CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35773_22 Ritenuto che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannata per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma 5 del d.P.R. 309/90 con recidiva specifica, reiterata, pluriaggravata e infraquinquennale, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il motivo in parola non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr. p. 4, della sentenza di appello dalla quale si evince che l'imputata è stata identificata mediante riconoscimento fotografico dal testimone Valeri che ha asserito di averla incontrata appena due ore prima al fine di acquistare dalla stessa la sostanza stupefacente, dichiarando in udienza di essere certo al 100% dell'identificazione della cedente nella effige n. 6 - ritraente la ricorrente, Il d r - e che l'inc:ertezza dimostrata dal testimone, un anno dopo i fatti in contestazione, - identificando la cedente nella effige n. 5, corrispondente ad altra donna, n.d.r. - era da imputare sicuramente non solo allo scorrere del tempo, ma anche alla scarsa qualità delle foto messe a disposizione, tale incertezza essendo per i giudici territoriali "non ...sufficiente a mettere in discussione la ricostruzione dei fatti, così come operata dal primo giudice"); ritenuto che le doglianze difensive, tendenti a replicare senza apprezzabili elementi di novità critica le medesime doglianze già oggetto di esame da parte dei giudici di appello, si presentano aspecifiche non confrontandosi con la richiamata motivazione, e si appalesano altresì manifestamente infondate, in quanto l'approdo della Corte d'appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, sentenza n. 17103 del 31/10/2018 - dep. 18/04/2019, Rv. 275548 - 01), non trovando applicazione nel caso in esame quella giurisprudenza che esclude l'utilizzabilità a fini probatori del riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, non reiterato o non confermato nel corso del dibattimento, salva l'applicabilità dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10249 del 03/02/2021 - dep. 17/03/2021, Rv. 280772 — 01), in quanto presuppone che al riconoscimento fotografico eseguito in fase di indagini preliminari segua una ricognizione formale negativa o non confermativa in termini di certezza in sede dibattimentale, laddove, nel caso di specie, si è trattato di una doppia ricognizione fotografica, alla prima delle quali va attribuita prevalenza per le ragioni descritte dalla Corte territoriale, attesa la contiguità temporale del riconoscimento all'episodio cessione ed alla dichiarazione del teste, in sede dibattimentale, di essere assolutamente certo del riconoscimento effettuato in fase di indagini preliminari; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il c