CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 00753/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: procuratore generale presso Corte di Appello di Genova nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Genova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'appello ex articolo 310 cod. proc. pen, con il quale il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova chiedeva aggravarsi la misura degli arresti dorniciliari applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, disponendosi la custodia in carcere, in ragione della maggiore gravità delle esigenze cautelari dimostrata dalle condotte tenute dall'imputato nel corso dei controlli da parte della polizia giudiziaria. In particolare, il ricorrente si era reso responsabile di più condotte di oltraggio nei confronti dei militari e, da ultimo, anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha considerato che: - l'imputato era stato condannato alla pena di anni 2 e 8 mesi di reclusione, essendo quindi applicabile la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. che non consente di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti per i quali si preveda l'applicazione di una pena inferiore ai tre anni. - La norma prevede quale eccezione solo l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte con la misura in atto. - La custodia in carcere, quindi, resta esclusa anche in ipotesi di ulteriori reati commessi durante l'esecuzione della misura cautelare. Il procuratore generale presso la Corte di appello di Genova propone ricorso avverso tale decisione ritenendo che nel caso di specie possa disporsi la custodia in carcere sulla scorta della disposizione di cui alla prima parte del terzo comma dell'articolo 275 cod. proc. pen. secondo il quale la custodia cautelare in carcere può essere disposta quando le altre misure risultino inadeguate. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Come rilevato dal Tribunale del riesame, la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. è chiara e non consente una diversa interpretazione. La diversa tesi del ricorrente, peraltro svolta in termini generici, è infondata. La prima parte del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., sul quale argomenta il ricorso, ovvero che "la custodia in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive [...] risultino inadeguate", non modifica la portata testuale del successivo comma 2-bis e, soprattutto, non è disposizione che imponga la custodia in carcere. Il suo significato, irrilevante nella situazione in esame, è che la custodia in carcere può essere applicata solo previa valutazione di insufficienza delle misure meno gravi. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, così deciso il 5 ottobre 2021 Il r estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA] gi no na Petr ell s i4