha ravvisato la sussistenza nella specie, argomentando che: i) «l'atto di cui si chiede la revoca intervenne tra familiari che erano a perfetta conoscenza della situazione patrimoniale che andavano a liquidare e dei debiti nei confronti dell'erario e di una società con la quale era incorsa ed era pendente una lite giudiziaria connessa alla conduzione di locale costituente la sede societaria»; ii) l'atto di disposizione non era affatto dovuto «poiché la liquidazione non avrebbe potuto essere eseguita con la conclusione di un atto di alienazione in favore di persona congiunta che sicuramente e consapevolmente avrebbe reso quanto meno più difficoltosa al creditore ogni forma di recupero del proprio credito»; li) «nessun concreto elemento sussiste agli atti che consenta di controllare la con- gruità del prezzo pattuito né l'effettivo suo pagamento»; infondate ed inconferenti si appalesano, pertanto, le doglianze di parte ricor,- rente al riguardo; va rilevato, in aggiunta, che non è stata dimostrata né argomentata la decisi- vità del fatto asseritamente omesso rappresentato dalla vendita da parte della società Lux alla società [OSCURATO:SOCIETA] di una parte del proprio patrimonio immobiliare e dall'avvenuto incasso della quasi totalità del corrispettivo già nel 2008, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto indimostrato il fatto che il corrispettivo pat- tuito per la vendita fosse congruo rispetto del valore di mercato degli immobili compresi nel patrimonio della società; 2.1) il motivo, dunque, in tutte le sue articolazioni non merita accoglimento; 3) dalla memoria del ricorrente non emergono argomenti che giustifichino l'adozione di conclusioni diverse da quelle dianzi rassegnate; il ricorrente, infatti, ribadisce la mancanza dei presupposti per accogliere la domanda ex art. 2901 cod.civ., soprattutto in considerazione del fatto che una somma ingente, euro 130.000,00, fosse stata corrisposta a titolo di corrispettivo con i tre assegni di cui si fa menzione supra sub § 2, ma la decisività del fatto asseritamente non esaminato dalla sentenza impugnata non è stata affatto dimostrata, posto che la Corte territoriale ha inequivocabilmente dato atto in motivazione dell'assenza di elementi atti a dimostrare che il corrispettivo pattuito fosse congruo rispetto al valore dei beni trasferiti; 4) il ricorso va, dunque, rigettato; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se do- vuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16051/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 80T64 D4230), pec annalisa.mazzara@cert.ordineavvocati- barcellona.it; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante legale p.t, [OSCURATO:PERSONA]Amico, elettivamente domiciliata in Roma, Strada S. Giacomo 19, presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65R03 Z133R); -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA n. 509/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata in data 01/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 509/2020 della Corte d'Appello di Messina, resa pubblica in data 1. dicembre / 2020; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. in liqui- dazione; la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. conveniva [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, per sentir dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell'atto di compravendita del 19 aprile 2010, avente ad oggetto talune unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito nel territorio comunale di Furnari; adduceva, a tal fine, di essere creditrice nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di quanto dovutole: i) per effetto della sentenza n. 202/2011 con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva condannato la società Lux al rilascio di un immobile ottenuto in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ed al pagamento delle spese di lite; 2) per il risarcimento dei danni conseguenti all'indisponibilità dell'immobile locato detenuto sine tutulo dalla società Lux, richiesto in giudizio con atto di citazione notificato in data 27 aprile 2012; il Tribunale, con sentenza n. 10/2015, rigettava la domanda, in considera- zione: i) della esiguità del credito derivante dalla sentenza n. 202/2011; il) della natura incerta e futura dell'ulteriore credito invocato in giudizio; iii) dell'assenza dell'elemento soggettivo della partecipazione dell'acquirente alla dolosa preordi- nazione ordita dall'alienante, atteso che l'atto dispositivo era volto a liquidare il patrimonio della società Lux per soddisfare i creditori; la Corte d'Appello di Messina, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha riformato la decisione di prime cure, e, per l'effetto, ha dichiarato inefficace l'atto dispositivo con cui la liquidatrice della società Lux aveva venduto al marito ed al figlio tutto il patrimonio della società per la somma di euro 160.000,00: i) avendo la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. dimostrato la pendenza del giudizio volto ad ottenere il risarcimento del danno per occupazione sine titulo, già rico- nosciuto dalla società Lux nella misura di euro 30,000,00 nel corso del giudizio conclusosi con la decisione n. 202/2011, e liquidato - come si evinceva dalla memoria autorizzata, depositata in data 28 settembre 2020 dalla società Com- merciale [OSCURATO:SOCIETA]. - dal Tribunale di Barcellona P.G., in euro 38.085,00; ii) essendo tutti i contraenti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, consapevoli del debito della società Lux oltre che verso l'erario nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; iii) non essendo l'atto dispositivo un atto dovuto; iv) man- cando elementi per ritenere che il corrispettivo pattuito fosse congruo e ch fosse stato corrisposto; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la tratta- zione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; in vista dell'odierna camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1) con il primo motivo è dedotta «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 co. 1 cc in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc: insussistenza di un credito meri- tevole di tutela revocatoria. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cod.proc.civ. - Manifesta illogicità e contraddit- torietà della motivazione»; la tesi sostenuta è che: a) alla data di sottoscrizione dell'atto di compraven- dita, e precisamente il 19 aprile 2010, la [OSCURATO:PERSONA] non fosse creditrice di alcunché tanto da non aver riproposto in giudizio la richiesta di pagamento dei canoni di locazione; b) il credito litigioso non fosse insorto neppure con la sentenza n. 202/2011; perciò, la Corte d'Appello, affermando, a p. 5, che le ragioni di credito asseritamente derivanti dalla locazione dichiarata nulla non erano meramente ipotetiche, avrebbe errato, in quanto: i) il giudizio per otte- nere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo fu promosso due anni dopo l'atto dispositivo; li) la ricognizione parziale di debito operata dalla società Lux nel giudizio di sfratto aveva solo efficacia probatoria e non costitutiva; 1.1) il motivo è infondato; la Corte territoriale ha applicato senza incorrere in errori la giurisprudenza di questa Corte che riconosce l'invocabilità della tutela di cui all'art. 2901 cod.civ. anche nel caso di una aspettativa di credito ed ha altresì fatto corretta applica- zione dell'indirizzo di legittimità quando ha confermato la ricorrenza dei presup- posti oggettivi per l'esercizio dell'azione pauliana, negando che l'atto di vendita dell'intero patrimonio della Lux avesse i caratteri dell'atto dovuto; va ribadito, infatti, che, ai fini dell'azione pauliana, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (Cass.29/01/2019, n. 2347; Cass.19/02/2020, n. 4212; Cass. 30/06/2020, n. 12975); sicché, ai fini del suo accoglimento, basta una semplice aspettativa di credito che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass.18/07/2008, n. 20002; Cass. 9/02/2012, n. 1893; Cass. 22/03/2016, n. 5619; Cass. 15/11/2016, n. 23208) e senza che vi sia la necessità della preven- tiva introduzione di un giudizio finalizzato all'accertamento del credito tutelato; in particolare, va ricordato che, sin da Cass., Sez. Un., 18/05/2005, n. 9440, la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice, un accertamento sia pure incidentale del cre- dito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta prete- stuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione; difatti, anche la titolarità di un diritto di credito sub iudice costituisce condizione dell'a- zione revocatoria, sotto il profilo della legítimatio ad causam dell'attore, tanto che le Sezioni Unite (Cass. n. 9440/2004, cit.), pronunciandosi sull'applicabilità o meno della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 cod.proc.civ., nel caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del cre- dito per la cui conservazione era stata proposta la domanda revocatoria, hanno escluso che il giudizio promosso con azione revocatoria sia soggetto a sospen- sione necessaria a norma dell'art.295 cod.proc.civ.; soltanto il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore: in termini, di recente, Cass. 16/06/2022, n.19426; ciò rende superfluo lo scrutinio delle altre censure mosse alla sentenza impu-i gnata, ruotanti attorno al fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse desistito dal chiedere il pagamento dei canoni di locazione e che il riconoscimento parziale di credito non fosse fonte del credito stesso; censure, peraltro, che si rivelano inconferenti e/o dedotte prestando il fianco ad una dichiarazione di inammissibilità: si os- serva, ad esempio, che la asserita violazione dell'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ. così come la censura che dovrebbe attingere più specificamente la motivazione della sentenza, pure indicate nella rubrica del motivo di ricorso, non sono state coltivate sotto il profilo argomentativo; 2) con il secondo motivo è denunciata «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.1 n. 1 e 2, 2727 e 2729 cc in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 cod.proc.civ.: insussistenza delle condizioni soggettive pe la declaratoria di inef- ficacia dell'atto di disposizione patrimoniale. Omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cod.proc.civ. - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione»; essendo l'atto dispositivo anteriore all'insorgenza del preteso credito, la so- cietà creditrice avrebbe dovuto dimostrare la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare le ragioni creditorie; la Corte territoriale, invece, avrebbe dato ri- lievo al rapporto di parentela tra le parti contraenti, rendendo una motivazione che parte ricorrente definisce apparente, come ribadisce nella memoria, giacché: i) non avrebbe esaminato in concreto i profili del dolo in capo al debitore e in capo al terzo; ii) non avrebbe tenuto conto che lo stato di liquidazione della società imponeva la liquidazione del suo patrimonio per soddisfare le pretese creditorie, in particolare quelle della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti della quale l'acquirente si era accollato un debito di euro 30.000,00; in particolare, la sentenza impugnata, sostenendo che la liquidazione della società non avrebbe potuto avere luogo con la conclusione di un atto di aliena- zione a favore di un congiunto che sicuramente e consapevolmente avrebbe reso quanto meno più difficoltosa per il creditore ogni forma di recupero del proprio credito, avrebbe violato i principi che regolano la liquidazione volontaria di una società - perché la vendita degli immobili costituisce un atto tipico del liquidatore - e sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 2901 cod.civ. in ordine all'ac- certamento dei presupposti per l'esperimento dell'azione pauliana, atteso che non sarebbe ragionevole pensare che la società Lux avesse inteso sottrarre gli immobili all'adempimento un credito futuro e incerto e contemporaneamente si fosse accollata il debito dell'acquirente verso la società [OSCURATO:PERSONA], certo, liquido ed esigibile; né la Corte territoriale, incorrendo nell'omesso esame di fatti decisivi, avrebbe tenuto conto che gli immobili erano stati pagati in buona parte mediante tre assegni non trasferibili, intestati alla venditrice; ed ancora: non sarebbe stata presa in considerazione la necessità della ricor- renza della dolosa preordinazione del terzo acquirente; va innanzitutto evidenziato che la Corte territoriale, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, ha provveduto ad una minuziosa ricostruzione dei fatti di causa, mettendo in evidenza che: la società Lux nel 2007 aveva venduto alla [OSCURATO:PERSONA] un complesso immobiliare ed aveva preso in locazione una parte dello stesso con contratto del 28 giugno 2007; da allora non aveva corrisposto il canone di locazione, pertanto, la locatrice aveva agito in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile; nel corso del giudizio, la società Lux aveva riconosciuto di non aver corrisposto il canone di locazione; il Tribunale aveva condannato la società Lux al rilascio del bene ed al pagamento delle spese di lite ed aveva altresì accertato il maggior credito della [OSCURATO:PERSONA] da quan- tificare in altro giudizio, stante il mancato accordo tra le parti circa la misura del canone pattuito; con atto di citazione del 20 aprile 2012, la locatrice aveva agito in giudizio contro la società Lux per ottenerne la condanna per occupazione sine titulo; il 19 aprile 2010 [OSCURATO:PERSONA], liquidatrice della Lux, aveva trasferito al figlio ed al marito tutto il patrimonio societario, comprendente sei unità im- mobiliari di civile abitazione ed altre costituenti magazzini e posti auto, facenti parte di un unico fabbricato a due levazioni, oltre al seminterrato e al lastrico solare, per il prezzo di euro 160.000,00; l'atto di alienazione aveva avuto luogo mentre pendeva un giudizio per la determinazione dell'ammontare di un credito risarcitorio a favore della società attrice, sicché la vendita dell'immobile aveva reso più difficile il soddisfacimento della pretesa creditoria, avendo sostituito un immobile con una somma di denaro; tenuto conto di ciò, va ribadito che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la partici- patio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della do- losa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901 c.c., comma 1°, n. 2, cod.civ., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giu- dice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Cass. 9/05/2008, n. 11577 e successiva giurisprudenza conforme); nel caso all'esame, la Corte di merito ha motivato congruamente e logica- mente la sua decisione, ritenendo che il marito ed il figlio della liquidatrice della società Lux, i quali avevano «acquistato» tutto il patrimonio della prima, erano consapevoli, essendo appartenenti allo stesso nucleo familiare, del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alla società [OSCURATO:PERSONA]; quanto al requisito soggettivo in capo al disponente, quando l'atto di disposi- zione è anteriore al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., comma 1°, n. 1, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; deve, nondimeno, darsi seguito all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte secondo cui non è al riguardo invero necessario il dolo specifico, e cioè la con- sapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore; non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di con- trarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura ob- bligazione né che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situa- zione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto; deve, per converso, ritenersi al riguardo sufficiente il dolo generico, sostan- ziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori; come non ha mancato di porre in rilievo una parte della dottrina, ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiu- dizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore (cfr., in tal senso, anche Cass. 04/12/2014, n.25658; Cass., 23/9/2004, n. 19131); trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va pro- vato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incen- surabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione; orbene, di tali principi la Corte di merito risulta aver fatto corretta applica- zione; risulta, infatti, posto in rilievo nell'impugnata sentenza come la liquidazione dell'intero patrimonio della società Lux, ad un prezzo di cui non erano stati di- mostrati né la congruità né l'effettivo versamento, sia stata realizzata dalla li- quidatrice della società a favore del marito e del figlio nel 2010, il credito della società [OSCURATO:PERSONA], pur accertato successivamente, in verità, era sorto in fatto già nel 2007, quando la società Lux si era resa inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di locazione;anche se si volesse seguire il ragionamento del ricorrente che fa coincidere la nascita del credito con la sentenza che lo aveva accertato, nessun rimprovero potrebbe muoversi alla sentenza impugnata, la quale quanto al profilo sogget- tivo, correttamente - alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto - ne ha ravvisato la sussistenza nella specie, argomentando che: i) «l'atto di cui si chiede la revoca intervenne tra familiari che erano a perfetta conoscenza della situazione patrimoniale che andavano a liquidare e dei debiti nei confronti dell'erario e di una società con la quale era incorsa ed era pendente una lite giudiziaria connessa alla conduzione di locale costituente la sede societaria»; ii) l'atto di disposizione non era affatto dovuto «poiché la liquidazione non avrebbe potuto essere eseguita con la conclusione di un atto di alienazione in favore di persona congiunta che sicuramente e consapevolmente avrebbe reso quanto meno più difficoltosa al creditore ogni forma di recupero del proprio credito»; li) «nessun concreto elemento sussiste agli atti che consenta di controllare la con- gruità del prezzo pattuito né l'effettivo suo pagamento»; infondate ed inconferenti si appalesano, pertanto, le doglianze di parte ricor,- rente al riguardo; va rilevato, in aggiunta, che non è stata dimostrata né argomentata la decisi- vità del fatto asseritamente omesso rappresentato dalla vendita da parte della società Lux alla società [OSCURATO:SOCIETA] di una parte del proprio patrimonio immobiliare e dall'avvenuto incasso della quasi totalità del corrispettivo già nel 2008, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto indimostrato il fatto che il corrispettivo pat- tuito per la vendita fosse congruo rispetto del valore di mercato degli immobili compresi nel patrimonio della società; 2.1) il motivo, dunque, in tutte le sue articolazioni non merita accoglimento; 3) dalla memoria del ricorrente non emergono argomenti che giustifichino l'adozione di conclusioni diverse da quelle dianzi rassegnate; il ricorrente, infatti, ribadisce la mancanza dei presupposti per accogliere la domanda ex art. 2901 cod.civ., soprattutto in considerazione del fatto che una somma ingente, euro 130.000,00, fosse stata corrisposta a titolo di corrispettivo con i tre assegni di cui si fa menzione supra sub § 2, ma la decisività del fatto asseritamente non esaminato dalla sentenza impugnata non è stata affatto dimostrata, posto che la Corte territoriale ha inequivocabilmente dato atto in motivazione dell'assenza di elementi atti a dimostrare che il corrispettivo pattuito fosse congruo rispetto al valore dei beni trasferiti; 4) il ricorso va, dunque, rigettato; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico di parte ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se do- vuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 32791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris