CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e in subordine l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10 giugno confermava la sentenza del 22 gennaio 2019 del tribunale di Urbino con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in ordine ai delitti ex artt. 110 cod. pen. 2 e 4 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la sentenza suindicata propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il rispettivo difensore, sollevando la prima due motivi di impugnazione e il secondo un unico motivo di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, vizi di motivazione avendo la corte confermato la sussistenza del dolo dei reati sulla base di una serie di congetture, indicate in ricorso, in assenza di specifici riscontri probatori. E in violazione delle disposizioni in tema di valutazione delle prove. La condanna della ricorrente sarebbe fondata sulla sola sua qualità di amministratrice della ditta di riferimento per i reati in contestazione. Quanto alla posizione sentimentale esistente con il coimputato, essa sarebbe stata valutata secondo il criterio per cui la stessa "non poteva non sapere" e non nel senso opposto per cui in ragione di ciò ella non si sarebbe resa conto di quanto stesse succedendo. Nel determinare la pena poi, la Corte si sarebbe espressa in termini tali da includere nella valutazione anche i fatti prescritti. Da qui l'eccessività della pena. 4. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. B) ed e) cod. proc. pen., per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena non essendosi la corte di appello pronunziata sul relativo punto come richiesto con atto di appello. Pur rientrando la pena irrogata nei limiti edittali che consentono il predetto beneficio. . 5. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche essendo state negate sul rilievo per cui la partecipazione al processo non sarebbe circostanza sufficiente per il relativo riconoscimento, laddove invece il primo giudice le avrebbe escluse proprio per la mancata partecipazione al processo medesimo. Con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione. Vi sarebbe contraddittorietà anche perché dapprima i giudici hanno rilevato l'incensuratezza del ricorrente e poi però hanno negato le predette circostanze. Nel determinare la pena poi la Corte avrebbe incluso nella valutazione anche i fatti prescritti. Da qui l'eccessività della pena in violazione di norme giuridiche [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che in ordine alla censura di gravame come riportataytentenza e non contestata, per cui la stessa non avrebbe potuto assumere ingerenza nella gestione della ditta così da non potersi ascrivere alla medesima il dolo dei reati, la corte ha correttamente evidenziato oltre alla carica formale, certamente tale da consentire ogni intervento gestorio, peraltro dovuto circa gli adempimenti di cui alla contestazione, anche il rapporto parentale con l'amministratore di fatto, fonte anche esso di facilitazione nella gestione piuttosto che ostacolo, cui solo in via ulteriore si aggiunge il riferimento alla costituzione del trust. Per cui è puntuale la risposta alla asserita impossibilità di curare la gestione della ditta e quindi alla dedotta assenza di dolo. Né emerge alcuna violazione di legge in tema di valutazione delle prove come dedotto, atteso che non è deducibile la violazione in sé dell'art. 192 cod. proc. pen. la cui inosservanza non è sanzionata in termini di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza (cfr. Sez. 4 - , n. 51525 del 04/10/2018 Rv. 274191 - 02 M). Posto poi che la condanna riguarda plurimi reati inerenti una condotta di cui al capo a) e quello di cui al capo c), avvinti dalla continuazione, l'utilizzo di termini plurali nel richiamare i fatti ascritti è coerente con la predetta condanna e non quindi indice, come dedotto, di riferimenti a fatti prescritti. 2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che la richiesta del beneficio è manifestamente infondata a fronte della insussistenza dei presupposti legali, in quanto, come si evince dall'atto di appello, la ricorrente ne avrebbe già goduto in ordine ad una precedente condanna a tre mesi di reclusione, laddove con l'attuale condanna a due anni risulta superato il limite di legge consentito per l'applicazione, per la seconda volta, del beneficio. 3. Quanto al ricorso del Toccacieli, è inammissibile, rispondendosi da parte della corte anche in ordine alla dedotta eccessività della pena e alla ragione ostativa al beneficio della invocata pena sospesa. Il secondo giudice ha altresì spiegato, con motivazione immune da vizi, le ragioni della mancata applicazione delle attenuanti generiche (gravità dei reati e assenza di elementi positivi a favore tale non essendo di per sé l'incensuratezza), nonché, in maniera ragionevole e quindi senza alcuna contraddizione logica con la prima decisione, il senso del riferimento alla assenza del ricorrente, distante dalla stigmatizzazione della facoltà di non comparire come invece ricostruito dalla difesa, formulato sul tema dal primo giudice. Va comunque aggiunto, in tema di vizio di contraddittorietà, che esso non è prospettabile in sede di ricorso per cassazione con riguardo alla comparazione tra le sentenze dei due gradi di merito che valutino in modo diverso uno stesso fatto, giacché ciò è naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio di ogni organo giurisdizionale, il quale spiega le ragioni di ogni suo provvedimento attraverso la motivazione, deputata ad esternare il suo fondamento in maniera autonoma ed indipendente (Sez. 1, n. 11484 del 24/03/1986 Rv. 174057 - 01). 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d