CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11895/2022R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 87, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1988/2022della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 28 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del6 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due distinti decreti monitori emessi nell’anno 2007 (identificati, in dettaglio, con i nn. 1430 e 1799), il Tribunale di Roma ingiunse al Ministero della giustizia il pagamento in favore della IGEI – INPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di somme di denaro, ascritte a canoni di locazione (per il periodo ottobre 2000 – giugno 2001) ed indennità di occupazione (per il periodo luglio 2000 –febbraio 2002) dovuti in relazione ad immobili ubicati alla via Crescenzio di Roma, locati o detenuti sine titulo, adibiti ad uffici ministeriali. Nel proporre opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detti provvedimenti, il Ministero della giustizia dedusse di aver regolarmente corrisposto gli importi richiesti nel corso dell’anno 2003. L’opposizione venne dichiarata inammissibile per tardività con sentenza n. 15548/2008 del Tribunale di Roma, non impugnata. 2. In forza dei decreti d’ingiunzione (nonché, limitatamente al capo di condanna alle spese di lite, della sentenza conclusivadel giudizio di opposizione), la [OSCURATO:SOCIETA]., intimato atto di precetto, promosse espropriazione forzata presso terzi innanzi il Tribunale di Roma. Il Ministero della giustizia, intimato e di poi esecutato, sul rilievo dell’avvenuta estinzione dei crediti in epoca anteriore all’emissione dei decreti ingiuntivi, dispiegò dapprima opposizione al precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. (rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10019/2010) e, in seguito, opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., non coltivata nel merito dopo il diniego di sospensiva del giudice dell’esecuzione. La procedura espropriativa presso terzi si concluse con ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. emessa nel febbraio 2013. r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con citazione notificata nel giugno 2013, il Ministero della giustizia, ancora una volta sull’assunto di aver versato nell’anno 2003 quanto dovuto per la detenzione dei due immobili, richiese la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. «a ripetere ex art. 2033 cod. civ. in favore dell’Amministrazione quanto indebitamente ricevuto» nonché a «risarcire il danno da abuso del credito». La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito, con condanna altresì di parte attrice, sia in prime cure che in appello, al pagamento di somme per responsabilità processuale aggravata. 4. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in nome e per conto dell’I.N.P.S., in virtù di contratto di affidamento della gestione del patrimonio immobiliare dell’ente. 5. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Assume parte ricorrente che un pagamento spontaneo (quale quello effettuato dal Ministero prima ancora del ricorso monitorio) «non osta all’esperimento, da parte del debitore, dell’azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione dell’azione ex art. 2033 cod. civ. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l’approvazione del progetto di distribuzione». Erroneamente, quindi, il giudice territoriale ha ravvisato una «incompatibilità della domanda exart. 2033 cod. civ. con le azioni ex artt. 617 e 617 cod. proc. civ.» integranti «ad avviso r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della Corte d’appello una preclusione di natura processuale laddove, se non tempestivamente proposte o se proposte ma con esito negativo, impedirebbero la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di adempimento spontaneo». 1.1. Il motivo è inammissibile. La (pur diffusamente sviluppata) doglianza del ricorrente si basa sul seguente presupposto: la mancata proposizione (o la proposizione con esito negativo) di un’opposizione all’esecuzione non preclude l’esperimento di un’azione di ripetizione delle somme spontaneamente pagate dal debitore ed oggetto di un’ordinanza di assegnazione, somme per effetto di tale provvedimento integranti indebito oggettivo. Ma- a prescindere dalla questione della correttezza di una simile tesi (e della sua coerenza o meno col pacifico approdo ermeneutico di legittimità per il quale quanto conseguito in esito ad un procedimento esecutivo, non travolto dall’accoglimento di uno deimezzi di reazione ivi istituzionalmente previsti, non costituisce giammai un indebito, siccome conseguenza di un provvedimento giudiziale legittimo: ex plurimis, Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 24/10/2081, n. 26927; Cass. 13/02/2019, n. 4263)- la t rama argomentativa che sorregge e giustifica la pronuncia qui gravata è altra e diversa. Con univoca chiarezza, la Corte capitolina ha ritenuto ostativo all’azione di ripetizione dell’indebito il giudicato sull’esistenza del credito controverso formatosi all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non già delle (pur esperite, tanto in via preventiva quanto in via successiva) opposizioni esecutive. Si legge nella sentenza in questa sede impugnata: «il principio del giudicato correttamente applicato dal giudice di primo grado, il quale ha evidenziato che l’eccezione di estinzione dei crediti portati dai decreti ingiuntivi opposti per l’intervenuto pagamento delle somme dovute per canoni o indennità di occupazione in data anteriore (anni r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2000, 2001, 2002) a quella di emissione del decreti ingiuntivi era eccezione deducibile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto era appunto rappresentato dalle pretese creditorie dedotte in sede monitoria; giudizi tuttavia tardivamente introdotti e dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 647, secondo comma, cod. proc. civ.. Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che, in difetto di impugnazione di tali pronunzie, si è formato il giudicato sulla fondatezza delle pretese creditorie della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, di converso, è rimasto definitivamente accertato che le somme pretese a titolo di canoni locativi e indennità di occupazione per i periodi indicati nei ricorsi per decreto ingiuntivo non erano state versate. […] Nella fattispecie in esame il fatto estintivo dedotto era avvenuto ben prima dell’emissione del decreto, e pertanto, era preclusa la proposizione di una azione tesa a sovvertire gli effetti del giudicato». Il motivo di impugnazione qui formulato è, in tutta evidenza, eccentrico rispetto alla trascritta ratio decidendi: e tanto ne giustifica la inammissibilità. 2. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 2033 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e l’art. 324 cod. proc. civ.. Si sostiene, in sintesi, che la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, siccome decisione di mero rito relativa esclusivamente alla tempestività della opposizione, non si era pronunciata «sulla debenza delle somme o sulla sussistenza del diritto di credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. e giustificante l’emissione del decreto ingiuntivo»: essa, pertanto, non costituiva giudicato sostanziale e non impediva la riproposizione della questione con l’azione di ripetizione. 2.1. La censura è destituita di fondamento. Secondo consolidato indirizzo euristico del giudice di nomofilachia, la definitività della sentenza che dichiari l’inammissibilità, per ragioni di rito, della proposta opposizione a decreto ingiuntivo determina un r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento, con efficacia di giudicato, sulla esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso origina) ed anche sull’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo (siano essi dedotti o meno con l’opposizione exart. 645 cod. proc. civ.), precludendone la deduzione, ad opera dell’ingiunto, con un’azione di accertamento negativo, di ripetizione dell’indebito o con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (espressamente, sul punto, Cass. 19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044; analogo effetto deriva da provvedimenti di chiusura in rito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quali la estinzione - Cass. 24/09/2018, n. 22465 – o la improcedibilità per tardiva costituzione dell’opponente: Cass. 03/03/2004, n. 4294). E sull’equiparazione al giudicato della definitività del decreto ingiuntivo, con principio affermato per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima (da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti). A quest’orientamento, cui si è conformato il giudice territoriale, si intende qui dare convinta continuità, del resto nemmeno apparendo prospettati dal ricorrente argomenti per una sua critica rimeditazione. 3. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., censura la condanna irrogata per responsabilità processuale aggravata, sostenendo che «alcuna finalità deviante del contenzioso» era ravvisabile nel contegno processuale tenuto dal Ministero, altresì non connotato da mala fede o colpa grave. 3.1. Il motivo, formulato in termini assai generici se non del tutto assertivi, è inammissibile. Esso, infatti, sollecita un riesame in ordine alla sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per la comminatoria della condanna r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.: ma, per fermo orientamento di questa Corte, «l’accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (così, da ultimo, Cass. 04/03/2022, n. 7222). Vizio motivazionale nella specie nemmeno adombrato. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Complessivamente esaminato, il ricorso in questione si connota per l’inammissibilità di alcuni motivi e per la manifesta infondatezza di altri nonché, più in generale, per l’articolazione, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, di tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata, vieppiù a fronte di una doppia e conforme contraria pronuncia di merito. L’impugnazione spiegata ha realizzato, in tal modo, un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in chiaraincompatibilità con un quadro ordinamentale che, da un lato, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e, d ’altro canto , deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tanto giustifica la qualificazione come temeraria dell’impugnazione in esame (da ultimo, Cass.04/08/2021, n. 22208; Cass. 04/09/2020, n. 18512; Cass. 11/02/2022, n. 4430) el’irrogazione della condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (in questi termini Cass. 09/05/2022, n. 14548; analogamente, Cass.27/02/2019, n. 5725). In applicazione della citata disposizione, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata, dell’ulteriore somma di euro 7 .000 , pari alle spese di lite liquidate. 7. Non trova infine applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228):il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n. 5955). P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, Ministero della Giustizia, alla refusione in favore della parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di cui in epigrafe, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. r.g. n. 11895/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente, Ministero della Giustizia,al pagamento in favore della controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ne