CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45535/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Lecce, in riforma di quelle del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per furto di energia elettrica, ha eliminato la recidiva e valutate le generiche prevalenti sull'aggravante, ha ridotto la pena. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi con i quali, in parte, si prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo (pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per essere stata erroneamente contestata la recidiva), in parte (elemento psicologico del reato) non si svolge una effettiva analisi critica \ delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e si propone una rilettura del dato probatorio congruamente esaminato dai giudici del merito. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]