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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 20565/2026

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ocatoJohn [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 363/2022depositata il 11/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] srl ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale diAvezzano, [OSCURATO:PERSONA] spa per sentire dichiarare la nullità di alcuneclausole inserite nei contratti di conto corrente n. 2338 e n. 2344 in temaNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026di interessi ultralegali, usura, illecita applicazione delle valute,capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimoscoperto, e condannare la Banca alla restituzione delle sommeindebitamente corrisposte nonché al risarcimento dei danni per l’illecitasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, e, a supporto delladomanda, ha richiamato le conclusioni di una perizia econometrica diparte, chiedendo disporsi CTU, anche nell’ottica di procedere al correttoaccertamento del saldo contabile.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la prescrizione sia dell’azione di accertamento,sia della ripetizione di indebito e anche di quella di rendiconto, deducendo,altresì, l’infondatezza delle domande attoree per carenza probatoria, nonpotendosi considerare sufficienti i semplici conti a scalare (peraltroprodotti in forma incompleta).Il Tribunale di Avezzano, attenendosi alle risultanze documentali, haaccolto la domanda limitatamente alla declaratoria di nullità dellacapitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS (per difetto delrequisito della determinatezza), mentre ha rigettato le azioni di ripetizionee di risarcimento- non avendo la società attrice dimostrato di avereffettuato pagamenti aventi finalità solutoria e non avendo provato ilpregiudizio sofferto- e anche l’azione di nullità per superamento del tassosoglia ai fini dell’usura, per mancata produzione dei decreti ministeriali.[OSCURATO:PERSONA] srl ha appellato la decisione del Tribunale, riproponendoalcune questioni (CMS e capitalizzazione trimestrale), sulle quali non erastata soccombente, insistendo nella domanda di ripetizione di indebito,sottolineando che la banca, nonostante le sue richieste, non avevaprovveduto alla consegna della documentazione bancaria e contestando laconclusione del primo giudice sulle conseguenze connesse all’omessodeposito dei decreti ministeriali.[OSCURATO:PERSONA] spa ha eccepito l’inammissibilità del gravame perviolazione dell’art. 342 cpc, ha dedotto l’infondatezza nel merito e haNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026proposto appello incidentale condizionato, riguardo alla dichiarazione dinullità della clausola di capitalizzazione e della CMS.La Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello.

In particolare, dopoaver rilevato che l’appellante aveva reiterato in appello tutte le domande,tranne quella di accertamento del rapporto dare/avere, ha osservato che,qualora il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito, l’onere dellaprova ai fini della integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto dic/c grava sull’attore, che deve produrre tutti gli estratti conto cheevidenziano le rimesse suscettibili di ripetizione.La Corte, poi, ha esaminato la documentazione in atti, rilevandol’incompletezza della produzione degli estratti conto (conto n. 2344:estratti scalare e dal 2000 al 31/12/2000 anche gli e/c, per poi riprenderea gennaio 2002; conto n. 2338: e/c dal 31/3/2004); circa i contratti, èprodotto, dalla Banca, solo quello relativo al conto n. 2338; la [OSCURATO:PERSONA] la mancata produzione degli e/c conto da parte della Banca,nonostante la richiesta ex art. 119 TUB come da lettera 21/2/2017 el’istanza di esibizione ex art. 210 cpc in corso di causa; in realtà lasuddetta lettera inviata alla banca è riferita esclusivamente alla consegnadei contratti n. 2338 e n. 2344, senza alcun accenno agli e/c.La Corte a questo punto osserva che gli estratti scalari non sono idoneialla ricostruzione delle movimentazioni dei conti, che gli estratti contoprodotti sono riferibili solo a limitati periodi, che non essendovi altrielementi probatori non può essere disposta CTU, che la perizia di parte ègenerica, che l’istanza di esibizione degli e/c non è ammissibile (mancandola precedente istanza ex art. 119 TUB riferita agli stessi) e che, dunque, ilmancato deposito integrale degli estratti conto preclude di accertare lasussistenza di pagamenti aventi valenza solutoria, con conseguentereiezione della domanda di ripetizione di indebito.La Corte esclude anche la nullità dei contratti di conto corrente perdifetto di forma, osserva che i c.d. contratti monofirma sono ormai,Numero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026secondo la giurisprudenza, legittimi, sottolinea che il contratto n. 2338 èsottoscritto anche dal funzionario di Banca e che la richiesta di esibizionedel contratto n. 2344 non è stata chiaramente reiterata in sede di appello(e, in ogni caso, il diritto alla consegna dello stesso si è prescritto- aseguito della chiusura del conto nel 2004-, alla luce dell’eccezionesollevata dalla Banca).Infine, la Corte constata la genericità delle contestazioni inerenti alregime valute e agli interessi usurari e, riguardo a questi ultimi, anche serileva l’errata valutazione del giudice di primo grado circa la mancataproduzione dei decreti ministeriali (che devono essere conosciuti dalgiudice), accerta comunque il mancato superamento del tasso soglia nelcaso in esame.

Ritiene infondata anche la domanda di risarcimento danni,per mancata allegazione e prova del pregiudizio subito.

Ritiene di nondecidere sull’appello incidentale condizionato, alla luce della reiezionedell’appello principale.2) Con ricorso notificato il 6/5/2022 la [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, proponendo un unico motivo diimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione di legge; Violazione art.112 c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione su un puntodeterminante della controversia; violazione art. 360 n. 5 c.p.c. –Violazione art. 2697 c.c., Violazione art. 119 TUB e 210 c.p.c.”.La ricorrente sulla base del suddetto univo motivo di ricorso, espone inmaniera confusa tutta una serie di doglianze e argomentazioni, senzasoluzione di continuità tra un argomento e l’altro e senza precisadelineazione degli stessi.Numero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026In particolare, contesta alla Corte d’Appello di aver travisato le sueconclusioni, riguardo alla mancata riproposizione in appello della domandadi accertamento del rapporto dare-avere, e riporta le conclusioni avanzatesia in primo che in secondo grado (dalle quali, peraltro, emerge che,appunto, in appello non è stata formalmente riproposta detta domanda).Sostiene la violazione dell’art. 2697 c.c., si dilunga a spiegare ladifferenza tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, afferma lagenericità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e sostieneche grava su di essa l’onere di provare la funzione solutoria oripristinatoria delle rimesse, contesta l’applicazione della CMS (che già ilgiudice di primo grado aveva dichiarato nulla), riconosce che non è stataconcessa una formale linea di affidamento, ma che, di fatto, era concessoal cliente di utilizzare somme in assenza di provvista, afferma che sonostati prodotti i contratti e gli estratti conto (senza andare al di là di talegenerica affermazione), si dilunga sull’erroneità dell’asserzione del giudicedi primo grado circa produzione dei D.M. in materia di usura (sul qualepunto la Corte d’Appello aveva già riconosciuto l’errata valutazione delTribunale), riporta schemi asseritamente tratti dalla perizia di parte (deltutto illeggibili), disquisisce genericamente sul comportamentoprocessuale della Banca, riporta accertamenti asseritamente contenutinella perizia di parte (su argomenti già accolti in primo grado, comecapitalizzazione trimestrale e CMS, su generiche affermazioni in tema ditassi ultralegali, ius variandi e oneri vari), contesta la mancata produzionedella documentazione da parte della Banca a seguito dell’istanza ex art.119 TUB e la mancata disposizione di CTU.Il motivo è inammissibile.1.1) Si osserva, infatti, che sono del tutto violati i principi di chiaraesposizione dei motivi, di specificità e di autosufficienza (art. 366 c.p.c.).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in materia di ricorso percassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianzaNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre talidiversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze,anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loroesame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senzarimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti,prima di decidere su di esse” (Cass. civ., sez.

III, 5/03/2019, n. 6320).Sempre secondo questa Corte, inoltre, “Il ricorso per cassazione è"autosufficiente", e quindi ammissibile, quando: a) i motivi rispondono aicriteri di specificità previsti dal codice di rito; b) ogni motivo indica, se delcaso, l'atto, il documento e il contratto su cui si basa….In estrema sintesi,ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 366 comma 1 n. 3 e n. 6del Cpc, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”(Cass. civ., civile sez.

III, 19/03/2025, n. 7344); “In virtù del principio diautosufficienza, i motivi di ricorso per cassazione devono rispondere airequisiti di specificità e concretezza, non potendo consistere in merecensure astratte senza una precisa contestazione dell'apprezzamento dimerito operato dal giudice, soprattutto in caso di doppia conforme dimerito, che preclude la valutazione delle prove già esaminate nei gradiprecedenti” (Cass. civ., sez. trib., 18/12/2024, n. 33243).Si nota, dunque, che il motivo unico di impugnazione è inammissibile,perché non sono chiariti i diversi profili di impugnazione, affastellatiinsieme, tra riproposizione di argomenti già superati in primo grado(capitalizzazione trimestrale e CM) o dalla Corte d’Appello (riguardo allaconoscenza dei D.M. in materia di usura) e affermazioni generiche prive diqualunque richiamo ad atti processuali e documenti (come riguardo allaproduzione in giudizio di contratti ed estratti conto).Numero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026L’esposizione del motivo è poi contraddittoria (la ricorrente affermache contratti ed e/c sono prodotti e poi lamenta la mancata ottemperanzadella banca alla richiesta ex art. 119 TUB) e generica (riguardo allecontestazioni su interessi ultralegali, ius variandi, spese e commissioni) enon si confronta con le rationes decidendi della Corte d’Appello (che harespinto l’appello per carenze probatorie, ha ritenuto prescritto il dirittoalla consegna del contratto, ha rilevato che la richiesta ex art. 119 TUBnon faceva riferimento agli estratti conto e ha escluso il superamento deltasso soglia usurario), neanche in materia di istanza di CTU (riguardo allaquale cita genericamente varie massime di Cassazione, senza confrontarsicon i motivi per cui la Corte d’Appello ha respinto la predetta istanza.)E nel contestare l’omessa decisione della Corte ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., non affronta il tema della c.d.

“doppia conforme” (consideratoche la Corte d’Appello ha rigettato l’appello) e non indica se le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di secondogrado siano state o meno diverse e sotto quale aspetto (Cassazione civilesez.

I, 21/10/2025, n. 27947).1.2) Né rileva quanto argomentato dalla parte ricorrente nellamemoria 27/5/2026, considerato sia che le precisazioni e argomentazionicontenute nella memoria sono tardive, rispetto alla proposizione dei motividi ricorso in cassazione, sia che, in gran parte, tali argomentazioni sonocaratterizzate dalla contraddittorietà, genericità e mancata considerazionedella ratio decidendi della Corte, come già accaduto per il ricorso.2) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocatoJohn [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 363/2022depositata il 11/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] srl ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale diAvezzano, [OSCURATO:PERSONA] spa per sentire dichiarare la nullità di alcuneclausole inserite nei contratti di conto corrente n. 2338 e n. 2344 in temaNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026di interessi ultralegali, usura, illecita applicazione delle valute,capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissione di massimoscoperto, e condannare la Banca alla restituzione delle sommeindebitamente corrisposte nonché al risarcimento dei danni per l’illecitasegnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, e, a supporto delladomanda, ha richiamato le conclusioni di una perizia econometrica diparte, chiedendo disporsi CTU, anche nell’ottica di procedere al correttoaccertamento del saldo contabile.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la prescrizione sia dell’azione di accertamento,sia della ripetizione di indebito e anche di quella di rendiconto, deducendo,altresì, l’infondatezza delle domande attoree per carenza probatoria, nonpotendosi considerare sufficienti i semplici conti a scalare (peraltroprodotti in forma incompleta).Il Tribunale di Avezzano, attenendosi alle risultanze documentali, haaccolto la domanda limitatamente alla declaratoria di nullità dellacapitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS (per difetto delrequisito della determinatezza), mentre ha rigettato le azioni di ripetizionee di risarcimento- non avendo la società attrice dimostrato di avereffettuato pagamenti aventi finalità solutoria e non avendo provato ilpregiudizio sofferto- e anche l’azione di nullità per superamento del tassosoglia ai fini dell’usura, per mancata produzione dei decreti ministeriali.[OSCURATO:PERSONA] srl ha appellato la decisione del Tribunale, riproponendoalcune questioni (CMS e capitalizzazione trimestrale), sulle quali non erastata soccombente, insistendo nella domanda di ripetizione di indebito,sottolineando che la banca, nonostante le sue richieste, non avevaprovveduto alla consegna della documentazione bancaria e contestando laconclusione del primo giudice sulle conseguenze connesse all’omessodeposito dei decreti ministeriali.[OSCURATO:PERSONA] spa ha eccepito l’inammissibilità del gravame perviolazione dell’art. 342 cpc, ha dedotto l’infondatezza nel merito e haNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026proposto appello incidentale condizionato, riguardo alla dichiarazione dinullità della clausola di capitalizzazione e della CMS.La Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello. In particolare, dopoaver rilevato che l’appellante aveva reiterato in appello tutte le domande,tranne quella di accertamento del rapporto dare/avere, ha osservato che,qualora il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito, l’onere dellaprova ai fini della integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto dic/c grava sull’attore, che deve produrre tutti gli estratti conto cheevidenziano le rimesse suscettibili di ripetizione.La Corte, poi, ha esaminato la documentazione in atti, rilevandol’incompletezza della produzione degli estratti conto (conto n. 2344:estratti scalare e dal 2000 al 31/12/2000 anche gli e/c, per poi riprenderea gennaio 2002; conto n. 2338: e/c dal 31/3/2004); circa i contratti, èprodotto, dalla Banca, solo quello relativo al conto n. 2338; la [OSCURATO:PERSONA] la mancata produzione degli e/c conto da parte della Banca,nonostante la richiesta ex art. 119 TUB come da lettera 21/2/2017 el’istanza di esibizione ex art. 210 cpc in corso di causa; in realtà lasuddetta lettera inviata alla banca è riferita esclusivamente alla consegnadei contratti n. 2338 e n. 2344, senza alcun accenno agli e/c.La Corte a questo punto osserva che gli estratti scalari non sono idoneialla ricostruzione delle movimentazioni dei conti, che gli estratti contoprodotti sono riferibili solo a limitati periodi, che non essendovi altrielementi probatori non può essere disposta CTU, che la perizia di parte ègenerica, che l’istanza di esibizione degli e/c non è ammissibile (mancandola precedente istanza ex art. 119 TUB riferita agli stessi) e che, dunque, ilmancato deposito integrale degli estratti conto preclude di accertare lasussistenza di pagamenti aventi valenza solutoria, con conseguentereiezione della domanda di ripetizione di indebito.La Corte esclude anche la nullità dei contratti di conto corrente perdifetto di forma, osserva che i c.d. contratti monofirma sono ormai,Numero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026secondo la giurisprudenza, legittimi, sottolinea che il contratto n. 2338 èsottoscritto anche dal funzionario di Banca e che la richiesta di esibizionedel contratto n. 2344 non è stata chiaramente reiterata in sede di appello(e, in ogni caso, il diritto alla consegna dello stesso si è prescritto- aseguito della chiusura del conto nel 2004-, alla luce dell’eccezionesollevata dalla Banca).Infine, la Corte constata la genericità delle contestazioni inerenti alregime valute e agli interessi usurari e, riguardo a questi ultimi, anche serileva l’errata valutazione del giudice di primo grado circa la mancataproduzione dei decreti ministeriali (che devono essere conosciuti dalgiudice), accerta comunque il mancato superamento del tasso soglia nelcaso in esame. Ritiene infondata anche la domanda di risarcimento danni,per mancata allegazione e prova del pregiudizio subito. Ritiene di nondecidere sull’appello incidentale condizionato, alla luce della reiezionedell’appello principale.2) Con ricorso notificato il 6/5/2022 la [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato lasentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, proponendo un unico motivo diimpugnazione.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Motivo di impugnazione: “Violazione di legge; Violazione art.112 c.p.c.; omessa e contraddittoria motivazione su un puntodeterminante della controversia; violazione art. 360 n. 5 c.p.c. –Violazione art. 2697 c.c., Violazione art. 119 TUB e 210 c.p.c.”.La ricorrente sulla base del suddetto univo motivo di ricorso, espone inmaniera confusa tutta una serie di doglianze e argomentazioni, senzasoluzione di continuità tra un argomento e l’altro e senza precisadelineazione degli stessi.Numero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026In particolare, contesta alla Corte d’Appello di aver travisato le sueconclusioni, riguardo alla mancata riproposizione in appello della domandadi accertamento del rapporto dare-avere, e riporta le conclusioni avanzatesia in primo che in secondo grado (dalle quali, peraltro, emerge che,appunto, in appello non è stata formalmente riproposta detta domanda).Sostiene la violazione dell’art. 2697 c.c., si dilunga a spiegare ladifferenza tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, afferma lagenericità dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e sostieneche grava su di essa l’onere di provare la funzione solutoria oripristinatoria delle rimesse, contesta l’applicazione della CMS (che già ilgiudice di primo grado aveva dichiarato nulla), riconosce che non è stataconcessa una formale linea di affidamento, ma che, di fatto, era concessoal cliente di utilizzare somme in assenza di provvista, afferma che sonostati prodotti i contratti e gli estratti conto (senza andare al di là di talegenerica affermazione), si dilunga sull’erroneità dell’asserzione del giudicedi primo grado circa produzione dei D.M. in materia di usura (sul qualepunto la Corte d’Appello aveva già riconosciuto l’errata valutazione delTribunale), riporta schemi asseritamente tratti dalla perizia di parte (deltutto illeggibili), disquisisce genericamente sul comportamentoprocessuale della Banca, riporta accertamenti asseritamente contenutinella perizia di parte (su argomenti già accolti in primo grado, comecapitalizzazione trimestrale e CMS, su generiche affermazioni in tema ditassi ultralegali, ius variandi e oneri vari), contesta la mancata produzionedella documentazione da parte della Banca a seguito dell’istanza ex art.119 TUB e la mancata disposizione di CTU.Il motivo è inammissibile.1.1) Si osserva, infatti, che sono del tutto violati i principi di chiaraesposizione dei motivi, di specificità e di autosufficienza (art. 366 c.p.c.).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in materia di ricorso percassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianzaNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre talidiversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze,anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loroesame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senzarimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti,prima di decidere su di esse” (Cass. civ., sez. III, 5/03/2019, n. 6320).Sempre secondo questa Corte, inoltre, “Il ricorso per cassazione è"autosufficiente", e quindi ammissibile, quando: a) i motivi rispondono aicriteri di specificità previsti dal codice di rito; b) ogni motivo indica, se delcaso, l'atto, il documento e il contratto su cui si basa….In estrema sintesi,ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 366 comma 1 n. 3 e n. 6del Cpc, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”(Cass. civ., civile sez. III, 19/03/2025, n. 7344); “In virtù del principio diautosufficienza, i motivi di ricorso per cassazione devono rispondere airequisiti di specificità e concretezza, non potendo consistere in merecensure astratte senza una precisa contestazione dell'apprezzamento dimerito operato dal giudice, soprattutto in caso di doppia conforme dimerito, che preclude la valutazione delle prove già esaminate nei gradiprecedenti” (Cass. civ., sez. trib., 18/12/2024, n. 33243).Si nota, dunque, che il motivo unico di impugnazione è inammissibile,perché non sono chiariti i diversi profili di impugnazione, affastellatiinsieme, tra riproposizione di argomenti già superati in primo grado(capitalizzazione trimestrale e CM) o dalla Corte d’Appello (riguardo allaconoscenza dei D.M. in materia di usura) e affermazioni generiche prive diqualunque richiamo ad atti processuali e documenti (come riguardo allaproduzione in giudizio di contratti ed estratti conto).Numero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026L’esposizione del motivo è poi contraddittoria (la ricorrente affermache contratti ed e/c sono prodotti e poi lamenta la mancata ottemperanzadella banca alla richiesta ex art. 119 TUB) e generica (riguardo allecontestazioni su interessi ultralegali, ius variandi, spese e commissioni) enon si confronta con le rationes decidendi della Corte d’Appello (che harespinto l’appello per carenze probatorie, ha ritenuto prescritto il dirittoalla consegna del contratto, ha rilevato che la richiesta ex art. 119 TUBnon faceva riferimento agli estratti conto e ha escluso il superamento deltasso soglia usurario), neanche in materia di istanza di CTU (riguardo allaquale cita genericamente varie massime di Cassazione, senza confrontarsicon i motivi per cui la Corte d’Appello ha respinto la predetta istanza.)E nel contestare l’omessa decisione della Corte ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., non affronta il tema della c.d. “doppia conforme” (consideratoche la Corte d’Appello ha rigettato l’appello) e non indica se le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di secondogrado siano state o meno diverse e sotto quale aspetto (Cassazione civilesez. I, 21/10/2025, n. 27947).1.2) Né rileva quanto argomentato dalla parte ricorrente nellamemoria 27/5/2026, considerato sia che le precisazioni e argomentazionicontenute nella memoria sono tardive, rispetto alla proposizione dei motividi ricorso in cassazione, sia che, in gran parte, tali argomentazioni sonocaratterizzate dalla contraddittorietà, genericità e mancata considerazionedella ratio decidendi della Corte, come già accaduto per il ricorso.2) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni perdare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cuial d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 11085/2022Numero sezionale 2561/2026Numero di raccolta generale 20565/2026Data pubblicazione 18/06/2026processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris