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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45617/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla requisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia, all'esito dell'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 17 settembre 2021 del Tribunale di Verona, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena principale e rideterminato in anni tre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Il Tribunale aveva assolto il Lanza, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie del viz o di motivazione - ha rappresentato che la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche; tuttavia, erroneamente le ha bilanciate (con giudizio di equivalenza) con l'unica aggravante in contestazione, ossia l'aver commesso più fatti di bancarotta, erroneamente ritenuta nonostante il Tribunale avesse condannato l'imputato solo per bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendolo dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale; e la motivazione della sentenza impugnata - che ha determinato la pena principale in tre anni di reclusione - non consentirebbe di comprendere il percorso logico seguito dalla Corte distrettuale al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

1. Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del solo delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ragion per cui correttamente non aveva fatto applicazione della contestata circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.

Di conseguenza, la Corte di appello - nel riconoscere le attenuanti generiche - non avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento che, in ragione della ritenuta equivalenza, depone nel senso che nella specie sia stata applicata la pena prevista per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, cit. nella misura minima di tre anni, senza compiere la prescritta riduzione ex art. 63, comma 1, cod. pen., ricorrendo pertanto una violazione della legge penale.

Ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e alla determinazione della pena principale, con rinvio perché abbia luogo il relativo apprezzamento di merito, atteso che le argomentazioni svolte nella sentenza medesima e i dati in essa esposti non consentono a questa Corte di provvedere sul punto (ex art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. peri.) senza la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01; Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01).

Non vi è luogo a ridurre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari (determinata in tre anni dalla Corte di merito) che non sono state oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia limitatamente al trattamento sanzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla requisitoria in atti e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Venezia, all'esito dell'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 17 settembre 2021 del Tribunale di Verona, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena principale e rideterminato in anni tre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il Tribunale aveva assolto il Lanza, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - sub specie del viz o di motivazione - ha rappresentato che la Corte territoriale, in accoglimento dell'appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche; tuttavia, erroneamente le ha bilanciate (con giudizio di equivalenza) con l'unica aggravante in contestazione, ossia l'aver commesso più fatti di bancarotta, erroneamente ritenuta nonostante il Tribunale avesse condannato l'imputato solo per bancarotta fraudolenta per distrazione, assolvendolo dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale; e la motivazione della sentenza impugnata - che ha determinato la pena principale in tre anni di reclusione - non consentirebbe di comprendere il percorso logico seguito dalla Corte distrettuale al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 1. Il Tribunale aveva ritenuto l'imputato responsabile del solo delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, ragion per cui correttamente non aveva fatto applicazione della contestata circostanza di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. Di conseguenza, la Corte di appello - nel riconoscere le attenuanti generiche - non avrebbe dovuto procedere al giudizio di bilanciamento che, in ragione della ritenuta equivalenza, depone nel senso che nella specie sia stata applicata la pena prevista per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, cit. nella misura minima di tre anni, senza compiere la prescritta riduzione ex art. 63, comma 1, cod. pen., ricorrendo pertanto una violazione della legge penale. Ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze e alla determinazione della pena principale, con rinvio perché abbia luogo il relativo apprezzamento di merito, atteso che le argomentazioni svolte nella sentenza medesima e i dati in essa esposti non consentono a questa Corte di provvedere sul punto (ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. peri.) senza la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (cfr. Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01; Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01). Non vi è luogo a ridurre la durata delle sanzioni accessorie fallimentari (determinata in tre anni dalla Corte di merito) che non sono state oggetto di impugnazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia limitatamente al trattamento sanzio