CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 12/03/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.l.gs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice d'appello, con il riferimento ai plurimi e gravi precedenti penali e all'armante personalità dell'imputato (cfr. pag. 4), ha dato adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e la conclusione così resa appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M