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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20730/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 settembre 2025 il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro probatorio di documenti di identità e fogli di appunti, disposto dal Pubblico ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter1 cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento delle indagini e l'iter processuale.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancata traduzione del decreto di sequestro e la conseguente violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e anche dell'art. 6 CEDU, essendo nota l'ignoranza da parte della ricorrente della lingua italiana scritta, tanto che era stata disposta la traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto.

La relativa eccezione, sollevata con la richiesta di riesame, era stata disattesa dal Tribunale di Ancona con argomenti errati e infondati, consistenti nella non obbligatorietà della traduzione del decreto di sequestro, nell'avvenuta comprensione del provvedimento da parte della ricorrente (che aveva potuto elaborare con il proprio difensore la strategia difensiva da contrapporre al provvedimento di sequestro), nel rinvenimento presso l'abitazione della ricorrente di documenti redatti in italiano dimostrativi della sua conoscenza della lingua, in quanto la richiesta di riesame era stata elaborata autonomamente dal difensore e nella abitazione della ricorrente vi era anche un altro soggetto.

2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 178, 352, 356, 364 e 365 cod. proc. pen., a causa della omissione dell'avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso delle operazioni di perquisizione, benché fosse noto alla polizia giudiziaria incaricata di eseguire la perquisizione domiciliare nella abitazione della ricorrente il nome del difensore di fiducia di quest'ultima, avvisato dalla stessa polizia giudiziaria solo poco prima del termine di tale perquisizione, in violazione del disposto dell'art. 365 cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo si lamenta (peraltro facendo riferimento a un decreto di sequestro preventivo oggetto di altro giudizio) la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen., a causa della assenza nei capi di incolpazione provvisoria di quanto emergente dalla informativa di reato, che non era neppure stata allegata al decreto di sequestro probatorio né tradotta, né consegnata alla ricorrente, con la conseguente nullità del decreto di sequestro, essendo insufficiente il mero richiamo alle disposizioni di legge violate e alle risultanze delle indagini.

22.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata indicazione delle esigenze probatorie poste a fondamento della apposizione del vincolo a fine di prova, con la conseguente indebita sottoposizione a sequestro di documenti concernenti società del tutto estranee alle contestazioni, stante il carattere e il contenuto chiaramente esplorativo, come tale indebito, del provvedimento di sequestro.

2.5. Infine, con il quinto motivo, si lamenta un ulteriore vizio della motivazione con riferimento alle ragioni della sottoposizione a vincolo del dispositivo informatico sequestrato e della estrazione indiscriminata di tutti i dati nello stesso presenti, non essendo state le ragioni per le quali non era possibile proseguire le indagini senza disporre il sequestro di tale dispositivo informatico, né dei criteri di selezione dei dati nello stesso rinvenuti, né della perimetrazione cronologica del vincolo.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione del provvedimento di perquisizione e del successivo decreto di sequestro e l'insussistenza degli altri vizi denunciati dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi di riesame, è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro probatorio a causa della sua mancata traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente, è manifestamente infondato.

L'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, cosicché l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01; Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015, Paszwoski, Rv. 263191 - 01).

La mancata inclusione del decreto di sequestro nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. - per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 - degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta (l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione 3delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna), costituisce indice inequivoco della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (v.

Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014, Mykhailo, Rv. 260032 - 01).

Quanto alla violazione del diritto di difesa è stato già osservato che la mancata previsione, da parte dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., della traduzione nella lingua conosciuta dal soggetto alloglotta del decreto e del verbale di sequestro di cui sia destinatario, non viola il diritto di difesa e quello a un giusto processo, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, per effetto del parametro interposto di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, poiché la salvaguardia di tali diritti, al cospetto di atti che enunciano in maniera solo embrionale l'addebito mosso, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete anche nei colloqui con il difensore, allo scopo di conoscere il contenuto degli atti indicati e di decidere la strategia difensiva più consona al caso concreto (così (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01, cit.).

Neppure è ravvisabile un pregiudizio per i diritti dominicali della ricorrente, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu n. 1, che consacra la proprietà privata come diritto fondamentale, posto che il provvedimento cautelare censurato ha solamente determinato l'apposizione di un vincolo, senza alcun effetto espropriativo, cosicché anche in tale prospettiva non è dato di ravvisare alcun pregiudizio per diritti fondamentali della ricorrente quale conseguenza della omessa traduzione del decreto di sequestro.

Va aggiunto, per completezza, che il Tribunale ha disatteso gli analoghi rilievi sollevati dalla ricorrente con la richiesta di riesame evidenziando sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della ricorrente, che non ha chiesto di essere rimessa in termini per presentare richiesta di riesame ma anzi la ha già proposta per il tramite del suo difensore di fiducia muovendo plurimi e articolati rilievi al provvedimento cautelare, sia la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente medesima, dimostrata dalla presenza di numerosi documenti in lingua italiana nella abitazione della ricorrente (o, comunque, in luoghi nella sua disponibilità).

Tali argomenti, non manifestamenti illogici e idonei a confutare la prospettazione difensiva della ignoranza della lingua italiana e del grave pregiudizio conseguente alla mancata traduzione del decreto di sequestro, sono stati criticati dalla ricorrente in modo non consentito nel giudizio di legittimità, censurando la valutazione degli elementi indiziari concernenti la sua conoscenza della lingua italiana e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, che 4non è certamente apparente, e dunque non è sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 178, 352, 356, 364 e 365 cod. proc. pen., a causa della omissione dell'avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso delle operazioni di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale di Ancona, nel disattendere l'identico rilievo (la cui reiterazione con il ricorso per cassazione deve, come per gli altri motivi di ricorso, ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato, in termini v.

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708 - 01), ha sottolineato che nel verbale di sequestro si dà atto dell'avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore o da una persona di fiducia prontamente reperibile, indicata dalla ricorrente nella madre, presente alle operazioni, e dell'avviso, nel corso delle operazioni di perquisizione e prima della loro conclusione, al difensore indicato dalla ricorrente, che aveva dichiarato di accettare l'incarico senza intervenire alle operazioni, escludendo la sussistenza della nullità denunciata, peraltro non incidente sul successivo sequestro.

Si tratta di considerazioni corrette, che escludono la sussistenza della nullità denunciata dalla ricorrente, peraltro pacificamente non incidente sul successivo sequestro probatorio (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641 - 01; Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428 - 01), che è l'oggetto della richiesta di riesame e dell'ordinanza impugnata, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate con detto motivo.

4. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen., a causa della assenza nei capi di incolpazione provvisoria di quanto emergente dalla informativa di reato, è, anch'esso, manifestamente infondato, avendo, anche a questo proposito, il Tribunale dato atto della idoneità della indicazione succinta nel provvedimento di sequestro delle condotte contestate e degli elementi a carico, tra l'altro anche attraverso il 5riferimento a quanto indicato in altro provvedimento noto alla ricorrente, ossia al decreto di sequestro preventivo del profitto dei medesimi reati notificatole ed eseguito nella stessa data, nel quale sono state analiticamente indicate tutte le contestazioni.

Si tratta, anche a questo riguardo, di considerazioni idonee a escludere la carenza motivazionale lamentata dalla ricorrente, alla stregua del principio secondo cui anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711 - 01), avendo il Tribunale dato atto della, sia pur sintetica ma comunque sufficiente, indicazione delle contestazioni mosse alla indagata e degli elementi a suo carico, anche mediante rinvio ad altro provvedimento, che è avvenuto in modo argomentato e può, dunque, ritenersi consentito, trattandosi di provvedimento noto alla ricorrente.

5. Il quarto motivo, con il quale, in termini analoghi al precedente motivo, si lamenta la mancata indicazione delle esigenze probatorie poste a fondamento della apposizione del vincolo a fine di prova, è manifestamente infondato per ragioni analoghe, posto che nell'ordinanza impugnata, anche a questo riguardo confutando l'identico rilievo sostanzialmente ribadito con il ricorso per cassazione, è stata evidenziata la sufficienza, tenuto conto dello stato delle indagini e del mezzo di ricerca della prova disposto, della motivazione di tale provvedimento, in quanto rapportata alle contestazioni, alla complessità delle indagini e agli da atti ricercare, in funzione degli accertamenti amministrativi e contabili da compiere (cfr. pag. 4 della motivazione dell'ordinanza impugnata): si tratta di motivazione idonea, conforme ai ricordati insegnamenti delle Sezioni Unite, essendo stati indicati gli aspetti di strumentalità alle indagini posti a fondamento della adozione del mezzo istruttorio, che è stata censurata in modo generico, senza un autentico confronto critico con tali argomenti, e sul piano valutativo, ossia della idoneità della motivazione del decreto di sequestro, ravvisata dal Tribunale con argomenti idonei e logici, non censurabili in questa sede di legittimità sul piano delle valutazioni di merito.

6. Il quinto motivo, con il quale si lamenta un ulteriore vizio della motivazione con riferimento alle ragioni della sottoposizione a vincolo a fini di prova del dispositivo informatico sequestrato alla ricorrente e della estrazione indiscriminata al medesimo fine di tutti i dati nello stesso presenti, è anch'esso manifestamente infondato per ragioni analoghe, giacché anche a questo proposito il Tribunale, nel 6 ,„disattendere il medesimo rilievo, anch'esso replicato con il ricorso per cassazione, ha evidenziato l'adeguatezza della motivazione del decreto di sequestro anche in tale parte, essendo stata indicata la necessità di acquisire i dati contenenti "..riferimenti alle ditte individuate come cartiere e all'esistenza di eventuali contatti con amministratori di fatto delle compagini individuate", in considerazione della complessità delle indagini, del numero delle società schermo coinvolte e dei soggetti coinvolti, escludendo la violazione dei principi di proporzionalità e strumentalità: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, tenendo conto del ricordato standard motivazionale al quale debbono rapportarsi i provvedimenti di sequestro probatorio e della complessità dell'indagine, relativa a numerose società e alla realizzazione di numerosissime contestazioni, anche transnazionali, motivazione che la ricorrente ha censurato, nuovamente, sul piano valutativo, dunque, anche a questo riguardo, in modo non consentito nel giudizio di legittimità.

7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]- O 5 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa sabett Arrobito 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025 il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro probatorio di documenti di identità e fogli di appunti, disposto dal Pubblico ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 648-ter1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a cinque motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento delle indagini e l'iter processuale. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la mancata traduzione del decreto di sequestro e la conseguente violazione degli artt. 143 e 178 cod. proc. pen. e anche dell'art. 6 CEDU, essendo nota l'ignoranza da parte della ricorrente della lingua italiana scritta, tanto che era stata disposta la traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente della richiesta di giudizio immediato e del relativo decreto. La relativa eccezione, sollevata con la richiesta di riesame, era stata disattesa dal Tribunale di Ancona con argomenti errati e infondati, consistenti nella non obbligatorietà della traduzione del decreto di sequestro, nell'avvenuta comprensione del provvedimento da parte della ricorrente (che aveva potuto elaborare con il proprio difensore la strategia difensiva da contrapporre al provvedimento di sequestro), nel rinvenimento presso l'abitazione della ricorrente di documenti redatti in italiano dimostrativi della sua conoscenza della lingua, in quanto la richiesta di riesame era stata elaborata autonomamente dal difensore e nella abitazione della ricorrente vi era anche un altro soggetto. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 178, 352, 356, 364 e 365 cod. proc. pen., a causa della omissione dell'avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso delle operazioni di perquisizione, benché fosse noto alla polizia giudiziaria incaricata di eseguire la perquisizione domiciliare nella abitazione della ricorrente il nome del difensore di fiducia di quest'ultima, avvisato dalla stessa polizia giudiziaria solo poco prima del termine di tale perquisizione, in violazione del disposto dell'art. 365 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta (peraltro facendo riferimento a un decreto di sequestro preventivo oggetto di altro giudizio) la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen., a causa della assenza nei capi di incolpazione provvisoria di quanto emergente dalla informativa di reato, che non era neppure stata allegata al decreto di sequestro probatorio né tradotta, né consegnata alla ricorrente, con la conseguente nullità del decreto di sequestro, essendo insufficiente il mero richiamo alle disposizioni di legge violate e alle risultanze delle indagini. 22.4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata indicazione delle esigenze probatorie poste a fondamento della apposizione del vincolo a fine di prova, con la conseguente indebita sottoposizione a sequestro di documenti concernenti società del tutto estranee alle contestazioni, stante il carattere e il contenuto chiaramente esplorativo, come tale indebito, del provvedimento di sequestro. 2.5. Infine, con il quinto motivo, si lamenta un ulteriore vizio della motivazione con riferimento alle ragioni della sottoposizione a vincolo del dispositivo informatico sequestrato e della estrazione indiscriminata di tutti i dati nello stesso presenti, non essendo state le ragioni per le quali non era possibile proseguire le indagini senza disporre il sequestro di tale dispositivo informatico, né dei criteri di selezione dei dati nello stesso rinvenuti, né della perimetrazione cronologica del vincolo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguatezza della motivazione del provvedimento di perquisizione e del successivo decreto di sequestro e l'insussistenza degli altri vizi denunciati dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi di riesame, è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata eccepita la nullità del decreto di sequestro probatorio a causa della sua mancata traduzione nella lingua cinese nota alla ricorrente, è manifestamente infondato. L'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, cosicché l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01; Sez. 2, n. 4283 del 08/01/2015, Paszwoski, Rv. 263191 - 01). La mancata inclusione del decreto di sequestro nell'elenco tassativo contenuto nell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. - per effetto dell'art. 1, comma 1 lett. b), del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32 - degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta (l'informazione di garanzia, l'informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l'avviso di conclusione 3delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna), costituisce indice inequivoco della voluntas legis di non far discendere dalla mancata traduzione di esso alcuna conseguenza giuridica, ivi compreso il mancato decorso del termine per l'impugnazione (v. Sez. 2, n. 31225 del 25/06/2014, Mykhailo, Rv. 260032 - 01). Quanto alla violazione del diritto di difesa è stato già osservato che la mancata previsione, da parte dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., della traduzione nella lingua conosciuta dal soggetto alloglotta del decreto e del verbale di sequestro di cui sia destinatario, non viola il diritto di difesa e quello a un giusto processo, riconosciuti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, per effetto del parametro interposto di cui all'art. 117, comma 1, della Costituzione, poiché la salvaguardia di tali diritti, al cospetto di atti che enunciano in maniera solo embrionale l'addebito mosso, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l'assistenza di un interprete anche nei colloqui con il difensore, allo scopo di conoscere il contenuto degli atti indicati e di decidere la strategia difensiva più consona al caso concreto (così (Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, Pan, Rv. 271422 - 01, cit.). Neppure è ravvisabile un pregiudizio per i diritti dominicali della ricorrente, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Cedu n. 1, che consacra la proprietà privata come diritto fondamentale, posto che il provvedimento cautelare censurato ha solamente determinato l'apposizione di un vincolo, senza alcun effetto espropriativo, cosicché anche in tale prospettiva non è dato di ravvisare alcun pregiudizio per diritti fondamentali della ricorrente quale conseguenza della omessa traduzione del decreto di sequestro. Va aggiunto, per completezza, che il Tribunale ha disatteso gli analoghi rilievi sollevati dalla ricorrente con la richiesta di riesame evidenziando sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della ricorrente, che non ha chiesto di essere rimessa in termini per presentare richiesta di riesame ma anzi la ha già proposta per il tramite del suo difensore di fiducia muovendo plurimi e articolati rilievi al provvedimento cautelare, sia la conoscenza della lingua italiana da parte della ricorrente medesima, dimostrata dalla presenza di numerosi documenti in lingua italiana nella abitazione della ricorrente (o, comunque, in luoghi nella sua disponibilità). Tali argomenti, non manifestamenti illogici e idonei a confutare la prospettazione difensiva della ignoranza della lingua italiana e del grave pregiudizio conseguente alla mancata traduzione del decreto di sequestro, sono stati criticati dalla ricorrente in modo non consentito nel giudizio di legittimità, censurando la valutazione degli elementi indiziari concernenti la sua conoscenza della lingua italiana e l'adeguatezza e la logicità della relativa motivazione, che 4non è certamente apparente, e dunque non è sindacabile nel giudizio di legittimità sul piano della sua sufficienza, coerenza e logicità (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 178, 352, 356, 364 e 365 cod. proc. pen., a causa della omissione dell'avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso delle operazioni di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale di Ancona, nel disattendere l'identico rilievo (la cui reiterazione con il ricorso per cassazione deve, come per gli altri motivi di ricorso, ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato, in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708 - 01), ha sottolineato che nel verbale di sequestro si dà atto dell'avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore o da una persona di fiducia prontamente reperibile, indicata dalla ricorrente nella madre, presente alle operazioni, e dell'avviso, nel corso delle operazioni di perquisizione e prima della loro conclusione, al difensore indicato dalla ricorrente, che aveva dichiarato di accettare l'incarico senza intervenire alle operazioni, escludendo la sussistenza della nullità denunciata, peraltro non incidente sul successivo sequestro. Si tratta di considerazioni corrette, che escludono la sussistenza della nullità denunciata dalla ricorrente, peraltro pacificamente non incidente sul successivo sequestro probatorio (Sez. 5, n. 32009 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273641 - 01; Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428 - 01), che è l'oggetto della richiesta di riesame e dell'ordinanza impugnata, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate con detto motivo. 4. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen., a causa della assenza nei capi di incolpazione provvisoria di quanto emergente dalla informativa di reato, è, anch'esso, manifestamente infondato, avendo, anche a questo proposito, il Tribunale dato atto della idoneità della indicazione succinta nel provvedimento di sequestro delle condotte contestate e degli elementi a carico, tra l'altro anche attraverso il 5riferimento a quanto indicato in altro provvedimento noto alla ricorrente, ossia al decreto di sequestro preventivo del profitto dei medesimi reati notificatole ed eseguito nella stessa data, nel quale sono state analiticamente indicate tutte le contestazioni. Si tratta, anche a questo riguardo, di considerazioni idonee a escludere la carenza motivazionale lamentata dalla ricorrente, alla stregua del principio secondo cui anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711 - 01), avendo il Tribunale dato atto della, sia pur sintetica ma comunque sufficiente, indicazione delle contestazioni mosse alla indagata e degli elementi a suo carico, anche mediante rinvio ad altro provvedimento, che è avvenuto in modo argomentato e può, dunque, ritenersi consentito, trattandosi di provvedimento noto alla ricorrente. 5. Il quarto motivo, con il quale, in termini analoghi al precedente motivo, si lamenta la mancata indicazione delle esigenze probatorie poste a fondamento della apposizione del vincolo a fine di prova, è manifestamente infondato per ragioni analoghe, posto che nell'ordinanza impugnata, anche a questo riguardo confutando l'identico rilievo sostanzialmente ribadito con il ricorso per cassazione, è stata evidenziata la sufficienza, tenuto conto dello stato delle indagini e del mezzo di ricerca della prova disposto, della motivazione di tale provvedimento, in quanto rapportata alle contestazioni, alla complessità delle indagini e agli da atti ricercare, in funzione degli accertamenti amministrativi e contabili da compiere (cfr. pag. 4 della motivazione dell'ordinanza impugnata): si tratta di motivazione idonea, conforme ai ricordati insegnamenti delle Sezioni Unite, essendo stati indicati gli aspetti di strumentalità alle indagini posti a fondamento della adozione del mezzo istruttorio, che è stata censurata in modo generico, senza un autentico confronto critico con tali argomenti, e sul piano valutativo, ossia della idoneità della motivazione del decreto di sequestro, ravvisata dal Tribunale con argomenti idonei e logici, non censurabili in questa sede di legittimità sul piano delle valutazioni di merito. 6. Il quinto motivo, con il quale si lamenta un ulteriore vizio della motivazione con riferimento alle ragioni della sottoposizione a vincolo a fini di prova del dispositivo informatico sequestrato alla ricorrente e della estrazione indiscriminata al medesimo fine di tutti i dati nello stesso presenti, è anch'esso manifestamente infondato per ragioni analoghe, giacché anche a questo proposito il Tribunale, nel 6 ,„disattendere il medesimo rilievo, anch'esso replicato con il ricorso per cassazione, ha evidenziato l'adeguatezza della motivazione del decreto di sequestro anche in tale parte, essendo stata indicata la necessità di acquisire i dati contenenti "..riferimenti alle ditte individuate come cartiere e all'esistenza di eventuali contatti con amministratori di fatto delle compagini individuate", in considerazione della complessità delle indagini, del numero delle società schermo coinvolte e dei soggetti coinvolti, escludendo la violazione dei principi di proporzionalità e strumentalità: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione idonea, tenendo conto del ricordato standard motivazionale al quale debbono rapportarsi i provvedimenti di sequestro probatorio e della complessità dell'indagine, relativa a numerose società e alla realizzazione di numerosissime contestazioni, anche transnazionali, motivazione che la ricorrente ha censurato, nuovamente, sul piano valutativo, dunque, anche a questo riguardo, in modo non consentito nel giudizio di legittimità. 7. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]- O 5 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa sabett Arrobito 7
Decreto Cassazione n. 20730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris