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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 03808/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17449/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla via Principe di Belmonte n. 78. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Trapani, alla via Marinella n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- avverso la SENTENZA, n. cron. 869/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO in data 09/06/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,20 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17449/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla via Principe di Belmonte n. 78. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Trapani, alla via Marinella n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- avverso la SENTENZA, n. cron. 869/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO in data 09/06/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,20 febbraio