CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 41863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/t'ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso straordinario avverso la sentenza emessa in data 18/10/2022 dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione, lamentando la ricorrenza dell'errore di fatto. Il predetto imputato era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito dei reati di cui ai capi: A) ex artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver fatto emettere a più società ed imprese individuali fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., provvedendo a far registrare tali fatture nella contabilità della società ed inducendo così la stessa ad indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Iva per l'anno 2013 elementi passivi fittizi per un totale di euro 5.435.400 ed Iva per C 1.141.430 (in Piacenza sino al 30 settembre 2014); B) ex artt. 81, 640 e 61 n. 7 cod. pen. perché con artifizi e raggiri consistiti nel fare emettere alle società di cui al capo A) fatture per operazioni inesistenti per gli importi predetti, nel far registrare tali fatture nella contabilità della società e nell'indurre la stessa a provvedere al loro pagamento, facendo così credere agli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. che si trattasse di un normale pagamento per costi effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'attività di impresa, procurava a sé un ingiusto profitto non inferiore ad euro 6.576.000 (in Piacenza, Gariga di Podenzano ed altri luoghi fino al dicembre 2013). La Sezione Terza della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 aprile 2021, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica per l'anno 2013, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna; ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quanto al reato di truffa (capo B della rubrica. In motivazione la Corte di Cassazione ha precisato che non risultavano "dedotti specifici motivi sul reato di cui al capo B), relativo all'anno 2013, per cui è intervenuta la condanna. Pertanto, poiché l'annullamento con rinvio concerne solo il capo A), per l'anno 2013, ex art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di cui al capo B) per l'anno 2013". 2. Il ricorrente lamenta di avere, nella udienza svoltasi innanzi alla Corte di Cassazione, posto la questione riguardante l'intervenuta estinzione oer prescrizione del reato di truffa, richiesta non riportata nel verbale di udienza. La Corte di Cassazione ha omesso di considerare il profilo della intervenuta prescrizione del reato; a tanto avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. anche in mancanza della richiesta di parte. La Corte di cassazione, ha più volte affermato che integra errore materiale che legittima il ricorso straordinario la mancata rilevazione dell'avvenuta prescrizione del reato nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., insistendo nell'accoglimento della richiesta di revoca della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto molteplici profili. 2. L'atto di impugnazione, presentato in data 20 aprile 2023 davanti a questa Corte con deposito via PEC, non è sottoscritto digitalmente. Allo stato è vigente l'art. 24 del d.I.137/20, che, al comma 6-bis, recita:"fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". L'art. 6-sexies del decreto legge citato prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto, come nel caso in esame, non sia sottoscritto digitalmente. Per completezza argomentativa, è d'uopo rilevare come analoga previsione sia contemplata dall'art. 87 bis, comma 3, d.lgs 150/22, la cui entrata in vigore è differita al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023. Ivi è previsto che, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico deve essere sottoscritto digitalmente. 3. Le doglianze sono, ad ogni modo, manifestamente infondate nel merito. Occorre premettere come l'errore verificatosi nel giudizio di legittimità, da farsi valere attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., sia solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso.Tale errore deve avere inciso sul processo formativo della volontà, che viene viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali. Pertanto, l'errore di fatto è quello che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sezioni Unite, 27 marzo 2002, Basile). Egualmente non deducibile con il ricorso straordinario è l'errore di diritto (cfr. Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193:"L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali"). 4. La Sezione Terza della Corte di Cassazione, nella parte in fatto ha riportato le doglianze elevate dalla difesa anche con riferimento al capo B) della rubrica, ritenendo poi, nella parte in diritto (ultima pagina della sentenza), che i motivi dedotti non fossero specifici. E' stata dunque espressa una valutazione sulla questione posta dalla difesa, da cui è dipesa la decisione di ritenere che si fosse formato un giudicato parziale con riferimento al reato sub capo B) della rubrica. La decisione assunta sul punto non è riconducibile all'errore percettivo, non essendo sfuggito alla considerazione della Corte di Cassazione la questione in ordine alla prescrizione del reato. Deve aggiungersi come il motivo di ricorso proposto in questa sede sia stato posto in termini del tutto generici. Questa Corte ha avuto modo di precisare che. ove si invochi la prescrizione del reato in sede di ricorso straordinario non rilevata ex officio nel giudizio di legittimità, il ricorrente deve fornire compiuta rappresentazione della sequela procedimentale, illustrando con precisione gli elementi dai quali è possibile inferire l'intervenuta prescrizione del reato (cfr. Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, Rv. 280735: "È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario per cassazione, presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, la cui definizione deve presentarsi di chiara evidenza per configurare l'errore di percezione denunciato). 5. Segue alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell