CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 15342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, è soltanto la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato che determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento nel caso di legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore (cfr. Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G. Rv. 282400), mentre laddove si proceda con rito cartolare in difetto di richiesta di trattazione orale, non essendo prevista l'udienza partecipata, non può certo addursi un impedimento di parte che imponga il rinvio della decisione, essendo tale istituto indefettibilmente associato ad un'udienza a cui si abbia diritto a partecipare (cfr. art. 420 ter cod. proc. pen.); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta l'ipotesi della detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale, è meramente riproduttivo di doglianze già analizzate e disattese con motivazione non illogica e corretti argomenti giuridici dal giudice d'appello, avendo questi argomentato le ragioni che inducevano a ritenere la detenzione a fini di spaccio (pagg. 6-8), sollecitandosi inammissibilmente questa Corte ad una rivalutazione delle fonti probatorie, ciò che è estraneo al giudizio di legittimità; Rilevato che, per analoghe ragioni, è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, avendo la sentenza (pagg. 9-11) diffusamente e non illogicamente argomentato circa la congruità del trattamento sanzionatorio, sia per la determinazione della pena base, sia per l'aumento a titolo di continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ATO