CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 22483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la qualificazione del ricorso in appelloe la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Teramo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di truffa aggravata ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale assoltol’imputato pur in presenza di elementi che ne avrebbero attestato la responsabilità, comel’indicazione della propria utenza telefonica e la titolarità del conto corrente ove la vittimadella truffa on line aveva effettuato il pagamento.La motivazione sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto nonprovata la disponibilità del bene venduto da parte del ricorrente.Si dà atto che nell’interesse dell’imputato è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.Il Tribunale, a fg. 4 della sentenza impugnata, ha escluso, oltre ogni ragionevole dubbio,la sussistenza degli artifici e raggiri quali elementi costitutivi del reato di truffa, avendocongruamente spiegato – con argomenti tratti dal merito del giudizio, non più rivedibile edavuto riguardo alle dichiarazioni della persona offesa – la ragione per la quale non potevaritenersi provata la mancanza di disponibilità del bene in capo al ricorrente che lo avevaposto in vendita, avendone questi provato il possesso tramite fotografie e con lacomunicazione del codice IMEI, sicché alla mancata consegna del telefono cellulare potevaRispetto a queste precisazioni, il ricorrente, per un verso, adduce la circostanza, peraltropriva di riferimento a dati processuali, della falsità del codice identificativo IMEIcomunicato, senza, tuttavia, confrontarsi con i rilievi della sentenza impugnata circa lamancanza, nel caso di specie, di elementi indizianti della truffa, quali, tra gli altri, lacancellazione dell’account; per altro verso, deduce, in modo del tutto assertivo, chel’imputato si era procurato la foto su internet o in altro modo.Il ricorso, pertanto, attinge al merito del giudizio con affermazioni apodittiche non in gradodi inficiare la tenuta logica della decisione, né di individuare una violazione di legge.Nel che, l’inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]