CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24705/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2026, per quanto di interesse aipresenti fini, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l’istanza diaffidamento in prova al servizio sociale formulata da [OSCURATO:PERSONA] – chegià beneficiava del regime di semilibertà, concessogli con ordinanza del 3febbraio 2025 –, in relazione alla pena detentiva che l’istante doveva scontare, aseguito del provvedimento di cumulo emesso il 6dicembre 2024, la cuiconclusione veniva individuata nella data del 19 marzo 2025.A sostegno di queste conclusioni, il Tribunale di sorveglianza di Torinorichiamava il complesso vissuto criminale del condannato, la presenza di unincompleto percorso di rieducazione trattamentale e l’assenza di attivitàrisarcitorie nei confronti delle numerose vittime dei suoi comportamenticriminosi, posti in essere in un ampio arco temporale compreso tra il 1991 e il2019.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cavallaro, proponeva ricorso per cassazione, articolando, tre, correlate, censuredifensive.Con queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenutainsussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari dell’affidamento in prova alservizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torinoche non teneva conto del progetto rieducativo prospettato dal condannato, cheveniva valutato negativamente sulla base di condotte illecite risalenti nel tempoe inidonee a formulare un giudizio prognostico negativo, tanto è vero che lostesso Tribunale, in epoca recente, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] ilbeneficio penitenziario della semilibertà. Ne conseguiva che era stato lo stessoTribunale di sorveglianza di Torino ad avere valutato positivamente ilcomportamento del condannato, rendendo palesemente incongruo ilrespingimento dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, cheappariva pronunciato in termini assertivi e svincolati dalle emergenzeprocessuali.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che l’atto d’impugnazione presentato daXXXXXXXXXXXXXX non individua singoli profili del provvedimento impugnato dasottoporre a censura, ma tende, attraverso le tre, correlate, doglianze con cuiveniva articolato, a provocare una rivalutazione complessiva dei presupposti perla concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al serviziosociale, che, al contrario, risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza diTorino, in conformità delle risultanze processuali e del comportamentointramurario del condannato.Il Tribunale di sorveglianza di Totino, invero, valutava unitariamente glielementi informativi di cui disponeva, formulando un giudizio prognosticoadeguato sulla spiccata personalità criminale di [OSCURATO:PERSONA], la cuicarriera criminale risaliva al lontano 1991 ed era proseguito fino all’ultimo reato,che risultava commesso, nel giugno del 2025, in regime di semilibertà, relativoalla violazione del divieto di abbandonare rifiuti non pericolosi.Deve, al contempo, evidenziarsi che tale problematico vissuto criminale nonveniva valutato isolatamente, ma in correlazione al comportamento intramurariodel condannato, che veniva ritenuto incompleto rispetto al disvalore dei reatiposti in esecuzione, anche alla luce dell’assenza di attività risarcitorie in favoredelle numerose vittime dei suoi comportamenti criminosi, che si eranoconcretizzati lungo un arco temporale particolarmente consistente, compreso trail 1991 e il 2019. Rispetto a tale, ineccepibile, valutazione della personalità diXXXXXXXX priva di rilievo appare la concessione del regime della semilibertà, giàbenevola, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 3febbraio 2025, tenuto conto del reato, commesso proprio durante la fruizione ditale beneficio penitenziario.È pur vero, che il Tribunale di Sorveglianza di Torino affermavaerroneamente che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto utilizzare la somma di33.000,00 euro per risarcire le persone offese delle sue condotte, trascurando diconsiderare che tale somma non poteva essere utilizzata dal ricorrente,essendogli stata confiscata. Tuttavia, tale erronea valutazione non apparedecisiva nell’economia della valutazione della posizione del ricorrente,eminentemente incentrata sulla gradualità del percorso trattamentale e sullamancanza di una adeguata revisione critica.Con queste, doverose, puntualizzazioni, appaiono condivisibili leconsiderazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza di Torino, che, a pagina 3del provvedimento impugnato, evidenziava che «si ritiene opportuno che ilXXXXXXXX prosegua nella sperimentazione esterna avviata nel 2025 con ilregime della semilibertà, in modo da dimostrare, mediante il responsabilesvolgimento dell’attività lavorativa, l’effettività della propria volontà dimutamento di stile di vita».3. Occorre, pertanto, ribadire che il Tribunale di sorveglianza di Torinovalutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando ilgiudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamenteall’affidamento in prova al servizio sociale oggetto di vaglio, su una valutazionecomplessiva della sua elevata caratura criminale, che appare pienamenterispettosa della giurisprudenza di legittimità, da tempo, consolidata, secondo cui,ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non«potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è statairrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi dellapersonalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condottasuccessivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anchedei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solol’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi checonsentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione delpericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 -01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato, che appare rispettato dalTribunale di sorveglianza di Torino, il principio secondo cui, ai fini dellaconcessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dalvaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti allacommissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica deibenefici penitenziari, di volta in volta, richiesti. Tale vaglio deve essere effettuatotenendo conto del processo di revisione critica concretamente seguito dalsoggetto richiedente e del percorso rieducativo avviato dal condannato,indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, sucui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Torino si esprimeva intermini ineccepibili (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv.274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez.1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01).4. Le considerazioni esposte impongono il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento,occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.