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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 30530/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione,ha accolto la richiesta del Pubblico ministero e ha revocato ex art. 168,comma primo, n. 1 cod. pen. la sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte di Appello diTorino in data 13 ottobre 2016;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione all’art 168 cod. pen. con riferimento allamancata considerazione che il reato commesso nel quinquennio è statodichiarato, peraltro dallo stesso giudice dell’esecuzione, estinto ai sensidell’art. 445 cod. proc. pen. per cui allo stesso non può essere riconosciutoalcun effetto penale e, quindi, neanche ai fini della revoca dellasospensione condizionale;Rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto ciòche assume rilievo è il fatto chesia stato commesso un ulteriore reato nelquinquennio, per cui non ostano alla revoca della sospensione condizionaledella pena ex art. 168, comma primo,n.1 cod. pen. né la circostanza che ilgiudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivosuperamento del periodo di sospensione, né la circostanza che lo stessogiudice abbia dichiarato estinto il secondo reato ex art. 445 cod. proc. pen.e ciò in quanto il provvedimento di revoca della sospensione condizionaledella pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo diuna decadenza già avvenuta "ope legis" (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024,Pg, Rv. 287153 - 01).Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Bologna, quale giudice dell’esecuzione,ha accolto la richiesta del Pubblico ministero e ha revocato ex art. 168,comma primo, n. 1 cod. pen. la sospensione condizionale della penaconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte di Appello diTorino in data 13 ottobre 2016;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione all’art 168 cod. pen. con riferimento allamancata considerazione che il reato commesso nel quinquennio è statodichiarato, peraltro dallo stesso giudice dell’esecuzione, estinto ai sensidell’art. 445 cod. proc. pen. per cui allo stesso non può essere riconosciutoalcun effetto penale e, quindi, neanche ai fini della revoca dellasospensione condizionale;Rilevato che la censura è manifestamente infondata in quanto ciòche assume rilievo è il fatto chesia stato commesso un ulteriore reato nelquinquennio, per cui non ostano alla revoca della sospensione condizionaledella pena ex art. 168, comma primo,n.1 cod. pen. né la circostanza che ilgiudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivosuperamento del periodo di sospensione, né la circostanza che lo stessogiudice abbia dichiarato estinto il secondo reato ex art. 445 cod. proc. pen.e ciò in quanto il provvedimento di revoca della sospensione condizionaledella pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo diuna decadenza già avvenuta "ope legis" (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024,Pg, Rv. 287153 - 01).Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto ledoglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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