CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17106-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] BIANCHI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unico figlio ed unico erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in Via M. Battistini 94/A, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MATTEI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] RUSSO; - controricorrente - 2e,2 L •s)24- Avverso la sentenza n. 20014/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 20014/20, del 7 gennaio 2020, del Tribunale di Bologna, che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta, volta a far valere "nullità ed inesistenza dell'atto di pignoramento presso terzo", compiuto da [OSCURATO:PERSONA], per asserito "difetto di ius postulandi" in capo al difensore del medesimo. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di avere ricevuto, in data 17 ottobre 2018, la notifica di un atto di precetto, sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale (costituito da un'ordinanza di condanna, a definizione di un giudizio di reclamo ex artt. 669-terdecies e 700 cod. proc. civ.), con cui gli veniva intimato, da parte di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma complessiva pari ad C 9.553,88, quale refusione delle spese di lite. Essendo il predetto creditore esecutante deceduto in data 27 ottobre 2018, il Rosi - in data 5 dicembre 2018 - riceveva la notifica di atto di pignoramento presso terzi, recante a margine un nuovo mandato defensionale, sottoscritto dall'unico figlio ed erede del "de cuius", [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il detto pignoramento il Rosi proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. cív., eccependo - come detto - "nullità ed inesistenza dell'atto di pignoramento presso terzo per difetto di ius postulandi", sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse notificato un nuovo atto di precetto, ma proseguito l'esecuzione forzata iniziata dal defunto padre, la cui morte aveva determinato il venire meno del mandato conferito con l'unico atto di precetto notificato. Costituitosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], sospesa la procedura esecutiva, all'esito della riassunzione operata dall'opponente del giudizio nel merito, l'opposizione veniva rigettata, con condanna dell'opponente all'integrale pagamento delle spese di lite. 3. Avverso la sentenza del Tribunale felsineo ha proposto ricorso per cassazione il Rosi, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione del principio di ultrattività del mandato alle liti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, 83 e 300 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 1722, comma 1, n. 4), cod. civ. Ribadisce il ricorrente la necessità che l'erede del creditore provvedesse a notificargli un nuovo atto di precetto, dal momento che l'efficacia del precedente sarebbe venuta meno in ragione della sopravvenuta estinzione del mandato, per morte del mandante (si richiama, sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2016, n. 8959). 3.2. Con il secondo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo del giudizio. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni", idonee a giustificare la compensazione delle spese - pronunciata dal giudice dell'esecuzione - relative al procedimento di sospensione dell'esecuzione, sebbene conclusosi favorevolmente ad esso Rosi. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Franceschini per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. [OSCURATO:PERSONA] 5. In relazione al presente ricorso questa Corte deve pronunciarsi a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 5.1. Infatti, risulta pregiudiziale, rispetto all'esame dei motivi di impugnazione (e, in particolare, alla verifica dell'esattezza, o meno, del riferimento alla pronuncia con cui questa Corte - si tratta di Cass. Sez. 3, sent. 5 maggio 2016, n. 8959 - ha escluso l'operatività, nel processo esecutivo, del principio dell'ultrattività del mandato conferito dalla parte deceduta, principio enunciato limitatamente al caso di mandato conferito per il processo di cognizione, con morte del mandante che abbia preceduto la notifica del precetto, su tale presupposto, pertanto, essendosi affermando che "è nullo il precetto intimato sulla base della procura rilasciata dalla parte deceduta ed è nullo l'atto dì pignoramento notificato in forza della medesima procura"), il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Deve, invero, rilevarsi "ex officio", che i terzi pignorati - ossia, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - non sono state parti delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata o dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, né sono state evocate in questa fase di legittimità, come risulta dall'assenza della relativa relata di notificazione del ricorso nei loro riguardi. In adesione, pertanto, alla più recente - ma ormai costante - giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che "in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato". A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di soggetti, i terzi pignorati, che avrebbero dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado, e quindi al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con le dette società terze pignorate, illegittimamente pretermesse nei gradi di merito. Il Tribunale felsineo, inoltre, provvederà sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti e, in ogni caso, del suo esito complessivo. PQM La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato per ch2 , la decisione del merito, oltrer-per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito di