CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 09469/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9469/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3585/2026* * CC 03/03/2026* * * 36345/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse di * * *considerato chei profili di censura con cui si contesta la dichiarazione di responsabilitàper i reati di cui ai capi a e b non sono consentiti in questa sede in quanto meramentereiterativi di doglianze schiettamente fattuali già congruamente disattese dalla Corteterritoriale cfr. pp. 3 7 ove si evidenziano – sulla scorta delle dichiarazioni della personaoffesa giudicate attendibili e confortate da riscontri oggettivi – le plurime condotteminacciose perpetrate dalla ricorrente lo stato di ansia e di paura della persona offesal inoltro di richieste estorsive disattendendo le deduzioni difensiveritenuto che anche le doglianze inerenti all eccessività della pena in relazioneall aumento disposto per la recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza risultano rivalutative e prive di rigorosa specificità afronte della adeguata motivazione sul punto p. 8 ove si evidenzia in particolare ai fini dellacorretta dosimetria della pena la complessiva gravità della condotta posta in essere dallaricorrente e il nesso collega i fatti per cui si procede alla precedente condanna per delittocontro il patrimoniorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9469/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3585/2026* * CC 03/03/2026* * * 36345/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse di * * *considerato chei profili di censura con cui si contesta la dichiarazione di responsabilitàper i reati di cui ai capi a e b non sono consentiti in questa sede in quanto meramentereiterativi di doglianze schiettamente fattuali già congruamente disattese dalla Corteterritoriale cfr. pp. 3 7 ove si evidenziano – sulla scorta delle dichiarazioni della personaoffesa giudicate attendibili e confortate da riscontri oggettivi – le plurime condotteminacciose perpetrate dalla ricorrente lo stato di ansia e di paura della persona offesal inoltro di richieste estorsive disattendendo le deduzioni difensiveritenuto che anche le doglianze inerenti all eccessività della pena in relazioneall aumento disposto per la recidiva e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche in regime di prevalenza risultano rivalutative e prive di rigorosa specificità afronte della adeguata motivazione sul punto p. 8 ove si evidenzia in particolare ai fini dellacorretta dosimetria della pena la complessiva gravità della condotta posta in essere dallaricorrente e il nesso collega i fatti per cui si procede alla precedente condanna per delittocontro il patrimoniorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *