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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 19999/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.[OSCURATO:PERSONA] haadito il Tribunale di Napoli esponendo di essere transitato, il 1° novembre 1993, dall’ex Azienda di Stato per i servizi telefoni all’[OSCURATO:SOCIETA] (poi fusa per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA].) ed immesso nei ruoli del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza del Consiglio di Stato (divenuta definitiva) n. 445/2009.Aveva chiesto, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’accertamento del proprio diritto ad un trattamento non inferiore a quello goduto in atto al momento del trasferimento con conseguente condanna del MISE al pagamentoa suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico.

Haaddotto la violazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 58/1992, dell’art. 5 del DPCM n. 325/1988 oltre che dell’indicato art. 7 del citato decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA].

Ha sostenutoche, nell’attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva proseguito il suo iter lavorativo con conseguimento dell’anzianità di servizio e che di ciò il MISE avrebbe dovuto tener conto al momento del nuovo inquadramento economico, dovendo il riconoscimento giudiziale del suo diritto operare “ora per allora” con conseguente applicazione della disciplina giuridica ed economica all’epoca vigente (esclusa, pertanto, l’applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, norma sopravvenuta).

Ha altresì sostenuto che non erano state erroneamente prese in considerazione talune voci fisse e continuative (compenso incentivante e premio industriale) collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.3.

La Corte territoriale, respinte le eccezioni dell’appellante relative all’errata valutazione della prova documentale e al travisamento dei fatti oggetto di causa, ha ritenuto applicabili il d. lgs. n. 173/2003e l’art. 30 e successive modifiche del d. lgs. n. 165/2001 ed ha rilevato che all’epoca dell’assunzione del DiFeo presso il MISE, avvenuta nell’anno 2010, era già vigente tale normativa, mentre non poteva trovare applicazione l’art. 7 del decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA].

4. Ha pertanto considerato irrilevante l’esercizio dell’opzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 16 della legge n. 246/2005 ed ha ritenuto applicabile solo la disciplina legislativa vigente presso il Ministero di destinazione all’atto del completamento del passaggio ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.

5. Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondate le pretese relative al premio industriale e al compenso annuale di incentivazione.

6. Avverso tale sentenza Alfredo D i Feo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

7. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia omesso esame dell’eccezione di violazione del giudicato quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5 cod. proc. civ., nonchéviolazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e degli artt.2909 e 1360, 1230 e 1406 cod. civ., in relazione agli artt. 4, comma 3 della legge n. 58/1992 e dell’art. 5, comma 2 del DPCM n. 325/1988 (come interpretata anche con riferimento all’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 30, comma 2 quinquies, d. lgs. n. 165/2001 e degli artt. 112, 115 e 116, ai sensi dell’art. 360, comma, primo, n. 3 cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia sull’eccezione di violazione del giudicatocostituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009, su cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva basato il principale motivo di gravame.

Evidenzia che si era verificata la condizione per l’operatività del diritto esercitato nel 1993.

Assume che tanto si evinceva dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009,che aveva indicato quale condizione per l’operatività del passaggio dall’ASST all’Amministrazione pubblica la disponibilità dei posti, condizione che si era già verificata al momento dell’esercizio dell’opzione e pertanto l’assunzione non poteva che decorrere da tale data.

In ogni caso evidenzia che la prova del verificarsi di tale condizione non poteva ricadere sul lavoratore, già leso dall’inadempimento della P.A. [OSCURATO:SOCIETA] il principio del tempus regit actum di cui all’art. 11 delle preleggi e sottolinea l’erroneità della sentenza impugnata nell’avere ritenuto insussistente il passaggio da una Amministrazione pubblica ad un’altra e nell’avere escluso ogni anzianità medio temporematurata.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia omesso esame dei decreti di liquidazione degli altri Ministeri in favore di altri dipendenti e delle buste paga di colleghi transitati presso altri Ministeri per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 ai quali era stata riconosciuta l’anzianità medio tempore maturata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ.

Rileva che in sede di gravame era stato dedotto e provato che l’INAIL, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa,avevano effettuato l’inquadramento economico del personale proveniente dalla soppressa ASST, con attribuzione del complessivo trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento disposto in esito alla procedura di mobilità.

Evidenzia di avere allegato al ricorso in appello le buste paga di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (inquadrati presso il Ministero delle Finanze in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009), [OSCURATO:PERSONA] (inquadrato presso il Ministero della Difesa) e [OSCURATO:PERSONA] (inquadrato presso l’INAIL), da cui risulta che dal 2010 che le rispettive Amministrazioni hanno riconosciuto la retribuzione individuale di anzianità tenuto conto degli anni di servizio presso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la documentazione prodotta e lamenta la disparità di trattamentodel [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai suddetti lavoratori , nonché la violazione del principio di disponibilità e valutazione delle prove.

3. Con il terzo motivo, il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, legge n. 58/1992 e 5, comma 2, del DPCM n. 325/1988 come interpretato anche con riferimento all’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 28 legge n. 29/1970 e dell’art. 4 della legge n. 873/1980, Critica la sentenza impugnata per non avere riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] compenso annuale di incentivazione ed il premio industriale, che, per continuità di erogazione, sono parti integranti della retribuzione.

4. Le eccezionidi inammissibilità del ricorso sono infondat e .

In ordine al cumulo delle censure, trova applicazione il principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).

Ciò premesso, va rilevato che nell’ambito del primo motivo la violazione del giudicato è stata correttamente denunciata anche ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Il giudicato è infatti rilevabile d’ufficio in quanto è assimilabile agli elementi normativi astratti, in quanto è destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa dunque della natura dei comandi giuridici (Cass.

S.U. n. 13916/2006;Cass. n. 12754/2022), sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (Cass. n. 15339/2018 e Cass. n. 30838/2018); il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde dunque ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.16847/2018).

Questa Corte ha inparticolare chiarito che l’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. 6 giugno 2011, n. 12159; Cass.37 luglio 2016, n. 15627).

Inoltre nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella delgiudicato interno, rilevabile di ufficio (anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata) e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30780; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740; Cass. 27 luglio 2017, n. 18634).

Nel caso di specie il giudicato è costituito da una sentenza del Consiglio di Stato (come tale rinvenibile nei siti istituzionali a prescindere dalla sua riproduzione nel ricorso) ed è in larga parte riprodotto dall’ordinanza di questa Corte n. 4536/2024, ed è pertanto conoscibile a prescindere dalla sua riproduzione nel ricorso.

5. Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate, in conformità al suddetto precedente di questa Corte , da intendersi qui richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità. 6.Si è innanzitutto illustrato il quadro normativo all’interno del quale si colloca la peculiarevicenda per cui è causa.

L'art. 1 della legge n. 58/1992ha previsto che i servizi di telecomunicazione, prima gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), fossero affidati ad un'azienda costituita dall'I.R.I. che, per la durata di un anno, sarebbe stata concessionaria esclusiva; tale azienda è stata l'[OSCURATO:SOCIETA].

Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e dell'apposita convenzione stipulata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con l'[OSCURATO:SOCIETA]., a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata soppressa l'ASST (art. 1 comma terzo legge cit.).

Riguardo al personale, l'art. 4 della medesima legge n. 58/1992 cit. ha previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze della concessionaria.

In particolare, la suddetta norma ha così statuito: «1.

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

2. [OSCURATO:PERSONA], per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo.

Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego.

I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.

3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.[OSCURATO:PERSONA] delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. [OSCURATO:PERSONA] per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità.

Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa…».

La suindicata norma ha, dunque, previsto due diverse forme di mobilità a seconda degli uffici di provenienza: a) il trasferimento d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità di cui all'art. 200, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale in servizio in alcune peculiari strutture; b) l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale.

In particolare, la seconda tipologia (che qui rileva) è riconducibile alla mobilità volontaria e non al passaggio di competenze ed alla stessa si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

La suddetta facoltà di opzione non risponde ad una esigenza datoriale di perequazione del personale bensì a criteri di mera convenienza esclusiva per il lavoratore, il quale, nelle intenzioni del legislatore, è lasciato libero di mantenere uno status di pubblico dipendente, assistito, nella comune considerazione, da maggiori garanzie di stabilità, oppure di transitare alle dipendenze delle società concessionarie.

7. Tanto premesso in ordine al quadro normativo all’interno del quale si colloca la vicenda per cui è causa,è pacifico tra le parti che il D i Feo aveva presentato nel 1993, all’epoca della soppressione dell’ASST, regolare opzione per permanere nel pubblico impiego.

Su detta opzione non vi era stata tuttavia alcuna pronuncia da parte dell’Amministrazione tanto che il dipendente, da un lato, aveva agito dinanzi al Giudice amministrativo (impugnando il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] sull'atto di diffida che aveva notificato affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base all'art. 4 della legge n. 58/1992),e dall’altro si era visto costretto a passare all’[OSCURATO:SOCIETA] per non restare senza lavoro.

Con sentenza n. 445/2009 il Consiglio di Stato ha definitivamente affermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla diffida notificata dal [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base al citato art. 4.

È stato, quindi, adottato il provvedimento del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] che, in esecuzione della sentenza n. 445/2009 del Consiglio di Stato, ha disposto l’assunzione in servizio del [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2010, inquadramento nell’area II fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico.

A tale provvedimento ha fatto seguito il contratto individuale di lavoro.

8. Per quanto qui viene in rilievo, il Consiglio di Stato ha premesso che il rapporto fra il dipendente che ha esercitato l'opzione e l'Amministrazione si configura, in relazione alla compiuta attivazione delle procedure per la mobilità così come delineate dalla legge n. 58 del 1992 e dai successivi decreti attuativi, come rapporto paritetico, e che il comportamento dell'Amministrazione che ometta di espletare la detta procedura va qualificato come inadempimento di una obbligazione di mezzi rispetto al quale va riconosciuto l'interesse del dipendente ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto alla esatta applicazione della normativa che disciplina la mobilità fra le pubbliche amministrazioni.

Ha evidenziato che la stipulazione da parte del DiFeo di un contratto di diritto privato con l'[OSCURATO:SOCIETA], S.p.A. non poteva essere qualificata come rinuncia implicita al detto diritto, bensì come atto imposto dalla necessità, e comunque giuridicamente dovuto, atteso che, nella specie, non si era avuta una libera scelta da parte dell’interessato ma una scelta dovuta alla necessità di procurarsi medio tempore ed altrimenti una retribuzione indispensabile ad assicurare il sostentamento per sé e per gli eventuali familiari, comportamento necessitato e, quindi, incompatibile con la volontà di rinunziare alla posizione di pubblico impiegato.

È pur vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 (debitamente allegata al ricorso per cassazione) non ha statuito un diritto perfetto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego ma a veder completata la procedura amministrativa avviata con la sua istanza di passaggio verso i ruoli della pubblica amministrazione, tuttavia il medesimo Collegio amministrativo ha specificato in modo chiaro che “occorreva verificare la diponibilità dei posti alla data in cui il dipartimento della funzionepubblica avrebbe dovuto espletare le procedure di mobilità a fronte dell’esercitato diritto di opzione” ed ha anche evidenziato che, sotto tale profilo, “deve riconoscersi il diritto degli appellanti a che l'Amministrazione espleti la procedura di mobilità d'ufficio su base regionale e/o nazionale prevista dall'art. 4, comma 6, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, salvo il limite della eventuale ed accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza anche in Amministrazioni di altro comparto e sull'intero territorio nazionale”.

Sul punto, ha ulteriormente precisato: “appare opportuno … che in detta fase l’amministrazione dovrà tener conto delle numerose pronunzie intervenute sui decreti attuativi della disciplina in esame con le quali ne è stata dichiarata la illegittimità nella parte in cui non consentono la sistemazione del personale interessato nella provincia di servizio; ciò perché gli stessi appaiono giustificati non da una comprovata e dichiarata indisponibilità di qualifiche funzionali adeguate nella provincia stessa ovvero, in subordine, in province limitrofe, bensì a seguito di una scelta di principio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], rivolta, da un lato, a disattendere le vacanze segnalate (in quanto valutate dalle amministrazioni in relazione alle piante organiche e non ai carichi di lavoro) e dall’altro a perseguire l’intento di ricoprire le vacanze relative alle qualifiche inferiori ed alle regioni del nord (Cons.

St.

VI sez. n. 1793 del 28.03.2000; IV sez. n. 1931 del 3.04.2001, n. 659 del 6.02.2002).

Solo nella eventuale accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza (da determinarsi secondo l’iter procedimentale appena precisato) potrà ritenersi legittima una eventuale definitiva determinazione della P.A. in senso non satisfattivo dell’interesse del dipendente a conservare lo status giuridico ed economico di pubblico impiegato…”.

9. A seguito di tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA], immesso nei ruoli del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha agito deducendo il pregiudizio subito per effetto dell’applicazione, al momento della immissione in ruolo, della disciplina di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo del trattamento da riconoscereai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n. 58/1992, dell’art. 5, comma 2 del d.p.c.m. n. 325/1988 e dell’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha, al riguardo, anche precisato di aver presentato, nel 2010, istanza di adeguamento del trattamento economico ottenendo in riscontro la disponibilità dell’Amministrazione al riconoscimento della sola retribuzione individuale di anzianità già maturata presso l’ASST, cui la stessa Amministrazione aveva dato seguito con decreto direttoriale del 10 aprile 2010, autorizzando la corresponsione a quel titolo di un importo lordo di euro 46,38 in aggiunta al trattamento economico di cui al contratto individuale di lavoro.

È incontroverso che l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego era stata tempestivamente esercitata dal ricorrente nel 1993, al momento della soppressione dell’ASST.

Viene, quindi, in rilievo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 445/2009.

Orbene, non è in discussione l’applicabilità del giudicato amministrativo all’Amministrazione statale parte in causa che, peraltro, con il provvedimento ministeriale sopra ricordato (e debitamente richiamato dal ricorrente), ha espressamente dato esecuzione alla stessa (ed essendo irrilevante l’eventuale erronea identificazione della controparte pubblica e l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, oltre che precluso il suo rilievo d’ufficio, in mancanza di tempestiva eccezione in tal senso formulata dal Ministero convenuto -v.

Cass., Sez.

Un., n. 30649 del 27 novembre 2018).

Del resto, l'effetto conformativo di coerenza o razionalità della complessiva azione amministrativa discendente dal giudicato si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire,con la conseguenza che esso impedisce l'adozione di atti amministrativi che con esso confliggono, anche indipendentemente dalla azionabilità in ottemperanza delle statuizioni della sentenza passata in cosa giudicata e della declaratoria di nullità degli atti adottati.

Inoltre, la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva e così anche delle premesse necessarie o del fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass. 3 agosto 2021, n. 22189; Consiglio di Stato, Sez.

V, 12 luglio 2022, n. 5880).

Orbene, a fronte della indicata pronuncia passata in giudicato, non poteva la Corte territoriale pretermettere del tutto il complesso ragionamento espresso dal Giudice amministrativo ed affermare tout court che nel 2010, al momento dell’assunzione del [OSCURATO:PERSONA] presso il MISE, era vigente la normativa introdotta dall’art. 16 della legge n. 246/2005.

Il Consiglio di Stato aveva infatti precise indicazioni circa le modalità per l’accertamento della disponibilità dei posti.

È pur vero che si trattava di un accertamento da svolgersi riguardo aduna situazione datata nel tempo, ma tutto questo non poteva esimere la Corte territoriale da una verifica fattuale con quei criteri indicati dal Giudice amministrativo.

Ed allora, in ipotesi di esito positivo dell’accertamento della disponibilità di posti in organico, quella opzione, ai fini dell’individuazione della relativa normativa regolatrice e, quindi, del corretto trattamento economico da riconoscere, non avrebbe potuto che operare ora per allora, con conseguente applicazione della disciplina ratione temporis vigente nel 1993 e richiamata proprio dall’art. 4 della legge n. 58/1992 (e non, invece, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto solo successivamente intervenuto).

Ciò, se da un lato determinerebbe l’infondatezza di ogni pretesa riferita alle indennità aggiuntive previste presso il datore di lavoro privato, dall’altro imporrebbe l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 che, in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni, ha stabilito la conservazione, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto perla qualifica di inquadramento.

Il lavoratorenon ha agito sul presupposto di essere stato dipendente pubblico nel periodo in contestazione (pacifico essendo che egli era medio tempore passato nel privato) e ciò, già nella prospettazione ed a prescindere dal riferimento alle spettanze retributive, non implicava alcuna richiesta di adempimento, ma, piuttosto, la domanda di una tutela, nella sostanza, risarcitoria, pur se parametrata alle differenze di retribuzione che avrebbero dovuto essere corrisposte se la P.A. avesse dato tempestivamente esecuzione all’opzione per la permanenza nel pubblico impiego esercitata dal ricorrente fin dal 1993.La pretesa avanzata, allora, sintetizzata nella richiesta di pagamento di quanto a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico, va intesa come diretta a riparare il pregiudizio subìto con l’indicazione dell’entità della retribuzione come parametro di riferimento.

Per l’esattezza, ove accertata la disponibilità di posti già al momento dell’opzione (qualora tale disponibilità fosse risultata in fatto ovvero, egualmente, in caso di mancato adempimento, da parte della P.A., dell’onere, sulla stessa gravante, di provarel’assenza di tali posti), impossibile essendo la costituzione di un rapporto in via retroattiva (anche perché neppure richiesta), il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai fini del ristoro preteso, della retribuzione che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente presso l’Amministrazione statale all’epoca in cui, se la P.A. non fosse rimasta inerte, si sarebbe dovuta concretizzare la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego.

I danni in questione, una volta dimostratane l’esistenza, avrebbero dovuto essere calcolati dando rilievo alla circostanza che l’amministrazione, se non avesse agito con ritardo, avrebbe avuto l’obbligo di garantire al ricorrente, al tempo del passaggio, il medesimo trattamento retributivo goduto in precedenza, sempre che quest’ultimo avesse le caratteristiche di fissità e continuità.

In buona sostanza, in base ai criteri sopra indicati, occorreva: a) accertare la disponibilità di posti al momento dell’esercizio del diritto di opzione, nella qualifica di appartenenza, in Amministrazioni di tutti di Comparti e sull’intero territorio nazionale; b) ritenere, in caso di esito positivo, il diritto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego; c) determinare il trattamento, dotato delle caratteristiche di fissità e continuità, del quale il lavoratore avrebbe dovuto godere all’epoca in cui tale permanenza avrebbe dovuto concretizzarsi, se la P.A. avesse operato tempestivamente; d) ricostruire tale trattamento fino all’epoca dell’effettiva immissione in ruolo, con l’anzianità che sarebbe maturata se l’opzione fosse stata attuata senza ritardo dall’amministrazione, prescindendo dal passaggio - necessitato - nel privato, e cioè in [OSCURATO:SOCIETA], da valutarsi, anche con riguardo all’anzianità ivi maturata, solo ed eventualmente in termini di aliunde perceptum.10.

Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti iprincipi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.[OSCURATO:PERSONA] haadito il Tribunale di Napoli esponendo di essere transitato, il 1° novembre 1993, dall’ex Azienda di Stato per i servizi telefoni all’[OSCURATO:SOCIETA] (poi fusa per incorporazione alla [OSCURATO:SOCIETA].) ed immesso nei ruoli del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza del Consiglio di Stato (divenuta definitiva) n. 445/2009.Aveva chiesto, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’accertamento del proprio diritto ad un trattamento non inferiore a quello goduto in atto al momento del trasferimento con conseguente condanna del MISE al pagamentoa suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico. Haaddotto la violazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 58/1992, dell’art. 5 del DPCM n. 325/1988 oltre che dell’indicato art. 7 del citato decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA]. Ha sostenutoche, nell’attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, aveva proseguito il suo iter lavorativo con conseguimento dell’anzianità di servizio e che di ciò il MISE avrebbe dovuto tener conto al momento del nuovo inquadramento economico, dovendo il riconoscimento giudiziale del suo diritto operare “ora per allora” con conseguente applicazione della disciplina giuridica ed economica all’epoca vigente (esclusa, pertanto, l’applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, norma sopravvenuta). Ha altresì sostenuto che non erano state erroneamente prese in considerazione talune voci fisse e continuative (compenso incentivante e premio industriale) collegate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 2. Il Tribunale ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli.3. La Corte territoriale, respinte le eccezioni dell’appellante relative all’errata valutazione della prova documentale e al travisamento dei fatti oggetto di causa, ha ritenuto applicabili il d. lgs. n. 173/2003e l’art. 30 e successive modifiche del d. lgs. n. 165/2001 ed ha rilevato che all’epoca dell’assunzione del DiFeo presso il MISE, avvenuta nell’anno 2010, era già vigente tale normativa, mentre non poteva trovare applicazione l’art. 7 del decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. Ha pertanto considerato irrilevante l’esercizio dell’opzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 16 della legge n. 246/2005 ed ha ritenuto applicabile solo la disciplina legislativa vigente presso il Ministero di destinazione all’atto del completamento del passaggio ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001. 5. Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondate le pretese relative al premio industriale e al compenso annuale di incentivazione. 6. Avverso tale sentenza Alfredo D i Feo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 7. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia omesso esame dell’eccezione di violazione del giudicato quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5 cod. proc. civ., nonchéviolazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e degli artt.2909 e 1360, 1230 e 1406 cod. civ., in relazione agli artt. 4, comma 3 della legge n. 58/1992 e dell’art. 5, comma 2 del DPCM n. 325/1988 (come interpretata anche con riferimento all’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dell’art. 30, comma 2 quinquies, d. lgs. n. 165/2001 e degli artt. 112, 115 e 116, ai sensi dell’art. 360, comma, primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia sull’eccezione di violazione del giudicatocostituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009, su cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva basato il principale motivo di gravame. Evidenzia che si era verificata la condizione per l’operatività del diritto esercitato nel 1993. Assume che tanto si evinceva dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009,che aveva indicato quale condizione per l’operatività del passaggio dall’ASST all’Amministrazione pubblica la disponibilità dei posti, condizione che si era già verificata al momento dell’esercizio dell’opzione e pertanto l’assunzione non poteva che decorrere da tale data. In ogni caso evidenzia che la prova del verificarsi di tale condizione non poteva ricadere sul lavoratore, già leso dall’inadempimento della P.A. [OSCURATO:SOCIETA] il principio del tempus regit actum di cui all’art. 11 delle preleggi e sottolinea l’erroneità della sentenza impugnata nell’avere ritenuto insussistente il passaggio da una Amministrazione pubblica ad un’altra e nell’avere escluso ogni anzianità medio temporematurata. 2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia omesso esame dei decreti di liquidazione degli altri Ministeri in favore di altri dipendenti e delle buste paga di colleghi transitati presso altri Ministeri per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 ai quali era stata riconosciuta l’anzianità medio tempore maturata, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3cod. proc. civ. Rileva che in sede di gravame era stato dedotto e provato che l’INAIL, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa,avevano effettuato l’inquadramento economico del personale proveniente dalla soppressa ASST, con attribuzione del complessivo trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento disposto in esito alla procedura di mobilità. Evidenzia di avere allegato al ricorso in appello le buste paga di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (inquadrati presso il Ministero delle Finanze in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009), [OSCURATO:PERSONA] (inquadrato presso il Ministero della Difesa) e [OSCURATO:PERSONA] (inquadrato presso l’INAIL), da cui risulta che dal 2010 che le rispettive Amministrazioni hanno riconosciuto la retribuzione individuale di anzianità tenuto conto degli anni di servizio presso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la documentazione prodotta e lamenta la disparità di trattamentodel [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai suddetti lavoratori , nonché la violazione del principio di disponibilità e valutazione delle prove. 3. Con il terzo motivo, il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, legge n. 58/1992 e 5, comma 2, del DPCM n. 325/1988 come interpretato anche con riferimento all’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 28 legge n. 29/1970 e dell’art. 4 della legge n. 873/1980, Critica la sentenza impugnata per non avere riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] compenso annuale di incentivazione ed il premio industriale, che, per continuità di erogazione, sono parti integranti della retribuzione. 4. Le eccezionidi inammissibilità del ricorso sono infondat e . In ordine al cumulo delle censure, trova applicazione il principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati(Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). Ciò premesso, va rilevato che nell’ambito del primo motivo la violazione del giudicato è stata correttamente denunciata anche ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Il giudicato è infatti rilevabile d’ufficio in quanto è assimilabile agli elementi normativi astratti, in quanto è destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa dunque della natura dei comandi giuridici (Cass. S.U. n. 13916/2006;Cass. n. 12754/2022), sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (Cass. n. 15339/2018 e Cass. n. 30838/2018); il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde dunque ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n.16847/2018). Questa Corte ha inparticolare chiarito che l’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. 6 giugno 2011, n. 12159; Cass.37 luglio 2016, n. 15627). Inoltre nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella delgiudicato interno, rilevabile di ufficio (anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata) e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”, e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30780; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740; Cass. 27 luglio 2017, n. 18634). Nel caso di specie il giudicato è costituito da una sentenza del Consiglio di Stato (come tale rinvenibile nei siti istituzionali a prescindere dalla sua riproduzione nel ricorso) ed è in larga parte riprodotto dall’ordinanza di questa Corte n. 4536/2024, ed è pertanto conoscibile a prescindere dalla sua riproduzione nel ricorso. 5. Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate, in conformità al suddetto precedente di questa Corte , da intendersi qui richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità. 6.Si è innanzitutto illustrato il quadro normativo all’interno del quale si colloca la peculiarevicenda per cui è causa. L'art. 1 della legge n. 58/1992ha previsto che i servizi di telecomunicazione, prima gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), fossero affidati ad un'azienda costituita dall'I.R.I. che, per la durata di un anno, sarebbe stata concessionaria esclusiva; tale azienda è stata l'[OSCURATO:SOCIETA]. Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e dell'apposita convenzione stipulata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con l'[OSCURATO:SOCIETA]., a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata soppressa l'ASST (art. 1 comma terzo legge cit.). Riguardo al personale, l'art. 4 della medesima legge n. 58/1992 cit. ha previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze della concessionaria. In particolare, la suddetta norma ha così statuito: «1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonché presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e le corrispondenti sezioni presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche. 2. [OSCURATO:PERSONA], per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico, economico e pensionistico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa. 3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.[OSCURATO:PERSONA] delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. [OSCURATO:PERSONA] per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA], individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1. 4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della Società stessa…». La suindicata norma ha, dunque, previsto due diverse forme di mobilità a seconda degli uffici di provenienza: a) il trasferimento d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità di cui all'art. 200, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al personale in servizio in alcune peculiari strutture; b) l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego per il restante personale. In particolare, la seconda tipologia (che qui rileva) è riconducibile alla mobilità volontaria e non al passaggio di competenze ed alla stessa si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. La suddetta facoltà di opzione non risponde ad una esigenza datoriale di perequazione del personale bensì a criteri di mera convenienza esclusiva per il lavoratore, il quale, nelle intenzioni del legislatore, è lasciato libero di mantenere uno status di pubblico dipendente, assistito, nella comune considerazione, da maggiori garanzie di stabilità, oppure di transitare alle dipendenze delle società concessionarie. 7. Tanto premesso in ordine al quadro normativo all’interno del quale si colloca la vicenda per cui è causa,è pacifico tra le parti che il D i Feo aveva presentato nel 1993, all’epoca della soppressione dell’ASST, regolare opzione per permanere nel pubblico impiego. Su detta opzione non vi era stata tuttavia alcuna pronuncia da parte dell’Amministrazione tanto che il dipendente, da un lato, aveva agito dinanzi al Giudice amministrativo (impugnando il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] sull'atto di diffida che aveva notificato affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base all'art. 4 della legge n. 58/1992),e dall’altro si era visto costretto a passare all’[OSCURATO:SOCIETA] per non restare senza lavoro. Con sentenza n. 445/2009 il Consiglio di Stato ha definitivamente affermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla diffida notificata dal [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse deliberato il passaggio di ruolo ad altre [OSCURATO:PERSONA] in base al citato art. 4. È stato, quindi, adottato il provvedimento del Ministero per lo [OSCURATO:PERSONA] che, in esecuzione della sentenza n. 445/2009 del Consiglio di Stato, ha disposto l’assunzione in servizio del [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2010, inquadramento nell’area II fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico. A tale provvedimento ha fatto seguito il contratto individuale di lavoro. 8. Per quanto qui viene in rilievo, il Consiglio di Stato ha premesso che il rapporto fra il dipendente che ha esercitato l'opzione e l'Amministrazione si configura, in relazione alla compiuta attivazione delle procedure per la mobilità così come delineate dalla legge n. 58 del 1992 e dai successivi decreti attuativi, come rapporto paritetico, e che il comportamento dell'Amministrazione che ometta di espletare la detta procedura va qualificato come inadempimento di una obbligazione di mezzi rispetto al quale va riconosciuto l'interesse del dipendente ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto alla esatta applicazione della normativa che disciplina la mobilità fra le pubbliche amministrazioni. Ha evidenziato che la stipulazione da parte del DiFeo di un contratto di diritto privato con l'[OSCURATO:SOCIETA], S.p.A. non poteva essere qualificata come rinuncia implicita al detto diritto, bensì come atto imposto dalla necessità, e comunque giuridicamente dovuto, atteso che, nella specie, non si era avuta una libera scelta da parte dell’interessato ma una scelta dovuta alla necessità di procurarsi medio tempore ed altrimenti una retribuzione indispensabile ad assicurare il sostentamento per sé e per gli eventuali familiari, comportamento necessitato e, quindi, incompatibile con la volontà di rinunziare alla posizione di pubblico impiegato. È pur vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 445/2009 (debitamente allegata al ricorso per cassazione) non ha statuito un diritto perfetto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego ma a veder completata la procedura amministrativa avviata con la sua istanza di passaggio verso i ruoli della pubblica amministrazione, tuttavia il medesimo Collegio amministrativo ha specificato in modo chiaro che “occorreva verificare la diponibilità dei posti alla data in cui il dipartimento della funzionepubblica avrebbe dovuto espletare le procedure di mobilità a fronte dell’esercitato diritto di opzione” ed ha anche evidenziato che, sotto tale profilo, “deve riconoscersi il diritto degli appellanti a che l'Amministrazione espleti la procedura di mobilità d'ufficio su base regionale e/o nazionale prevista dall'art. 4, comma 6, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, salvo il limite della eventuale ed accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza anche in Amministrazioni di altro comparto e sull'intero territorio nazionale”. Sul punto, ha ulteriormente precisato: “appare opportuno … che in detta fase l’amministrazione dovrà tener conto delle numerose pronunzie intervenute sui decreti attuativi della disciplina in esame con le quali ne è stata dichiarata la illegittimità nella parte in cui non consentono la sistemazione del personale interessato nella provincia di servizio; ciò perché gli stessi appaiono giustificati non da una comprovata e dichiarata indisponibilità di qualifiche funzionali adeguate nella provincia stessa ovvero, in subordine, in province limitrofe, bensì a seguito di una scelta di principio del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], rivolta, da un lato, a disattendere le vacanze segnalate (in quanto valutate dalle amministrazioni in relazione alle piante organiche e non ai carichi di lavoro) e dall’altro a perseguire l’intento di ricoprire le vacanze relative alle qualifiche inferiori ed alle regioni del nord (Cons. St. VI sez. n. 1793 del 28.03.2000; IV sez. n. 1931 del 3.04.2001, n. 659 del 6.02.2002). Solo nella eventuale accertata indisponibilità di posti nella qualifica di appartenenza (da determinarsi secondo l’iter procedimentale appena precisato) potrà ritenersi legittima una eventuale definitiva determinazione della P.A. in senso non satisfattivo dell’interesse del dipendente a conservare lo status giuridico ed economico di pubblico impiegato…”. 9. A seguito di tale pronuncia il [OSCURATO:PERSONA], immesso nei ruoli del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza giuridica ed economica dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha agito deducendo il pregiudizio subito per effetto dell’applicazione, al momento della immissione in ruolo, della disciplina di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo del trattamento da riconoscereai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n. 58/1992, dell’art. 5, comma 2 del d.p.c.m. n. 325/1988 e dell’art. 7 del Decreto del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha, al riguardo, anche precisato di aver presentato, nel 2010, istanza di adeguamento del trattamento economico ottenendo in riscontro la disponibilità dell’Amministrazione al riconoscimento della sola retribuzione individuale di anzianità già maturata presso l’ASST, cui la stessa Amministrazione aveva dato seguito con decreto direttoriale del 10 aprile 2010, autorizzando la corresponsione a quel titolo di un importo lordo di euro 46,38 in aggiunta al trattamento economico di cui al contratto individuale di lavoro. È incontroverso che l’opzione per la permanenza nel pubblico impiego era stata tempestivamente esercitata dal ricorrente nel 1993, al momento della soppressione dell’ASST. Viene, quindi, in rilievo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 445/2009. Orbene, non è in discussione l’applicabilità del giudicato amministrativo all’Amministrazione statale parte in causa che, peraltro, con il provvedimento ministeriale sopra ricordato (e debitamente richiamato dal ricorrente), ha espressamente dato esecuzione alla stessa (ed essendo irrilevante l’eventuale erronea identificazione della controparte pubblica e l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, oltre che precluso il suo rilievo d’ufficio, in mancanza di tempestiva eccezione in tal senso formulata dal Ministero convenuto -v. Cass., Sez. Un., n. 30649 del 27 novembre 2018). Del resto, l'effetto conformativo di coerenza o razionalità della complessiva azione amministrativa discendente dal giudicato si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire,con la conseguenza che esso impedisce l'adozione di atti amministrativi che con esso confliggono, anche indipendentemente dalla azionabilità in ottemperanza delle statuizioni della sentenza passata in cosa giudicata e della declaratoria di nullità degli atti adottati. Inoltre, la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva e così anche delle premesse necessarie o del fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass. 3 agosto 2021, n. 22189; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2022, n. 5880). Orbene, a fronte della indicata pronuncia passata in giudicato, non poteva la Corte territoriale pretermettere del tutto il complesso ragionamento espresso dal Giudice amministrativo ed affermare tout court che nel 2010, al momento dell’assunzione del [OSCURATO:PERSONA] presso il MISE, era vigente la normativa introdotta dall’art. 16 della legge n. 246/2005. Il Consiglio di Stato aveva infatti precise indicazioni circa le modalità per l’accertamento della disponibilità dei posti. È pur vero che si trattava di un accertamento da svolgersi riguardo aduna situazione datata nel tempo, ma tutto questo non poteva esimere la Corte territoriale da una verifica fattuale con quei criteri indicati dal Giudice amministrativo. Ed allora, in ipotesi di esito positivo dell’accertamento della disponibilità di posti in organico, quella opzione, ai fini dell’individuazione della relativa normativa regolatrice e, quindi, del corretto trattamento economico da riconoscere, non avrebbe potuto che operare ora per allora, con conseguente applicazione della disciplina ratione temporis vigente nel 1993 e richiamata proprio dall’art. 4 della legge n. 58/1992 (e non, invece, dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto solo successivamente intervenuto). Ciò, se da un lato determinerebbe l’infondatezza di ogni pretesa riferita alle indennità aggiuntive previste presso il datore di lavoro privato, dall’altro imporrebbe l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 che, in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni, ha stabilito la conservazione, ove più favorevole, del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l'attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento economico previsto perla qualifica di inquadramento. Il lavoratorenon ha agito sul presupposto di essere stato dipendente pubblico nel periodo in contestazione (pacifico essendo che egli era medio tempore passato nel privato) e ciò, già nella prospettazione ed a prescindere dal riferimento alle spettanze retributive, non implicava alcuna richiesta di adempimento, ma, piuttosto, la domanda di una tutela, nella sostanza, risarcitoria, pur se parametrata alle differenze di retribuzione che avrebbero dovuto essere corrisposte se la P.A. avesse dato tempestivamente esecuzione all’opzione per la permanenza nel pubblico impiego esercitata dal ricorrente fin dal 1993.La pretesa avanzata, allora, sintetizzata nella richiesta di pagamento di quanto a suo danno derivato dalla riduzione del trattamento economico, va intesa come diretta a riparare il pregiudizio subìto con l’indicazione dell’entità della retribuzione come parametro di riferimento. Per l’esattezza, ove accertata la disponibilità di posti già al momento dell’opzione (qualora tale disponibilità fosse risultata in fatto ovvero, egualmente, in caso di mancato adempimento, da parte della P.A., dell’onere, sulla stessa gravante, di provarel’assenza di tali posti), impossibile essendo la costituzione di un rapporto in via retroattiva (anche perché neppure richiesta), il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai fini del ristoro preteso, della retribuzione che avrebbe dovuto essere riconosciuta al ricorrente presso l’Amministrazione statale all’epoca in cui, se la P.A. non fosse rimasta inerte, si sarebbe dovuta concretizzare la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego. I danni in questione, una volta dimostratane l’esistenza, avrebbero dovuto essere calcolati dando rilievo alla circostanza che l’amministrazione, se non avesse agito con ritardo, avrebbe avuto l’obbligo di garantire al ricorrente, al tempo del passaggio, il medesimo trattamento retributivo goduto in precedenza, sempre che quest’ultimo avesse le caratteristiche di fissità e continuità. In buona sostanza, in base ai criteri sopra indicati, occorreva: a) accertare la disponibilità di posti al momento dell’esercizio del diritto di opzione, nella qualifica di appartenenza, in Amministrazioni di tutti di Comparti e sull’intero territorio nazionale; b) ritenere, in caso di esito positivo, il diritto del ricorrente alla permanenza nel pubblico impiego; c) determinare il trattamento, dotato delle caratteristiche di fissità e continuità, del quale il lavoratore avrebbe dovuto godere all’epoca in cui tale permanenza avrebbe dovuto concretizzarsi, se la P.A. avesse operato tempestivamente; d) ricostruire tale trattamento fino all’epoca dell’effettiva immissione in ruolo, con l’anzianità che sarebbe maturata se l’opzione fosse stata attuata senza ritardo dall’amministrazione, prescindendo dal passaggio - necessitato - nel privato, e cioè in [OSCURATO:SOCIETA], da valutarsi, anche con riguardo all’anzianità ivi maturata, solo ed eventualmente in termini di aliunde perceptum.10. Da tanto consegue che il ricorso va accolto nei termini sopra specificati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti iprincipi su affermati, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Decreto Cassazione n. 19999/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris