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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06000/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 11/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Con successiva memoria depositata in cancelleria il difensore di ufficio del Giordano insisteva nell'accoglimento dei motivi rappresentando come errata dovesse ritenersi la conclusione della corte di appello nella parte in cui aveva ritenuto provato il concorso del ricorrente nei fatti di reato; in particolare si lamentava che non poteva ritenersi integrato il concorso nel riciclaggio sotto il profilo della consapevolezza di operare al fine di occultare l'origine illecita del mezzo.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

E la memoria successivamente depositata dal difensore non vale a sanare il vizio originario del ricorso proposto dall'imputato personalmente soggetto non legittimato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il C nsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 11/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con successiva memoria depositata in cancelleria il difensore di ufficio del Giordano insisteva nell'accoglimento dei motivi rappresentando come errata dovesse ritenersi la conclusione della corte di appello nella parte in cui aveva ritenuto provato il concorso del ricorrente nei fatti di reato; in particolare si lamentava che non poteva ritenersi integrato il concorso nel riciclaggio sotto il profilo della consapevolezza di operare al fine di occultare l'origine illecita del mezzo. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. E la memoria successivamente depositata dal difensore non vale a sanare il vizio originario del ricorso proposto dall'imputato personalmente soggetto non legittimato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C nsi
Sentenza Cassazione n. 06000/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris