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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29119/2026

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posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 febbraio 1970; avverso la sentenza n. 6479 della Corte di appello di Napoli del 25 febbraio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata in data 25 febbraio 2025 - in riforma della precedente decisione con la quale, in data 22 settembre 2023 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, aveva dichiarato la penale responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso i reati loro contestati, concernenti per entrambi la violazione della normativa in materia ambientale, edilizia ed antisismica, per avere costoro, in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza provvedere ai necessari adempimenti, trattandosi di zona caratterizzata oltre che dalla pericolosità sismica anche da vincoli di carattere paesaggistico, realizzato un manufatto edilizio in Comune di [OSCURATO:PERSONA] e li aveva, pertanto, condannati alla pena di giustizia, corredata, oltre che della condanna dei medesimi al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, si tratta del Comune di [OSCURATO:PERSONA], anche dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi - ha prosciolto i due imputati stante la ritenuta non punibilità dei fatti loro ascritti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado quanto alla condanna dei predetti al risarcimento del danno in favore della parte civile (oltre che al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa nel grado di appello) ed alla demolizione delle opere abusive.

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il solo prosciolto D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha sviluppato due motivi di doglianza.

Con un primo motivo ha lamentato, in relazione alla violazione di legge, nella specie si è trattato degli artt. 41 del dlgs n. 380 del 2001 e 181 del dlgs n. 42 del 2004, l'avvenuta conferma dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur in presenza del proscioglimento dei due originari imputati per effetto della particolare tenuità del fatto dai medesimi commesso; ha rilevato, in particolare, il ricorrente che l'ordine di demolizione presuppone necessariamente una sentenza di condanna che, nel caso ora in esame, non è riscontrabile, avendo la Corte di appello partenopea provveduto a prosciogliere i due D'[OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni loro contestate ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Con il secondo motivo di doglianza la ricorrente difesa ha sviluppato un analogo argomento in relazione alla conferma della condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile (ed a quella al pagamento delle spese 2processuali in suo favore), presupponendo anche esso una statuizione di condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione.

Con la sentenza impugnata, come in precedenza rilevato, la Corte di appello di Napoli, pur prosciolti i ricorrenti in quanto il fatto, nelle sue differenti declinazioni penali, è stato ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha espressamente disposto - sebbene sul punto la motivazione della sentenza non abbia chiarito le ragioni di tale scelta - nel senso della conferma sia delle statuizioni civili di carattere risarcitorio, sia in relazione alla conferma dell'ordine di demolizione delle opere abusive.

Ed è proprio in relazione a tale seconda statuizione che la sentenza censurata presta il fianco alle critiche ad essa mosse.

Va, peraltro, segnalato che l'avvenuta assoluzione degli imputati in ordine ai reati loro contestati e la conferma, oltre che della condanna al risarcimento del danno, del solo ordine di demolizione delle opere abusive, deve far ritenere - applicandosi alla fattispecie l'antico brocardo ermeneutico secondo il quale inclusi° unius, exclusio alterius - che la stessa Corte di appello abbia inteso far cadere l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto, dell'art. 181, comma 2, del dlgs n. 42 del 2004, dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia con la sentenza oggetto di riforma in sede di gravame.

L'ordine di demolizione e quello di ripristino dello stato dei luoghi sono infatti, provvedimenti fra loro autonomi (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 febbraio 1993, n. 1585, rv 193234), sottostanti a distinte rationes in funzione dei diversi beni interessi tutelati dalle disposizioni che li prevedono (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29979, rv 276360) e che solo a determinate condizioni, qui non esplicitate, possono essere ritenuti compresi l'uno nell'altro (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 ottobre 2007, n. 39001, rv 237817); tutte ragioni, quelle esposte che, anche in ossequio al principio - immanente in occasione della interpretazione dei provvedimenti di carattere sanzionatorio - del favor rei, debbono orientare la interpretazione della sentenza impugnata nel senso della avvenuta tacita revoca da parte della Corte di appello di Napoli dell'ordine di 3ti, az, rimessione in pristinorstato dei luoghi, a suo tempo emanato dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, con la originaria sentenza del 22 settembre 2023.

Venendo, ora, all'invece espressamente confermato ordine di demolizione del manufatto abusivo, osserva la Corte che esso è previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, il quale prevede che: "per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"; stante la natura di tale disposizione appare inevitabile che la stessa, tale da comportare la applicazione di un provvedimento avente il contenuto evidentemente pregiudizievole per il suo destinatario, debba essere sottoposta ad una stretta interpretazione, tale da non consentire la dilatazione della espressione "sentenza di condanna" sino a ricomprendere nella stessa anche l'avvenuto proscioglimento dell'autore del fatto a cagione della sua particolare tenuità.

In tale senso, peraltro, si è espressa già in passato questa Corte, laddove ha chiarito che, l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, postula la pronunzia di sentenza di condanna (Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 marzo 2025, n. 8616, rv 287639; Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2022, n. 38104, rv 293907; si ricorda, peraltro, che il principio in questione, proprio )a'' per la diversità normativa che caratterizza le due fattispecie penalmente rilevanti - l'una delle quali impone la demolizione mentre l'altra prevede la confisca - non opera nel diverso, ancorché contiguo, caso della lottizzazione abusiva, in relazione alla quale è stato, invece, rilevato come deve ritenersi legittima, a seguito di sentenza di condanna o anche di declaratoria di prescrizione con accertamento di responsabilità, la confisca delle aree oggetto di lottizzazione abusiva ma nei soli limiti di quelle direttamente interessate dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali: Corte di cassazione, Sezione terza penale, 17 settembre 2019, n 38484, rv 273222; Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 30 aprile 2020, n. 13539, rv 278870), evenienza che, come accennato, non si è verificata nella fattispecie che ora interessa.

Né l'affermazione dei principi che precedono può apparire contrastata da altra, precedente, sentenza della Corte nella quale si legge che "attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 4(...) quest'ultima, in ipotesi di assoluzione dal reato edilizio per applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., conseguirebbe comunque, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti l'(Corte di cassazione, Sezione III penale 21 dicembre 2017, n. 57118, n.m.), infatti la analisi della motivazione della sentenza in questione evidenzia inequivocabilemente il dato che nella occasione ciò che la Corte voleva intendere non è che, anche in caso di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. per reato edilizio, sia consentito all'organo giudicante di adottare la statuizione in tema di demolizione della opera abusiva, ma che, alla perdurante mancanza della conformità alla normativa di carattere edilizio ed urbanistico che scaturisce anche dalla sentenza di proscioglimento in discorso, consegue l'applicazione, in ipotesi doverosa, della sanzione amministrativa accessoria dell'ordine di demolizione, la cui adozione non è, però, più rientrante fra le attribuzioni della Autorità giudiziaria, come eccezionalmente si verifica in caso di provvedimento di condanna (od altro ad esso equiparato - tale, come già detto, non essendo indubbiamente il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.), spettando essa, secondo l'ordinario riparto delle competenze fra gli organi dello Stato, al Comune, questo essendo l'ente cui è demandata in via generale la cura amministrativa dell'interesse pubblico al corretto sfruttamento del territorio (si veda, infatti, nel senso esposto la citata sentenza: Corte di cassazione, Sezione III penale 21 dicembre 2017, n. 57118, n.m., al punto 8 del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto").

Nello stesso senso, d'altra parte, si veda pure nella materia - anch'essa caratterizzata dalla possibilità per il giudice penale di applicare eccezionalmente sanzioni amministrative in occasione della pronunzia della sentenza di condanna - della guida in istato di alterazione per effetto della assunzione di sostanze stupefacenti ovvero alcoliche, quanto ebbe di recente ad affermare questa Corte allorché rilevò che l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto preclude l'applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo la stessa rimessa al Prefetto, in qualità di competente Autorità amministrativa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 novembre 2025, n. 36917, rv 288793; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 ottobre 2024, n. 37118, rv 287066; apparendo, in tale specifica materia, così superato l'opposto orientamento rappresentato da: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 novembre 2015, n. 44132, rv 264830). 5Stanti le ragioni dell'accoglimento del ricorso, esulanti rispetto alla esclusiva posizione dell'attuale ricorrente, gli effetti dell'annullamento debbono operare anche in relazione alla posizione di D'[OSCURATO:PERSONA], sebbene questi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza censurata, giusta la previsione di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

Infondato è, invece, il profilo della impugnazione con la quale si invoca la valenza del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. anche in relazione alla esclusione del diritto della parte civile a vedersi ristorare il danno civile subito per effetto del fatto commesso ed a vedersi rimborsate le spese affrontate per l'esercizio della azione civile nel processo penale.

Questa Corte ha, infatti, rilevato - con decisione che, oltre ad essere perfettamente pertinente al presente caso è, altresì, ora convintamente condivisa da questo Collegio - che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è tenuto a pronunziarsi sulla domanda di restituzione o di risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Corte di cassazione, 15 dicembre 2023, n. 50235, rv 285671); cosa questa che la Corte territoriale ha esattamente fatto, rilevando che, sebbene non fossero tali da giustificare la risposta punitiva dello Stato, le condotte dei due imputati erano idonee a legittimare la istanza risarcitoria avanzata dal Comune costituitosi parte civile.

Sotto il descritto secondo profilo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni LIBERATI) 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 febbraio 1970; avverso la sentenza n. 6479 della Corte di appello di Napoli del 25 febbraio 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata in data 25 febbraio 2025 - in riforma della precedente decisione con la quale, in data 22 settembre 2023 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, aveva dichiarato la penale responsabilità di D'[OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso i reati loro contestati, concernenti per entrambi la violazione della normativa in materia ambientale, edilizia ed antisismica, per avere costoro, in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza provvedere ai necessari adempimenti, trattandosi di zona caratterizzata oltre che dalla pericolosità sismica anche da vincoli di carattere paesaggistico, realizzato un manufatto edilizio in Comune di [OSCURATO:PERSONA] e li aveva, pertanto, condannati alla pena di giustizia, corredata, oltre che della condanna dei medesimi al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, si tratta del Comune di [OSCURATO:PERSONA], anche dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi - ha prosciolto i due imputati stante la ritenuta non punibilità dei fatti loro ascritti ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado quanto alla condanna dei predetti al risarcimento del danno in favore della parte civile (oltre che al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa nel grado di appello) ed alla demolizione delle opere abusive. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il solo prosciolto D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha sviluppato due motivi di doglianza. Con un primo motivo ha lamentato, in relazione alla violazione di legge, nella specie si è trattato degli artt. 41 del dlgs n. 380 del 2001 e 181 del dlgs n. 42 del 2004, l'avvenuta conferma dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, pur in presenza del proscioglimento dei due originari imputati per effetto della particolare tenuità del fatto dai medesimi commesso; ha rilevato, in particolare, il ricorrente che l'ordine di demolizione presuppone necessariamente una sentenza di condanna che, nel caso ora in esame, non è riscontrabile, avendo la Corte di appello partenopea provveduto a prosciogliere i due D'[OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni loro contestate ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Con il secondo motivo di doglianza la ricorrente difesa ha sviluppato un analogo argomento in relazione alla conferma della condanna al risarcimento del danno patito dalla parte civile (ed a quella al pagamento delle spese 2processuali in suo favore), presupponendo anche esso una statuizione di condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di quanto di ragione. Con la sentenza impugnata, come in precedenza rilevato, la Corte di appello di Napoli, pur prosciolti i ricorrenti in quanto il fatto, nelle sue differenti declinazioni penali, è stato ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha espressamente disposto - sebbene sul punto la motivazione della sentenza non abbia chiarito le ragioni di tale scelta - nel senso della conferma sia delle statuizioni civili di carattere risarcitorio, sia in relazione alla conferma dell'ordine di demolizione delle opere abusive. Ed è proprio in relazione a tale seconda statuizione che la sentenza censurata presta il fianco alle critiche ad essa mosse. Va, peraltro, segnalato che l'avvenuta assoluzione degli imputati in ordine ai reati loro contestati e la conferma, oltre che della condanna al risarcimento del danno, del solo ordine di demolizione delle opere abusive, deve far ritenere - applicandosi alla fattispecie l'antico brocardo ermeneutico secondo il quale inclusi° unius, exclusio alterius - che la stessa Corte di appello abbia inteso far cadere l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto, dell'art. 181, comma 2, del dlgs n. 42 del 2004, dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia con la sentenza oggetto di riforma in sede di gravame. L'ordine di demolizione e quello di ripristino dello stato dei luoghi sono infatti, provvedimenti fra loro autonomi (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 febbraio 1993, n. 1585, rv 193234), sottostanti a distinte rationes in funzione dei diversi beni interessi tutelati dalle disposizioni che li prevedono (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29979, rv 276360) e che solo a determinate condizioni, qui non esplicitate, possono essere ritenuti compresi l'uno nell'altro (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 ottobre 2007, n. 39001, rv 237817); tutte ragioni, quelle esposte che, anche in ossequio al principio - immanente in occasione della interpretazione dei provvedimenti di carattere sanzionatorio - del favor rei, debbono orientare la interpretazione della sentenza impugnata nel senso della avvenuta tacita revoca da parte della Corte di appello di Napoli dell'ordine di 3ti, az, rimessione in pristinorstato dei luoghi, a suo tempo emanato dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, con la originaria sentenza del 22 settembre 2023. Venendo, ora, all'invece espressamente confermato ordine di demolizione del manufatto abusivo, osserva la Corte che esso è previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, il quale prevede che: "per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"; stante la natura di tale disposizione appare inevitabile che la stessa, tale da comportare la applicazione di un provvedimento avente il contenuto evidentemente pregiudizievole per il suo destinatario, debba essere sottoposta ad una stretta interpretazione, tale da non consentire la dilatazione della espressione "sentenza di condanna" sino a ricomprendere nella stessa anche l'avvenuto proscioglimento dell'autore del fatto a cagione della sua particolare tenuità. In tale senso, peraltro, si è espressa già in passato questa Corte, laddove ha chiarito che, l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, postula la pronunzia di sentenza di condanna (Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 marzo 2025, n. 8616, rv 287639; Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2022, n. 38104, rv 293907; si ricorda, peraltro, che il principio in questione, proprio )a'' per la diversità normativa che caratterizza le due fattispecie penalmente rilevanti - l'una delle quali impone la demolizione mentre l'altra prevede la confisca - non opera nel diverso, ancorché contiguo, caso della lottizzazione abusiva, in relazione alla quale è stato, invece, rilevato come deve ritenersi legittima, a seguito di sentenza di condanna o anche di declaratoria di prescrizione con accertamento di responsabilità, la confisca delle aree oggetto di lottizzazione abusiva ma nei soli limiti di quelle direttamente interessate dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali: Corte di cassazione, Sezione terza penale, 17 settembre 2019, n 38484, rv 273222; Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 30 aprile 2020, n. 13539, rv 278870), evenienza che, come accennato, non si è verificata nella fattispecie che ora interessa. Né l'affermazione dei principi che precedono può apparire contrastata da altra, precedente, sentenza della Corte nella quale si legge che "attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo previsto dall'art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001 4(...) quest'ultima, in ipotesi di assoluzione dal reato edilizio per applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., conseguirebbe comunque, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti l'(Corte di cassazione, Sezione III penale 21 dicembre 2017, n. 57118, n.m.), infatti la analisi della motivazione della sentenza in questione evidenzia inequivocabilemente il dato che nella occasione ciò che la Corte voleva intendere non è che, anche in caso di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. per reato edilizio, sia consentito all'organo giudicante di adottare la statuizione in tema di demolizione della opera abusiva, ma che, alla perdurante mancanza della conformità alla normativa di carattere edilizio ed urbanistico che scaturisce anche dalla sentenza di proscioglimento in discorso, consegue l'applicazione, in ipotesi doverosa, della sanzione amministrativa accessoria dell'ordine di demolizione, la cui adozione non è, però, più rientrante fra le attribuzioni della Autorità giudiziaria, come eccezionalmente si verifica in caso di provvedimento di condanna (od altro ad esso equiparato - tale, come già detto, non essendo indubbiamente il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.), spettando essa, secondo l'ordinario riparto delle competenze fra gli organi dello Stato, al Comune, questo essendo l'ente cui è demandata in via generale la cura amministrativa dell'interesse pubblico al corretto sfruttamento del territorio (si veda, infatti, nel senso esposto la citata sentenza: Corte di cassazione, Sezione III penale 21 dicembre 2017, n. 57118, n.m., al punto 8 del "[OSCURATO:PERSONA] in diritto"). Nello stesso senso, d'altra parte, si veda pure nella materia - anch'essa caratterizzata dalla possibilità per il giudice penale di applicare eccezionalmente sanzioni amministrative in occasione della pronunzia della sentenza di condanna - della guida in istato di alterazione per effetto della assunzione di sostanze stupefacenti ovvero alcoliche, quanto ebbe di recente ad affermare questa Corte allorché rilevò che l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto preclude l'applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo la stessa rimessa al Prefetto, in qualità di competente Autorità amministrativa (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 novembre 2025, n. 36917, rv 288793; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 ottobre 2024, n. 37118, rv 287066; apparendo, in tale specifica materia, così superato l'opposto orientamento rappresentato da: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 novembre 2015, n. 44132, rv 264830). 5Stanti le ragioni dell'accoglimento del ricorso, esulanti rispetto alla esclusiva posizione dell'attuale ricorrente, gli effetti dell'annullamento debbono operare anche in relazione alla posizione di D'[OSCURATO:PERSONA], sebbene questi non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza censurata, giusta la previsione di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Infondato è, invece, il profilo della impugnazione con la quale si invoca la valenza del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. anche in relazione alla esclusione del diritto della parte civile a vedersi ristorare il danno civile subito per effetto del fatto commesso ed a vedersi rimborsate le spese affrontate per l'esercizio della azione civile nel processo penale. Questa Corte ha, infatti, rilevato - con decisione che, oltre ad essere perfettamente pertinente al presente caso è, altresì, ora convintamente condivisa da questo Collegio - che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è tenuto a pronunziarsi sulla domanda di restituzione o di risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Corte di cassazione, 15 dicembre 2023, n. 50235, rv 285671); cosa questa che la Corte territoriale ha esattamente fatto, rilevando che, sebbene non fossero tali da giustificare la risposta punitiva dello Stato, le condotte dei due imputati erano idonee a legittimare la istanza risarcitoria avanzata dal Comune costituitosi parte civile. Sotto il descritto secondo profilo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. PQ P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni LIBERATI) 6
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