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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 27785/2025

Testo disponibile della fonte

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detrazione avesse la medesima natura della indennità di amministrazione, pur essendo limitato ad un anno in quanto finalizzato adassicurare l'attuazione delle misure previste nel PNRR. 5.Quanto al regime delle spese ha evidenziato che la domanda non poteva essere fondata sulle disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca in cui l'azione era stata proposta e ha comunque giustificato la compensazione valorizzando la sopravvenienzain corso di causa di nuova normativa.

6. Avverso tale sentenza i litisconsorti indicati in epigrafe proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi , illustrati da memori e ( depositate rispettivamente in date 6 giugno e 22 settembre 2025).

7. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, dell’art. 32-bis del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022.

Deduce che la normativa sopravvenuta in corso di causa consentiva di dichiarare cessata la materia del contendere per le sole annualità del 2020 e 2021, e non per quella del 2022, perché la legittimità della detrazione era stata contestata e i lavoratori avevano chiesto il pagamento integrale dell’indennità di amministrazione per detta annualità.

Alla luce del quadro normativo e contrattuale rilevante ai fini della individuazione della contrattazione collettiva applicabile al personale dell'Ispettorato, sostiene che ai fini degli istituti contrattuali e del trattamento economico quel personale doveva essere integralmente parificato a quello del Ministero, con la conseguente il legittimità del la mancata armonizzazione della indennità di amministrazione.

Aggiunge che il sopravvenuto intervento normativo aveva il solo fine di reperire la necessaria copertura economica.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1 bis d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, dell’art. 32-bis d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022, dell’art. 72, d.lgs. n. 29/1993 e dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 149/2015.

Addebita alla Corte territoriale di avereerroneamente interpretato la natura e la disciplina dell’indennità di amministrazionee di avere ritenuto legittimo lo scomputo dell’una tantum.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e del principio fondamentale, in materia di retribuzioni nell’impiego pubblico privatizzato, della riserva a lla contrattazione collettiva.

Critica la sentenza impugnata per avere ignorato detto principio , che individua nella contrattazione collettiva la fonte di disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, sotto il profilo della illegittimità costituzionale di detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost.

Richiama l’ordinanza del Tribunale di Milano del 29.5.2024, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, evidenziando l’irragionevolezza e il carattere discriminatorio del meccanismo dello scomputononché la violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni.

5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché omessa valutazione dell’esito complessivo e finale della lite.

Lamenta che il giudice di appello, sull’erroneo presupposto di una soccombenza virtuale della parte appellata, ha compensato non solo le spese del grado di appello, ma anche quelle di primo grado, che invece erano state liquidate in favore degli appellati.

Evidenzia l’illogicità della decisione, in quanto basata sull’erroneo presupposto dell’infondatezza della domanda dei ricorrenti. 6.Il primo ed il quarto motivo, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.

L’art. 1 bis d.l. 145/2023 stabilisce: “1.

Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334,335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citatoarticolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche socialie scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2022, n. 91.” L’art. 32-bis, comma 1,del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce: “1.

Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo.

A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.” La sentenza n. 4 del 2025 del la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che – nel riconoscere al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2020-2022 – scomputa da tale somma l’indennità una tantumattribuita, per il 2022, al personale del citato Ispettorato dall’art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come conv.

La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione manifestamente irragionevole, dal momento che l’indennità oggetto del previsto scomputo costituisceun emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di lavoro più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari – soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) interessati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 – che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione; ha pertanto ritenuto che l’erogazione di tale indennità una tantum, finalizzata a compensare attività extra ordinemdei dipendenti dell’Ispettorato, non determina alcuna discriminazione “al contrario” rispetto ad altri dipendenti ministeriali.

Ha invece ritenuto irragionevolela compensazione tra emolumenti di natura disomogenea che condurrebbe ad un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti dell’Ispettorato, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale.

Dette ragioni sono state ritenute assorbenti degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice remittente in relazione all’art. 39 Cost.

7. Ciò premesso, deve rammentarsi che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, la pronuncia di incostituzionalità determina l’inefficacia della norma con effetto ex tunc sui rapporti ancora in corso, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell’intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso dell’eventuale termine di prescrizione o di decadenza (Cass. n.17746/2008).

Questa Corte ha nel tempo ribadito il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale -per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. n.35496/2022; Cass. Sez. n. 20381/2012; Cass. n. 16450/2006).

E’ dunque errata lasentenza impugnata, secondo cui l’indennità una tantum ex art. 32 bis d.l. n. 50/2022 convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha la stessa natura dell’indennità di amministrazione prevista dall’art.51 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e secondo cui è legittimolo scomputo previsto dall’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023.

8. I restanti motivi, che denunciano l’illegittimità dello scomputo, la violazione del principio fondamentale della riserva della contrattazione collettiva in materia di retribuzioni nell’impiego pubblico privatizzato e l’erroneità della statuizione sulle spese processuali, devono pertanto ritenersi assorbiti.

9. In conclusione vanno accoltiil primo ed il quarto motivo, assorbiti gli a l tri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli a l tri ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per il regolamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
detrazione avesse la medesima natura della indennità di amministrazione, pur essendo limitato ad un anno in quanto finalizzato adassicurare l'attuazione delle misure previste nel PNRR. 5.Quanto al regime delle spese ha evidenziato che la domanda non poteva essere fondata sulle disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca in cui l'azione era stata proposta e ha comunque giustificato la compensazione valorizzando la sopravvenienzain corso di causa di nuova normativa. 6. Avverso tale sentenza i litisconsorti indicati in epigrafe proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi , illustrati da memori e ( depositate rispettivamente in date 6 giugno e 22 settembre 2025). 7. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, dell’art. 32-bis del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Deduce che la normativa sopravvenuta in corso di causa consentiva di dichiarare cessata la materia del contendere per le sole annualità del 2020 e 2021, e non per quella del 2022, perché la legittimità della detrazione era stata contestata e i lavoratori avevano chiesto il pagamento integrale dell’indennità di amministrazione per detta annualità. Alla luce del quadro normativo e contrattuale rilevante ai fini della individuazione della contrattazione collettiva applicabile al personale dell'Ispettorato, sostiene che ai fini degli istituti contrattuali e del trattamento economico quel personale doveva essere integralmente parificato a quello del Ministero, con la conseguente il legittimità del la mancata armonizzazione della indennità di amministrazione. Aggiunge che il sopravvenuto intervento normativo aveva il solo fine di reperire la necessaria copertura economica. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1 bis d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, dell’art. 32-bis d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022, dell’art. 72, d.lgs. n. 29/1993 e dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 149/2015. Addebita alla Corte territoriale di avereerroneamente interpretato la natura e la disciplina dell’indennità di amministrazionee di avere ritenuto legittimo lo scomputo dell’una tantum. 3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e del principio fondamentale, in materia di retribuzioni nell’impiego pubblico privatizzato, della riserva a lla contrattazione collettiva. Critica la sentenza impugnata per avere ignorato detto principio , che individua nella contrattazione collettiva la fonte di disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, sotto il profilo della illegittimità costituzionale di detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost. Richiama l’ordinanza del Tribunale di Milano del 29.5.2024, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, evidenziando l’irragionevolezza e il carattere discriminatorio del meccanismo dello scomputononché la violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni. 5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché omessa valutazione dell’esito complessivo e finale della lite. Lamenta che il giudice di appello, sull’erroneo presupposto di una soccombenza virtuale della parte appellata, ha compensato non solo le spese del grado di appello, ma anche quelle di primo grado, che invece erano state liquidate in favore degli appellati. Evidenzia l’illogicità della decisione, in quanto basata sull’erroneo presupposto dell’infondatezza della domanda dei ricorrenti. 6.Il primo ed il quarto motivo, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati. L’art. 1 bis d.l. 145/2023 stabilisce: “1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334,335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, il beneficio di cui al citatoarticolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche socialie scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2022, n. 91.” L’art. 32-bis, comma 1,del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce: “1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.” La sentenza n. 4 del 2025 del la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che – nel riconoscere al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2020-2022 – scomputa da tale somma l’indennità una tantumattribuita, per il 2022, al personale del citato Ispettorato dall’art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come conv. La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione manifestamente irragionevole, dal momento che l’indennità oggetto del previsto scomputo costituisceun emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di lavoro più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari – soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) interessati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 – che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione; ha pertanto ritenuto che l’erogazione di tale indennità una tantum, finalizzata a compensare attività extra ordinemdei dipendenti dell’Ispettorato, non determina alcuna discriminazione “al contrario” rispetto ad altri dipendenti ministeriali. Ha invece ritenuto irragionevolela compensazione tra emolumenti di natura disomogenea che condurrebbe ad un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti dell’Ispettorato, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale. Dette ragioni sono state ritenute assorbenti degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice remittente in relazione all’art. 39 Cost. 7. Ciò premesso, deve rammentarsi che secondo l’orientamento espresso da questa Corte, la pronuncia di incostituzionalità determina l’inefficacia della norma con effetto ex tunc sui rapporti ancora in corso, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell’intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso dell’eventuale termine di prescrizione o di decadenza (Cass. n.17746/2008). Questa Corte ha nel tempo ribadito il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale -per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass. n.35496/2022; Cass. Sez. n. 20381/2012; Cass. n. 16450/2006). E’ dunque errata lasentenza impugnata, secondo cui l’indennità una tantum ex art. 32 bis d.l. n. 50/2022 convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha la stessa natura dell’indennità di amministrazione prevista dall’art.51 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e secondo cui è legittimolo scomputo previsto dall’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023. 8. I restanti motivi, che denunciano l’illegittimità dello scomputo, la violazione del principio fondamentale della riserva della contrattazione collettiva in materia di retribuzioni nell’impiego pubblico privatizzato e l’erroneità della statuizione sulle spese processuali, devono pertanto ritenersi assorbiti. 9. In conclusione vanno accoltiil primo ed il quarto motivo, assorbiti gli a l tri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli a l tri ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per il regolamento delle s
Sentenza Cassazione n. 27785/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris