CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 14163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1618/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 , presso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso il proprio ufficio di rappresentanza, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata all’atto di costituzione in sostituzione del 30 marzo 2023 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2937/2019 depositata il29/5/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Benevento la Regione [OSCURATO:PERSONA] onde veder annullato il decreto dirigenziale n. 110/2009 con cui era stato revocato il contributo concesso per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti e, conseguentemente, erano stati disposti la ripetizione della somma già erogata (pari a € 1.326.080) e il disimpegno dell’importo residuo del finanziamento (ammontante a € 339.020). Il tribunale, con sentenza n. 2799/2016, rigettava tale domanda, essendo emersa l’inosservanza dell’art. 1.8.3. del bando (perché le singole macrovoci di spesa nel loro complesso risultavano essere superiori alla soglia del 20% stabilita), e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], condannava la società attrice alla restituzione in favore dell’amministrazione regionale di € 1.326.080. 2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., negava che la domanda riconvenzionale della Regione avesse illegittimamente ampliato il thema decidendum, dato che l’amministrazione aveva già contestato – con la nota n. 709055 del 5 agosto 2009 richiamata all’interno del decreto dirigenziale - violazioni del bando suscettibili di tradursi nella revoca del beneficio. Riteneva, inoltre, che il bando di concessione del finanziamento, alla luce di un’interpretazione sistematica complessiva delle sue clausole, prevedesse la possibilità di disporre la revoca delle agevolazioni in caso di insussistenza delle condizioni previste, fra le quali rientrava l’inammissibilità di una variazione delle singole macrovoci di spesa in misura superiore al 20%, accertata nel corso del giudizio di primo grado. Aggiungeva che questo limite proporzionale aveva natura inderogabile, cosicché la sua violazione costituiva una grave e intollerabile deviazione del comportamento del beneficiario del contributo dalle finalità e dagli obiettivi perseguiti dal finanziamentopubblico. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 29 maggio 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la “violazione e falsa applicazione dei punti 1.8.3 e 1.17 del bando, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, poiché la Corte di merito avrebbe posto a fondamento della statuizione di rigetto dell’impugnazione un profilo (quello della presunta violazione del punto 1.8.3 del bando pubblico) di cui non v’era alcuna traccia all’interno del decreto dirigenziale di revoca, quando invece la tipicità e la tassatività delle motivazioni di revoca predefiniscono e circoscrivono il thema decidendumdel giudizio volto alla contestazione del provvedimento amministrativo, senza alcuna possibilità di integrazione postuma. 5. Il motivo è inammissibile. Il decreto dirigenziale con cui è stata bandita una procedura selettiva pubblica per la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti è stato emanato - per indicazione della stessa odierna ricorrente - in attuazione del piano operativo regionale 2000 – 2006 per l’utilizzo di fondi comunitari. Si tratta, quindi, di un atto amministrativo unilaterale che non può costituire oggetto di un motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge e in riferimento al quale può essere denunciata per cassazione, al più, la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali (v. Cass. 16612/2008, Cass. 8974/2008, Cass. 8296/2006). Il che rende superfluo aggiungere che se il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione di diritto soggettivo relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi, questo comporta non solo l'attribuzione al giudice ordinario della competenza a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge, ma anche che l'oggetto del giudizio riguardi la sussistenza o meno del diritto a ottenere o trattenere il finanziamento e non sia limitato alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo di revoca impugnato (Cass. 23657/2021). 6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del punto 1.8.3 del bando, anche in combinato disposto con il punto 1.17 del medesimo bando. Violazione di legge: art. 1456 c.c.; art. 1455 c.c.; artt. 1362, 1363, 1364, 1365 e 1366 c.c.. Violazione e falsa applicazione del punto 1.17 del bando in relazione all'art. 360 comma 1 punto 3, c.p.c.”, sostiene che la variazione delle spese di progetto non costituiva ex se motivo di revoca del contributo, in quanto la fattispecie di cui al punto 1.8.3 del bando non era inclusa fra le ipotesi, tipiche e tassative, elencate al punto 1.17 del medesimo bando. Sarebbe parimenti erronea – in tesi di parte ricorrente – la valutazione di gravità dell’inadempimento contestato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione alle prescrizioni di cui al punto 1.8.3 del bando, poichè lo scostamento complessivo del 25,06% rispetto alle macrovoci di spesa non integrava una variazione sostanziale e grave del progetto ammesso al beneficio finanziario. 7. Il motivo è inammissibile. Richiamato, per brevità, quanto detto in precedenza in ordine al fatto che un atto amministrativo unilaterale non può costituire oggetto di un motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, va poi ricordato che le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 cod. civ., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto (Cass. 9127/2015). E proprio in applicazione di questo criterio, previsto all’art. 1363 cod. civ., la Corte di merito ha ritenuto che l’art. 1.8.3 del bando (secondo cui “in ogni caso non saranno accettate variazione superiori al 20% tra le singole macrovoci di spesa”) dovesse essere letto in combinato disposto con gli artt. 1.16 e 1.17 (laddove la lettera b di quest’ultimo abilitava la Regione a provvedere alla revoca delle agevolazioni concesse quando “i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Bando”). I giudici distrettuali hanno poi ritenuto –in applicazione del criterio letterale previsto dall’art. 1362 cod. civ. - ch e quest’ultima disposizione del bando, “collocata peraltro dopo la previsione che consentiva “le variazioni alle spese per investimenti .. solo se non abbiano alterato le caratteristiche essenziali del progetto approvato” esprimesse “in termini di evidente chiarezza la natura inderogabile del limite proporzionale”. Un simile risultato interpretativo, appartenente all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, non può essere sindacato in questa sede (sostenendo, da un lato, che la clausola 1.17, lett. b, era talmente generica da integrare una clausola di stile, dall’altro che la stessa comunque non escludesse una valutazione della gravità dell’inadempimento), dove è possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, mentre risulta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass.2465/2015, Cass. 10891/2016). 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par