CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]7TA [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ha parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto dichiarando [OSCURATO:PERSONA] assolto dal reato di cui all'art. 216, comma 1, n.1, R.D. 267/1942, per non aver commesso il fatto e, qualificata la residua imputazione ai sensi dell'art. art. 217, comma 2, R.D. 267/1942 (fatto commesso in data 15 gennaio 2014), ha rideterminato la pena principale in anni uno di reclusione e quelle accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. nella durata di anni due. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato attraverso due separati atti di impugnazione redatti da differenti difensori. 2.1 Con il primo ricorso propone cinque motivi: sull'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice; sull'impossibilità di imputare la bancarotta semplice documentale a titolo di colpa; sulla manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata 'ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente nonostante l'insufficienza del compendio probatorio; sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul correlato vizio motivazionale al riguardo; ed infine sulla violazione dell'art. 37 cod. pen. stante l'eccessiva durata della pena accessoria in relazione alla pena principale irrogata. 2.2. Con il secondo deduce, invece, tre motivi: sul travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel valutare la documentazione versata in atti dalla difesa e nell'avere conseguentemente mancato di individuare la vera identità dell'autore del fatto di reato; sul vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere ritenuto il ricorrente responsabile in violazione della presunzione di innocenza di cui all'art. 27„ comma 2, Cost.; sulla mancata applicazione delle circostante attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e sul vizio motivazionale al riguardo. 3. Il ricorso non è inammissibile in relazione al quinto motivo del primo ricorso, alla luce del principio per cui la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi deve essere commisurata allia durata della pena principale (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Assello, Rv. 263267). 4. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in data 8 luglio 2022 è decorso il termine prescrizionale massimo, tenuto conto di 358 giorni di sospensione (294 giorni dal 7 febbraio 2018 al 28 novembre 2018, 64 giorni per rinvio udienza del 9 marzo 2020 a causa dell'emergenza pandemica da SARS-Covid-19). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri