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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 16085/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20082/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAGLIARI - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.214/2017 depositata i l 02/01/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l'appello principale dell’Inps e ha accolto parzialmente quello incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito, anche società o parte privata); per l’effetto, ha riformato la sentenza di primo grado e «annullato» i verbali di accertamento ispettivo nn. 503 e 519, rispettivamente del 27 novembre 2008 e del 20 gennaio 2009;

2. la Corte di appello, sintet izzati i motivi di gravame , ha proceduto, altresì, a riassumere le contestazioni mosse, nei verbali ispettivi, alla parte privata, evidenziando che, per effetto delle stesse, l’Istituto assumeva la sussistenza di un credito contributivo complessivo di euro 63.928,00 (quanto al verbale nr. 503) e di euro 914.916,00 (quanto al verbale nr. 519);3. ha osservato, quindi, come la società, appellante incidentale, avesse impugnato i due verbali, sollevando motivate critiche con specifico riferimento al tema del mancato rispetto dell’orario di lavoro e della mancata fruizione di permessi e riposi;

4. ha ritenuto che, nell'impossibilità di determinare la parte di retribuzione assoggettata a contribuzione da quella esclusa nonché nell’ulteriore impossibilità di accertare la rilevanza di tale ultima voce contributiva rispetto al totale delle somme indicate nei verbali ispettivi, l'opposizione meritava di essere accolta con conseguente «annullamento dei predetti verbali»;

5. ha aggiunto che l'annullamento dei verbali doveva altresì affermarsi anche a cagione del motivo di opposizione rappresentato dalla contestazione sul CCNL, non avendo l’Istituto fornito idonea dimostrazione che andasse applicato un contratto diverso da quello utilizzato dalla società cooperativa;

6. ha conclu so che «pur nell’ indubbio diritto dell'Istituto di ottenere l'assoggettamento a contribuzione di una parte della diaria in quanto corrispondente a straordinario nonché ad ottenere la contribuzione effettivamente dovuta in relazione agli ulteriori rilievi non espressamente contestati in sede di opposizione la carenza probatoria di precisi riferimenti oggettivi non consent(iva) di determinare la contribuzione dovuta potendosi pertanto dichiarare il solo annullamento dei menzionati verbali ispettivi 519 e 503»;

7. ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un solo motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, la parte privata.

8. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

9. con un unico motivo, l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod proc civ.- la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.

Secondo l’Istituto ricorrente, la sentenza avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

L’azione giudiziaria promossa dalla società per l'annullamento dei crediti portati dai verbali di accertamento riguardava, infatti, solo alcune specifiche voci e non tutte le omissioni contributive contestate; l'annullamento integrale del verbale e, quindi, in definitiva, la dichiarazione di inesistenza dell’intero credito contributivo vantato dall'Istituto, sulla scorta dei predetti verbali, si poneva in contrasto con il principio per cui il giudice ha il dovere-potere di decidere nei limiti della domanda e secondo quanto rientra nella res litigiosa, come individuata dalle parti del giudizio; 10.il motivo è fondato nei termini in cui si va ad illustrare; 11.l’azione con cui la parte contesta le risultanze di un verbale ispettivo altro non è che una ordinaria azione di accertamento negativo del credito.

Con essa, infatti, il ricorrente postula l’inesistenza del diritto di credito di cui l’INPS, a seguito di accertamento in sede amministrativa, assume di essere titolare; 12.come ripetutamente chiarito dalla Corte, oggetto di tali giudizi non è certo un atto amministrativo (nella specie, il verbale ispettivo) ma il rapporto sottostante che intercorre tra le parti.

Le controversie che trovano causa in un accertamento ispettivo riguardano, infatti, sempre l'accertamento di posizioni giuridiche e diritti nell'ambito dei relativi rapporti: compito del giudice è quello di procedere a tale verifica e, trattandosi del rapporto contributivo, di verificare se sussiste -e in che termini sussiste-il diritto ai contributi; 13.in altre parole, originatosi il contenzioso giudiziario sulla pretesa creditoria espressa dall’ Ente, in sede amministrativa, al Giudice del lavoro è devoluta la cognizione di fondatezza della stessa, con potere-dovere di accertare la sussistenza, in tutto o in parte, del credito dell’INPS, nell’ambito delle deduzioni delle parti e in applicazione delle regole di riparto dell’onere di prova.

Sicuramente non è consentitopervenire alla valutazione di fondatez za o meno della pretesa creditoria sulla base di un mero giudizio di «difficoltà»di accertamento -e quantificazione- dei contributi dovuti , risolvendo, all’evidenza, una statuizione di tal genere in un inammissibile non liquet; 14.alla stregua di quanto precede, si rivela senz’altro errato il decisum della sentenza impugnata che, da un lato, ha riconosciuto come l’accertamento giudiziale non si estendesse a tutte le voci di credito oggetto del verbale ispettivo, finanche affermando «l’indubbio diritto dell'Istituto di ottenere l'assoggettamento a contribuzione» in relazione ad alcuni compensi corrisposti dalla società, e, dall’altro, ha «annullato» integralmente i verbali ispettivi, così, nella sostanza, incorrendo nel vizio denunciato, per avere giudicato non dovuta una somma maggiore di quella controversa tra le parti; 15.la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello diCagliari, s ezione dis taccata di Sassari, che provvederà ad un riesame della fattispecie attenendosi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello diCagliari, s ezione distaccata di Sassari, cui deman da an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20082/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CAGLIARI - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n.214/2017 depositata i l 02/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l'appello principale dell’Inps e ha accolto parzialmente quello incidentale della società [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito, anche società o parte privata); per l’effetto, ha riformato la sentenza di primo grado e «annullato» i verbali di accertamento ispettivo nn. 503 e 519, rispettivamente del 27 novembre 2008 e del 20 gennaio 2009; 2. la Corte di appello, sintet izzati i motivi di gravame , ha proceduto, altresì, a riassumere le contestazioni mosse, nei verbali ispettivi, alla parte privata, evidenziando che, per effetto delle stesse, l’Istituto assumeva la sussistenza di un credito contributivo complessivo di euro 63.928,00 (quanto al verbale nr. 503) e di euro 914.916,00 (quanto al verbale nr. 519);3. ha osservato, quindi, come la società, appellante incidentale, avesse impugnato i due verbali, sollevando motivate critiche con specifico riferimento al tema del mancato rispetto dell’orario di lavoro e della mancata fruizione di permessi e riposi; 4. ha ritenuto che, nell'impossibilità di determinare la parte di retribuzione assoggettata a contribuzione da quella esclusa nonché nell’ulteriore impossibilità di accertare la rilevanza di tale ultima voce contributiva rispetto al totale delle somme indicate nei verbali ispettivi, l'opposizione meritava di essere accolta con conseguente «annullamento dei predetti verbali»; 5. ha aggiunto che l'annullamento dei verbali doveva altresì affermarsi anche a cagione del motivo di opposizione rappresentato dalla contestazione sul CCNL, non avendo l’Istituto fornito idonea dimostrazione che andasse applicato un contratto diverso da quello utilizzato dalla società cooperativa; 6. ha conclu so che «pur nell’ indubbio diritto dell'Istituto di ottenere l'assoggettamento a contribuzione di una parte della diaria in quanto corrispondente a straordinario nonché ad ottenere la contribuzione effettivamente dovuta in relazione agli ulteriori rilievi non espressamente contestati in sede di opposizione la carenza probatoria di precisi riferimenti oggettivi non consent(iva) di determinare la contribuzione dovuta potendosi pertanto dichiarare il solo annullamento dei menzionati verbali ispettivi 519 e 503»; 7. ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un solo motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, la parte privata. 8. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 9. con un unico motivo, l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod proc civ.- la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. Secondo l’Istituto ricorrente, la sentenza avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L’azione giudiziaria promossa dalla società per l'annullamento dei crediti portati dai verbali di accertamento riguardava, infatti, solo alcune specifiche voci e non tutte le omissioni contributive contestate; l'annullamento integrale del verbale e, quindi, in definitiva, la dichiarazione di inesistenza dell’intero credito contributivo vantato dall'Istituto, sulla scorta dei predetti verbali, si poneva in contrasto con il principio per cui il giudice ha il dovere-potere di decidere nei limiti della domanda e secondo quanto rientra nella res litigiosa, come individuata dalle parti del giudizio; 10.il motivo è fondato nei termini in cui si va ad illustrare; 11.l’azione con cui la parte contesta le risultanze di un verbale ispettivo altro non è che una ordinaria azione di accertamento negativo del credito. Con essa, infatti, il ricorrente postula l’inesistenza del diritto di credito di cui l’INPS, a seguito di accertamento in sede amministrativa, assume di essere titolare; 12.come ripetutamente chiarito dalla Corte, oggetto di tali giudizi non è certo un atto amministrativo (nella specie, il verbale ispettivo) ma il rapporto sottostante che intercorre tra le parti. Le controversie che trovano causa in un accertamento ispettivo riguardano, infatti, sempre l'accertamento di posizioni giuridiche e diritti nell'ambito dei relativi rapporti: compito del giudice è quello di procedere a tale verifica e, trattandosi del rapporto contributivo, di verificare se sussiste -e in che termini sussiste-il diritto ai contributi; 13.in altre parole, originatosi il contenzioso giudiziario sulla pretesa creditoria espressa dall’ Ente, in sede amministrativa, al Giudice del lavoro è devoluta la cognizione di fondatezza della stessa, con potere-dovere di accertare la sussistenza, in tutto o in parte, del credito dell’INPS, nell’ambito delle deduzioni delle parti e in applicazione delle regole di riparto dell’onere di prova. Sicuramente non è consentitopervenire alla valutazione di fondatez za o meno della pretesa creditoria sulla base di un mero giudizio di «difficoltà»di accertamento -e quantificazione- dei contributi dovuti , risolvendo, all’evidenza, una statuizione di tal genere in un inammissibile non liquet; 14.alla stregua di quanto precede, si rivela senz’altro errato il decisum della sentenza impugnata che, da un lato, ha riconosciuto come l’accertamento giudiziale non si estendesse a tutte le voci di credito oggetto del verbale ispettivo, finanche affermando «l’indubbio diritto dell'Istituto di ottenere l'assoggettamento a contribuzione» in relazione ad alcuni compensi corrisposti dalla società, e, dall’altro, ha «annullato» integralmente i verbali ispettivi, così, nella sostanza, incorrendo nel vizio denunciato, per avere giudicato non dovuta una somma maggiore di quella controversa tra le parti; 15.la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello diCagliari, s ezione dis taccata di Sassari, che provvederà ad un riesame della fattispecie attenendosi ai principi sopra enunciati. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello diCagliari, s ezione distaccata di Sassari, cui deman da an
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