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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03624/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte non illogicamente valorizzato il quantitativo di stupefacente rinvenuto, idoneo alla preparazione di circa 405 dosi (in assenza della dimostrazione del rilevante uso personale e della disponibilità di denaro necessario all'acquisto di quel quantitativo), nonché la presenza nell'abitazione non solo di due piante di marijuana e di un involucro di carta stagnola con 0,30 grammi di sostanza, ma anche di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza stupefacente, elementi idonei alla preparazione delle dosi; Ritenuto che il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, essendo stato segnalato come non fosse configurabile, in rapporto al quantitativo detenuto, il perseguimento di un lucro qualificabile di speciale tenuità anche in rapporto ad un evento dannoso o pericoloso parimenti tenue; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto la Corte ha desunto dal profilo personologico, qualificato da plurimi precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte non illogicamente valorizzato il quantitativo di stupefacente rinvenuto, idoneo alla preparazione di circa 405 dosi (in assenza della dimostrazione del rilevante uso personale e della disponibilità di denaro necessario all'acquisto di quel quantitativo), nonché la presenza nell'abitazione non solo di due piante di marijuana e di un involucro di carta stagnola con 0,30 grammi di sostanza, ma anche di un bilancino di precisione e di un coltello intriso di sostanza stupefacente, elementi idonei alla preparazione delle dosi; Ritenuto che il secondo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, essendo stato segnalato come non fosse configurabile, in rapporto al quantitativo detenuto, il perseguimento di un lucro qualificabile di speciale tenuità anche in rapporto ad un evento dannoso o pericoloso parimenti tenue; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto la Corte ha desunto dal profilo personologico, qualificato da plurimi precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 03624/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris