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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2025

Cassazione n. 03542/2026

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iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8210-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difes i da ll ’ Avvocat o MASSIMO D ’ AMBROSIO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] . , oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/2022, per effetto di procura speciale con atto del 31/8/2018, difesa dall ’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] 2021 S.R.L. , [OSCURATO:SOCIETA]. , AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA] SOVRAINDEBITAMENTO; -intimate - avverso la SENTENZA N. 2193/2025 della CORTE D ’ APPELLO di ROMA, depositata in data 7/4/2025; Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti della stessa famiglia, hanno proposto ai propri creditori, ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 c.c.i.i., un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in ragione della comune origine del sovraindebitamento, derivante dalle garanzie reali e personali da loro prestate in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui non erano soci e che in data 25/2/2019 è stata dichiarata fallita.

1.2. Il piano proposto ha previsto, tra l ’ altro, che le risorse necessarie alla sua attuazione sarebbero fornite da un terzo, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] di Costruzione s .r.l. , la quale ha promesso di acquistare da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quote di nuda proprietà di immobili di proprietà di questi ultimi, sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, corrispondendo mensilmente agli alienanti le somme offerte nel piano.

1.3. Il tribunale, con decreto del 9/10/2024, ha dichiarato aperta la procedura.

1.4. Nel termine concesso, hanno presentato osservazioni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]..

1.5. Il tribunale di Latina ha rigettato la domanda di omologazionein ragione, tra l’altro, dell ’ infattibilità del piano .

2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, quindi, proposto reclamo avverso tale Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 pronuncia, deducendo, tra l’altro, che l’avvenuta aggiudicazione di alcuni degli immobili oggetto della proposta, e cioè “i Lotti 3, 5, 6 e 9 della procedura esecutiva n. 459/2017”,non costituiva un ostacolo all’omologabilitàdel piano, posto che “ la procedura avrebbe potuto acquisire il ricavato pro quota della vendita da destinare al soddisfacimento dei creditori”.

2.2. Hanno resistito al reclamoi creditori ipotecari [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone il rigetto.

2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo in ragione dei “manifesti profili di inammissibilità della proposta e del piano, che assumono rilievo pregiudiziale e assorbente rispetto alle pur corrette motivazioni del provvedimento impugnato”.

2.4. La corte, in particolare,dopo aver premesso che “in sede di omologa occorre nuovamente vagliare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione della proposta”, ha, tra l’altro, ri tenuto, per quanto ancora importa, che, ai fini del diniego dell’omologazione, avesse “ rilievo dirimente ” “ la conclamata infattibilità del piano in conseguenza dell’avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori … degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori”: - il tribunale di Latina, infatti, “ in assenza di provvedimenti concessivi di misure protettive” che potessero inibire “la prosecuzione delle procedure esecutive in corso”, ha emesso, nell ’ ambito della procedura esecutiva pendente, idecreti di trasferimento dei predetti immobili ( “ Lotti 3, 5, 6 e 9”); -“la prevista cessione della nuda proprietà di detti immobili al soggetto che avrebbe dovuto apportare le risorse necessarie Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 al pagamento dei creditori” è divenuta, pertanto, “assolutamente irrealizzabile”;- gli stessi reclamanti , del resto, hanno sostenuto che la fattibilità del piano e della proposta era “imprescindibilmente” legata “alla perdurante disponibilità … dei beni immobili elencati e disponibili pro quota nelle dette procedure esecutive”.

2.5. La corte, infine, ha ritenuto che ilrigetto del reclamo avverso la sentenza che non ha omologato il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore comportava naturalmente il rigetto del reclamo avverso l’ordinanza cautelare emessa nel corso del procedimento di primo grado.

2.6. La corte d’appello, quindi, ha rigettato il reclamo ed ha, per l’effetto, condannato i reclamanti al pagamento delle spese di lite.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il15/4/2025 , hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione di tale sentenza.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

3.3. Sono rimasti intimati la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle entrate - Riscossione e l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

3.4. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di omologazione del piano in ragione dei manifesti profili di inammissibilità della proposta omettendo, Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 tuttavia, di considerare che: - i l principio devolutivo , tipico d i ogni impugnazione, imponeva alla corte distrettuale un’indagine limitata “alle sole questioni proposte dai reclamanti”; - il vaglio dell’ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti era stato, del resto,già affrontato , nella sua interezza , dalla stessa corte d’appello con il decreto del 7/10/2024.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Non v’è dubbio che: -l’art. 51, comma 2, lett. c,c.c.i.i. (richiamato dall ’ art. 70, comma 8, c.c.i.i., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024 ed applicabili, come stabilito dall’art. 56, comma 4, anche ai “procedimenti”che, come quello in esame, sono stati instaurati ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. eche, al momento in cui è entrato in vigore, e cioè il 28/9/2024, erano ancora “pendenti”) prevede, tra l’altro, che il reclamo avverso la sentenza che si pronuncia sull’omologazione del piano deve contenere “l’esposizione dei motivi su cui si basa l ’ impugnazione , con le relative conclusioni”; - tale mezzo d ’ impugnazione, pur non dovendo contenere l’indicazione degli “specifici” motivi previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., non ha , pertanto, carattere pienamente devolutivo, restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass.n. 30903 del 2025, in motiv.; Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. n. 31531 del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell’indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo”, “sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”; Cass.n. 12706 del 2014; Cass. n. 22110 del 2010); - il giudice del reclam o , di conseguenza, solo nei limiti delle censure sollevate dal reclamante può riesaminare, anche Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 avvalendosi dei poteri officiosi che ritiene necessari (art. 51, comma 10, c.c.i.i.), le questioni concernenti i presupposti soggettivi e oggettivi per l’apertura della procedura, a partire dalla “fattibilità del piano” (art. 70, comma 7, c.c.i.i.), e cioè la sua effettiva idoneità, nei modi e nei tempi previsti, a “superare la crisi da sovraindebitamento” (art. 67, comma 1, c.c.i.i.).

4.3. È altrettanto indubbio, però, che, nel caso in esame: -il tribunale aveva rigettato la domanda di omologa del piano in ragione, tra l’altro, della sua infattibilità per l’avvenuto trasferimento a terzi di alcuni degli immobili oggetto della proposta (e cioè i lotti 3, 5, 6 e 9 della procedura esecutiva n. 459/2017); - i reclamanti , dal loro canto, avevano censurato tale sentenza per aver erroneamente affermato che l’avvenuta aggiudicazione di tali immobili era di ostacolo all’omologabilità del piano; - l a corte d ’ appello, pertanto, era stata espressamente investita della questionee poteva , dunque, (anzi doveva) senz’altro pronunciarsi sulla sua fondatezza o meno.

4.4. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che, ai fini del diniego dell’omologazione, avesse un “rilievo dirimente” “la conclamata infattibilità del piano in conseguenza dell’avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori … degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori”, si è, pertanto, legittimamente pronunciatasu una questione, e cioè la fattibilità del piano, che proprio i reclamanti, a fronte della statuizione negativa assunta sul punto dal tribunale, avevano devoluto al giudizio della stessa.

4.5. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 70, comma 7, 72, Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 comma 2, e 73 c.c.i.i., anche in relazione agli art. 1360 c.c. e 12 disp.prel. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha rigettato la domanda di omologazione rilevando, tra l’altro, l ’ infattibilità del piano in conseguenza dell ’ avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare che: -come si evince dalle norme previste dagli artt. 70,comma 7, 72, comma 2, e 73 c.c.i.i., spetta esclusivamente al t ribunale il compito di valutare l’ammissibilità e la fattibilità, mentre il g iudice del reclamo ha solo il compito di verificare la correttezza del suo operato, senza possibilità di riespandere il contraddittorio su temi non discussi;- la proposta di piano di ristrutturazione , del resto,è stata iscritta al R.G. n. 30/2024 del t ribunale di Latina fin dal 6/3/2024, con valore di pubblicità “anteriore alle aste tenutesi in data 12.3.2024”; - la promittente acquirente delle quote di nuda proprietà sullequali si fonda il piano per l ’ apporto della finanza esterna, era, dunque, legittimata “ ad agire giudizialmente in esito all’avverarsi della condizione sospensiva dell’omologazione ai sensi dell’art. 1360 c.c. …, per far valere l’anteriorità del proprio acquisto, avendo interesse ad onorare i pagamenti previsti dal piano”; - l ’ avvenuta aggiudicazione a terzi di quei beni immobili, infine , non può incidere sull’ammissibilità della proposta ma solo sul la possibile revocabilità dell’omologazione, come previsto dall’art. 72, comma 2,cit., ferma la possibilità della modificazione del piano o, in estrema e alternativa ratio, l’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 73 cit., al fine, perseguito dal la Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 legge, di garantire al debitore incolpevolmente sovraindebitato di accedere al beneficio della cd. esdebitazione.

4.6. Il motivoè, in parte, assorbito dal rigetto del primo motivomentre , per il resto, è inammissibile, con assorbimento delle residuecensure.

4.7. Il tribunale, in sede di omologazione, deve , infatti, verificare (tra l’altro) la “fattibilità del piano ” proposto dal consumatore (art. 70, comma 7, c.c.i.i.), e cioè concretamente idoneo ad assolvere alla funzione causale che gli è astrattamente e inderogabilmente propria, vale a dire il superamento, attraverso la “ristrutturazione dei debiti” e la “soddisfazione” (anche parziale e differenziata) “dei crediti ” ivi programmata, quale ne sia la forma giuridica, della “ crisi da sovraindebitamento”in cui versa il debitore che lo propone (art. 67, comma 1, c.c.i.i.).

4.8. In particolare, come nel concordato preventivo, così nel piano del consumatore,“la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” (Cass. n. 28013 del 2022, in motiv.).

4.9. L’accertamentoda parte del giudice dell’idoneità (o, per converso, dell’inidoneità) del piano proposto dal consumatoread assolvere concretamente tale funzione causale (nei limiti da ultimo esposti), peraltro, si risolve in un giudizio di fattoche, come tale, è censurabile in sede di legittimità soltanto ove il ricorrente (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) abbia specificamente denunciatoche il giudice di merito, nel procedere a tale apprezzamento, abbia (in ipotesi) : - Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 erroneamente omesso di esaminare (e cioè di percepire) uno o più fatti storici controversi e decisivi, emergent i dagli atti del giudizio e specificamente esposti in ricorso (art. 360 n. 5 c.p.c.); - illegittimamente omesso di esporre le ragioni di tale apprezzamento o di averlo fatto con motivazionesolo apparente oppure contraddittoria o perplessa (art. 360 n. 4 c.p.c.).

4.10. La statuizione, con la quale la corte d’appello ha accertato “la conclamata infattibilità del piano” in ragione “dell’avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori … degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori”, che ha reso “assolutamente irrealizzabile la prevista cessione della nuda proprietà di detti immobili al soggetto che avrebbe dovuto apportare le risorse necessarie al pagamento dei creditori”, non è, di conseguenza, suscettibile di essere censurata in questa sede.

4.11. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la c orte d’appello si è limita ta genericamente ad osservare che i l rigetto del reclamo avverso la sentenza che non ha omologato il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore comporta naturalmente il rigetto del reclamo avverso l’ordinanza cautelare emessa nel corso del procedimento di primo grado, senza, per contro, considerare che la necessità di pronunciarsi su tale motivo deriva dall ’ interesse dei reclamanti “ in punto di regolamento delle spese di quella fase, capace di incidere anche sul regolamento delle spese disposto con l’impugnata sentenza”.

4.12. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, in violazione degli oneri di specificità cui sono tenuti, hanno del Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 tutto omesso di indicare, in ricorso, in quale misura le spese di giudizio cui sono stati condannati sono imputabili al giudizio di reclamo avverso l’ordinanza cautelare.

Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 8 .200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8210-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difes i da ll ’ Avvocat o MASSIMO D ’ AMBROSIO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] . , oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/2022, per effetto di procura speciale con atto del 31/8/2018, difesa dall ’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] 2021 S.R.L. , [OSCURATO:SOCIETA]. , AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA] SOVRAINDEBITAMENTO; -intimate - avverso la SENTENZA N. 2193/2025 della CORTE D ’ APPELLO di ROMA, depositata in data 7/4/2025; Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti della stessa famiglia, hanno proposto ai propri creditori, ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 c.c.i.i., un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in ragione della comune origine del sovraindebitamento, derivante dalle garanzie reali e personali da loro prestate in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui non erano soci e che in data 25/2/2019 è stata dichiarata fallita. 1.2. Il piano proposto ha previsto, tra l ’ altro, che le risorse necessarie alla sua attuazione sarebbero fornite da un terzo, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] di Costruzione s .r.l. , la quale ha promesso di acquistare da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quote di nuda proprietà di immobili di proprietà di questi ultimi, sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, corrispondendo mensilmente agli alienanti le somme offerte nel piano. 1.3. Il tribunale, con decreto del 9/10/2024, ha dichiarato aperta la procedura. 1.4. Nel termine concesso, hanno presentato osservazioni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].. 1.5. Il tribunale di Latina ha rigettato la domanda di omologazionein ragione, tra l’altro, dell ’ infattibilità del piano . 2.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, quindi, proposto reclamo avverso tale Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 pronuncia, deducendo, tra l’altro, che l’avvenuta aggiudicazione di alcuni degli immobili oggetto della proposta, e cioè “i Lotti 3, 5, 6 e 9 della procedura esecutiva n. 459/2017”,non costituiva un ostacolo all’omologabilitàdel piano, posto che “ la procedura avrebbe potuto acquisire il ricavato pro quota della vendita da destinare al soddisfacimento dei creditori”. 2.2. Hanno resistito al reclamoi creditori ipotecari [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone il rigetto. 2.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo in ragione dei “manifesti profili di inammissibilità della proposta e del piano, che assumono rilievo pregiudiziale e assorbente rispetto alle pur corrette motivazioni del provvedimento impugnato”. 2.4. La corte, in particolare,dopo aver premesso che “in sede di omologa occorre nuovamente vagliare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione della proposta”, ha, tra l’altro, ri tenuto, per quanto ancora importa, che, ai fini del diniego dell’omologazione, avesse “ rilievo dirimente ” “ la conclamata infattibilità del piano in conseguenza dell’avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori … degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori”: - il tribunale di Latina, infatti, “ in assenza di provvedimenti concessivi di misure protettive” che potessero inibire “la prosecuzione delle procedure esecutive in corso”, ha emesso, nell ’ ambito della procedura esecutiva pendente, idecreti di trasferimento dei predetti immobili ( “ Lotti 3, 5, 6 e 9”); -“la prevista cessione della nuda proprietà di detti immobili al soggetto che avrebbe dovuto apportare le risorse necessarie Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 al pagamento dei creditori” è divenuta, pertanto, “assolutamente irrealizzabile”;- gli stessi reclamanti , del resto, hanno sostenuto che la fattibilità del piano e della proposta era “imprescindibilmente” legata “alla perdurante disponibilità … dei beni immobili elencati e disponibili pro quota nelle dette procedure esecutive”. 2.5. La corte, infine, ha ritenuto che ilrigetto del reclamo avverso la sentenza che non ha omologato il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore comportava naturalmente il rigetto del reclamo avverso l’ordinanza cautelare emessa nel corso del procedimento di primo grado. 2.6. La corte d’appello, quindi, ha rigettato il reclamo ed ha, per l’effetto, condannato i reclamanti al pagamento delle spese di lite. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il15/4/2025 , hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione di tale sentenza. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 3.3. Sono rimasti intimati la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle entrate - Riscossione e l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 3.4. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di omologazione del piano in ragione dei manifesti profili di inammissibilità della proposta omettendo, Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 tuttavia, di considerare che: - i l principio devolutivo , tipico d i ogni impugnazione, imponeva alla corte distrettuale un’indagine limitata “alle sole questioni proposte dai reclamanti”; - il vaglio dell’ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti era stato, del resto,già affrontato , nella sua interezza , dalla stessa corte d’appello con il decreto del 7/10/2024. 4.2. Il motivo è inammissibile. Non v’è dubbio che: -l’art. 51, comma 2, lett. c,c.c.i.i. (richiamato dall ’ art. 70, comma 8, c.c.i.i., nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024 ed applicabili, come stabilito dall’art. 56, comma 4, anche ai “procedimenti”che, come quello in esame, sono stati instaurati ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. eche, al momento in cui è entrato in vigore, e cioè il 28/9/2024, erano ancora “pendenti”) prevede, tra l’altro, che il reclamo avverso la sentenza che si pronuncia sull’omologazione del piano deve contenere “l’esposizione dei motivi su cui si basa l ’ impugnazione , con le relative conclusioni”; - tale mezzo d ’ impugnazione, pur non dovendo contenere l’indicazione degli “specifici” motivi previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., non ha , pertanto, carattere pienamente devolutivo, restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass.n. 30903 del 2025, in motiv.; Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. n. 31531 del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell’indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo”, “sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”; Cass.n. 12706 del 2014; Cass. n. 22110 del 2010); - il giudice del reclam o , di conseguenza, solo nei limiti delle censure sollevate dal reclamante può riesaminare, anche Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 avvalendosi dei poteri officiosi che ritiene necessari (art. 51, comma 10, c.c.i.i.), le questioni concernenti i presupposti soggettivi e oggettivi per l’apertura della procedura, a partire dalla “fattibilità del piano” (art. 70, comma 7, c.c.i.i.), e cioè la sua effettiva idoneità, nei modi e nei tempi previsti, a “superare la crisi da sovraindebitamento” (art. 67, comma 1, c.c.i.i.). 4.3. È altrettanto indubbio, però, che, nel caso in esame: -il tribunale aveva rigettato la domanda di omologa del piano in ragione, tra l’altro, della sua infattibilità per l’avvenuto trasferimento a terzi di alcuni degli immobili oggetto della proposta (e cioè i lotti 3, 5, 6 e 9 della procedura esecutiva n. 459/2017); - i reclamanti , dal loro canto, avevano censurato tale sentenza per aver erroneamente affermato che l’avvenuta aggiudicazione di tali immobili era di ostacolo all’omologabilità del piano; - l a corte d ’ appello, pertanto, era stata espressamente investita della questionee poteva , dunque, (anzi doveva) senz’altro pronunciarsi sulla sua fondatezza o meno. 4.4. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che, ai fini del diniego dell’omologazione, avesse un “rilievo dirimente” “la conclamata infattibilità del piano in conseguenza dell’avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori … degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori”, si è, pertanto, legittimamente pronunciatasu una questione, e cioè la fattibilità del piano, che proprio i reclamanti, a fronte della statuizione negativa assunta sul punto dal tribunale, avevano devoluto al giudizio della stessa. 4.5. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 70, comma 7, 72, Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 comma 2, e 73 c.c.i.i., anche in relazione agli art. 1360 c.c. e 12 disp.prel. c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha rigettato la domanda di omologazione rilevando, tra l’altro, l ’ infattibilità del piano in conseguenza dell ’ avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare che: -come si evince dalle norme previste dagli artt. 70,comma 7, 72, comma 2, e 73 c.c.i.i., spetta esclusivamente al t ribunale il compito di valutare l’ammissibilità e la fattibilità, mentre il g iudice del reclamo ha solo il compito di verificare la correttezza del suo operato, senza possibilità di riespandere il contraddittorio su temi non discussi;- la proposta di piano di ristrutturazione , del resto,è stata iscritta al R.G. n. 30/2024 del t ribunale di Latina fin dal 6/3/2024, con valore di pubblicità “anteriore alle aste tenutesi in data 12.3.2024”; - la promittente acquirente delle quote di nuda proprietà sullequali si fonda il piano per l ’ apporto della finanza esterna, era, dunque, legittimata “ ad agire giudizialmente in esito all’avverarsi della condizione sospensiva dell’omologazione ai sensi dell’art. 1360 c.c. …, per far valere l’anteriorità del proprio acquisto, avendo interesse ad onorare i pagamenti previsti dal piano”; - l ’ avvenuta aggiudicazione a terzi di quei beni immobili, infine , non può incidere sull’ammissibilità della proposta ma solo sul la possibile revocabilità dell’omologazione, come previsto dall’art. 72, comma 2,cit., ferma la possibilità della modificazione del piano o, in estrema e alternativa ratio, l’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 73 cit., al fine, perseguito dal la Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 legge, di garantire al debitore incolpevolmente sovraindebitato di accedere al beneficio della cd. esdebitazione. 4.6. Il motivoè, in parte, assorbito dal rigetto del primo motivomentre , per il resto, è inammissibile, con assorbimento delle residuecensure. 4.7. Il tribunale, in sede di omologazione, deve , infatti, verificare (tra l’altro) la “fattibilità del piano ” proposto dal consumatore (art. 70, comma 7, c.c.i.i.), e cioè concretamente idoneo ad assolvere alla funzione causale che gli è astrattamente e inderogabilmente propria, vale a dire il superamento, attraverso la “ristrutturazione dei debiti” e la “soddisfazione” (anche parziale e differenziata) “dei crediti ” ivi programmata, quale ne sia la forma giuridica, della “ crisi da sovraindebitamento”in cui versa il debitore che lo propone (art. 67, comma 1, c.c.i.i.). 4.8. In particolare, come nel concordato preventivo, così nel piano del consumatore,“la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati” (Cass. n. 28013 del 2022, in motiv.). 4.9. L’accertamentoda parte del giudice dell’idoneità (o, per converso, dell’inidoneità) del piano proposto dal consumatoread assolvere concretamente tale funzione causale (nei limiti da ultimo esposti), peraltro, si risolve in un giudizio di fattoche, come tale, è censurabile in sede di legittimità soltanto ove il ricorrente (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) abbia specificamente denunciatoche il giudice di merito, nel procedere a tale apprezzamento, abbia (in ipotesi) : - Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 erroneamente omesso di esaminare (e cioè di percepire) uno o più fatti storici controversi e decisivi, emergent i dagli atti del giudizio e specificamente esposti in ricorso (art. 360 n. 5 c.p.c.); - illegittimamente omesso di esporre le ragioni di tale apprezzamento o di averlo fatto con motivazionesolo apparente oppure contraddittoria o perplessa (art. 360 n. 4 c.p.c.). 4.10. La statuizione, con la quale la corte d’appello ha accertato “la conclamata infattibilità del piano” in ragione “dell’avvenuta fuoriuscita dal patrimonio dei debitori … degli immobili, la cui nuda proprietà si erano impegnati a trasferire alla [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte della corresponsione da parte di quest’ultima delle somme necessarie per il pagamento dei creditori”, che ha reso “assolutamente irrealizzabile la prevista cessione della nuda proprietà di detti immobili al soggetto che avrebbe dovuto apportare le risorse necessarie al pagamento dei creditori”, non è, di conseguenza, suscettibile di essere censurata in questa sede. 4.11. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando il vizio di omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la c orte d’appello si è limita ta genericamente ad osservare che i l rigetto del reclamo avverso la sentenza che non ha omologato il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore comporta naturalmente il rigetto del reclamo avverso l’ordinanza cautelare emessa nel corso del procedimento di primo grado, senza, per contro, considerare che la necessità di pronunciarsi su tale motivo deriva dall ’ interesse dei reclamanti “ in punto di regolamento delle spese di quella fase, capace di incidere anche sul regolamento delle spese disposto con l’impugnata sentenza”. 4.12. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, in violazione degli oneri di specificità cui sono tenuti, hanno del Ric. 2025n. 8210 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 tutto omesso di indicare, in ricorso, in quale misura le spese di giudizio cui sono stati condannati sono imputabili al giudizio di reclamo avverso l’ordinanza cautelare. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrentia rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 8 .200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 03542/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris