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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 27479/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29277-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29277/2020 Cron.

Rep.

Ud. 12/07/2023 CC 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 360/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 1366/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla società in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato respinto il ricorso, spiegato contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all’annullamento di plurimi avvisi di addebito e cartelle esattoriali, impugnando gli estratti di ruolo richiesti in data 1/4/2019 e assumendo di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in esse indicati;

2. avverso la sentenza d’appel lo ha proposto ricorso in cassazione la società, con sei motivi; hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria; l’Agenzia si è costituita senza spiegare attività difensiva; all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA]

1. parte ricorrente deduce omesso esame del disconoscimento delle sottoscrizioni sulle fotocopie e mancato procedimento di verificazione, omessa pronuncia in relazione alla medesima questione, violazione degli artt.2702 c.c. e 214-216 c.p.c., omessa pronuncia sulla nullità delle notifiche, mancata prova di alcune notifiche, violazione dell’art. 2944 c.p.c.;

2. il ricorso è inammissibile, per i motivi espressi dalla pronuncia di questa Corte n. 16269/2023, cui il Collegio intende dare continuità e che qui si richiamano;

3. è preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, in concreto carente, con assorbimento di ogni altra questione;4. nelle more del giudizio, infat ti, è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all’art. 3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”;

5. la norma in questione ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata; il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;

6. sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza nr. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; b) in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;

7. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso, relativo ad un’azione che, alla stregua dell’indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire; parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa;

8. l’esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità; quest’ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., nr. 21691 del 2016, punto 16);

9. quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensarle integralmente; ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29277-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29277/2020 Cron. Rep. Ud. 12/07/2023 CC 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 360/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2020 R.G.N. 1366/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla società in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato respinto il ricorso, spiegato contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all’annullamento di plurimi avvisi di addebito e cartelle esattoriali, impugnando gli estratti di ruolo richiesti in data 1/4/2019 e assumendo di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in esse indicati; 2. avverso la sentenza d’appel lo ha proposto ricorso in cassazione la società, con sei motivi; hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria; l’Agenzia si è costituita senza spiegare attività difensiva; all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente deduce omesso esame del disconoscimento delle sottoscrizioni sulle fotocopie e mancato procedimento di verificazione, omessa pronuncia in relazione alla medesima questione, violazione degli artt.2702 c.c. e 214-216 c.p.c., omessa pronuncia sulla nullità delle notifiche, mancata prova di alcune notifiche, violazione dell’art. 2944 c.p.c.; 2. il ricorso è inammissibile, per i motivi espressi dalla pronuncia di questa Corte n. 16269/2023, cui il Collegio intende dare continuità e che qui si richiamano; 3. è preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, in concreto carente, con assorbimento di ogni altra questione;4. nelle more del giudizio, infat ti, è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all’art. 3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; 5. la norma in questione ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata; il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici; 6. sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza nr. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediatarispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; b) in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; 7. osserva la Corte che, in base ai principi esposti, riferibili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso, relativo ad un’azione che, alla stregua dell’indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire; parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineati dalla nuova normativa; 8. l’esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità; quest’ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., nr. 21691 del 2016, punto 16); 9. quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensarle integralmente; ricorrono, invece, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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