CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvioil provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Salerno ha respinto larichiesta di revoca della confisca formulata dalla terza interessata società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad una autovettura oggetto di definitiva confisca diprevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].1.1. La società di leasing si affermava proprietaria della autovetturaconfiscata, che aveva concesso in uso ad altro soggetto in forza di contratto dinoleggio di lunga durata.La titolarità del bene era stata riconosciuta anche nel processo penale dicognizione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati di riciclaggio e altro, tanto che il Tribunale,nel pronunciare la sentenza di condanna di primo grado aveva disposto ildissequestro della vettura e la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] Italia.1.2. Il Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione, ha rigettatol'istanza sul rilievo che la sentenza che definiva il giudizio di cognizione non eradefinitiva e che la società istante non aveva prodotto la documentazionenecessaria a consentire al giudice della prevenzione di svolgere una autonomavalutazione circa il diritto di proprietà vantato.2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA],tramite il difensore, proponendo due motivi.2.1. Con il primo deduce che il Tribunale, pur riconoscendo l'applicabilità delleregole del procedimento di esecuzione, ha seguito, in realtà, il modulo dellarevocazione ex dell'art. 28 d. lgs. n. 159 che postula l'irrevocabilità della sentenzaimpiegata a fondamento dell'istanza. Mentre non ha dato corso alla previsionedell'art. 676 cod. proc. pen. secondo cui il giudice dell'esecuzione penale deverimettere la questione al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà.2.2. Con il secondo si deduce vizio di motivazione, in quanto la titolarità dellaproprietà del veicolo in capo all'istante risulta in maniera evidente dai documentidepositatiCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma4 cod. proc. pen.2. Occorre premettere che: è, da tempo, definitiva la confisca di prevenzionedel veicolo disposta nei confronti del proposto [OSCURATO:PERSONA]; la società [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria di quel veicolo, è “terza pretermessa”, in quanto non è statachiamata a partecipare al procedimento di prevenzione, né vi è intervenuta.In tale situazione il rimedio apprestato dall’ordinamento è quello dell’incidentedi esecuzione volto a ottenere la revoca (parziale) della confisca in riferimento albene (o ai beni) di cui il terzo si afferma proprietario (cfr. in motivazione Sez. U,n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, nonché le sentenze delle sezioni semplici ivicitate Sez. 5, n. 4743 del 14/11/2024, dep. 2025, Rossi, non mass. e Sez. 1, n.6742 del 20/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non mass.; Sez.6, n. 26346 del 09/05/2019 Gambino, Rv. 276382 - 01; Sez. 1, n. n. 1686 del21/04/2010, Monachino, Rv. 247072 - 01; Sez. 1, n. 28032 del 22/06/2007,Scala, Rv. 236930 - 01).Ne consegue che l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA], sia pure presentata come“richiesta di dissequestro”, costituisce una richiesta di revoca parziale dellaconfisca definitiva con la quale è stato appreso il veicolo oggetto di disputa.3. Le scansioni procedimentali disegnate dalle norme sull’incidente diesecuzione in tema di confisca prevedono ─ in virtù del richiamo all’art. 667,comma 4, cod. proc. pen., contenuto nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. ─che: il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità (vale a dire de plano,senza contraddittorio) con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificataall'interessato; contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allostesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; quando è propostaopposizione si procede a norma dell'articolo 666 cod. proc. pen., quindi davantiallo stesso giudice (nella specie il Tribunale di Salerno) dovrà essere fissatal'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti e ai difensori, nel rispettodelle ulteriori regole disciplinate dai commi 3 e seguenti della disposizione citata(cfr. tra le altre Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072).4. Nella specie il Tribunale non si è attenuto alle indicate sequenzeprocedimentali e ha instaurato il contraddittorio tra le parti, fissando un'appositacamera di consiglio per la trattazione dell'istanza, all’esito della quale ha emessol’ordinanza impugnata.Siffatta irrituale trattazione dell'istanza non può tradursi in uno svantaggioper l'interessato, non potendosi sacrificare la sua esigenza di fruire di un secondogrado di merito, nel quale dedurre le sue censure in un contesto di riesame delprovvedimento contestato e ottenere la delibazione da parte di un giudice dotatodi pieni poteri cognitivi, diverso da quello di legittimità. Diversamente si priverebbela parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (cfr. exmultis Sez. 5, n.37134 del 26/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245130; Sez. 6 n.35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634).Va, dunque, ribadito il principio di diritto in forza del quale, in tema di confiscadi prevenzione, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbiaprovveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc.pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deveessere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddettoprovvedimento, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente(cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720– 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284403 –01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01). P.Q.MRiqualificata l’impugnazione come opposizione all'esecuzione ex art. 667,comma 4 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno perl'ulteriore corso.Così deciso il 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]