CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16533/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to !a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/5/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso; esaminata la memoria scritta del difensore dell'imputato che si è riportato alle conclusioni di cui a: ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appelo di Roma, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della medesima città che ha condannato l'imputato, n.q. di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 15 luglio 2014, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto, al fine di ottenere un ingiusto profitto e di recare danno ai creditori, un gommone di marca Shadow 820, risultante dai libri contabili come appartenente alla fallita e non rinvenuto dal curatore. 2. Ricorre l'imputato articolando due motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte distrettuale, nel ritenere non provata la legittima alienazione del gommone e la destinazione del corrispettivo pattuito, ha fornito una risposta incompleta alle decisive doglianze fatte valere con il ricorso in appello concernerti l'erronea e carente valutazione della documentazione contabile e della relazione del consulente tecnico nominato dalla difesa, valutati in entrambi i gradi di giudizio, più che sufficienti per escludere la condotta distrattiva in relazione agli altri beni indicati nell'imputazione. Espone che il gommone in contestazione era stato venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di C 66.000,00 e che l'acquirente aveva versato una caparra di circa C 5.000,00, mentre la somma residua era stata compensata dall'alienate con un proprio debito verso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che l'operazione di compensazione, ritenuta non provata dai giudici di merito, era stata annotata nel libro-giornale ed era stata confermata dai testi e, in particolare dal consulente tecnico incaricato dalla difesa che aveva ricostruito, in sede dibattimentale, i termini di detta operazione. 2.2. Con il secondc motivo deduce l'erronea applicazione della legge fallimentare con precipuo riferimento agli artt. 216 e 223 per avere i giudici di merito, in assenza di una chiara informazione degli elementi probatori assunti, ignorato le affermazioni dell'imputato che, in sede di esame, aveva riferito puntualmente i termini dell'operazione di compensazione che avevano comportato l'estinzione di un debito rilevante nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudici di merito, dunque, avrebbero disatteso il principio , più volte affermato da questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), secondo cui se è vero che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, in ogni caso non può essere 51) ignorata , da parte del giudice, l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità az:endali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi sono inammissibili e possono essere trattati congiuntamente. 1.2. Il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione della legge penale, ma, nello sviluppare il primo motivo di ricorso, deduce in sostanza il travisamento della prova poiché a suo giudizio le risultanze istruttorie consentirebbero di ritenere provata la vendita del gommone alla società [OSCURATO:SOCIETA]. per la cifra di euro 66.000, con incasso di una caparra di 5.000,00 euro e la cessione del credito residuo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con la quale la fallita intratteneva rapporti commerciali, al fine di estinguere un proprio debito precedente. Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, da leggersi unitariamente a quella di cui al primo grado a cui si salda per formare un unicum inscindibile avendo entrambi i giudici adottato nell'esame della questione criteri omogenei e simili regole di giudizio, non è contraddittoria né illogica. Sostengono infatti concordemente entrambi i giudici di merito che l'operazione commerciale riferita dall'imputato non è provata e ciò in quanto: l'esistenza del debito verso la [OSCURATO:PERSONA] non è dimostrata poiché non è stato depositato nulla circa la pregressa e consistente esposizione della fallita e che anche il consulente non ha accertato l'esistenza di tale debito, essendosi limitato a dichiarare di avere constatato che al curatore erano stati consegnati anche ai registri delle fatture degli anni precedenti; l'annotazione, nei libri contabili, delle operazioni di vendita e di compensazione non costituisce prova del fatto che tali operazioni siano realmente avvenute in quanto tale prova deve essere ricavata dalla documentazione reperita e dalle prove assunte nel dibattimento; il documento del 15 maggio 2014, prodotto dalla difesa, intitolato "Dichiarazione di compensazione" è sottoscritto dal venditore e dall'acquirente, ma non dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto risulta dal testo dell'atto, era parte dell'accordo per cui tale documento non ha alcun valore giurid;co e non costituisce prova dell'avvenuto accordo tra le parti; la dichiarazione sottoscritta dal liquidatore della Nautica del 23 Febbraio 2017, ossia ben tre , po la conclusione dell'accordo, è priva di alcun riferimento alla specifica situazione e l'amministratore della Nautica, tale Piras, in ogni caso non risulta abbia sottoscritto alcuna dichiarazione con riferimento specifico a quell'episodio; l'ex amministratore della Nautica, [OSCURATO:PERSONA], non ha fornito elementi per la ricostruzione della vicenda inerente alla compensazione e all'esistenza dei crediti verso la fallita, maturati durante il periodo in cui era amministratore, essendosi limitato solo a generiche affermazioni prive di alcun riferimento concreto nonostante l'importo del debito fosse piuttosto rilevante; l'acquisto del gommone da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. appare piuttosto insolito in quanto la società è operante nel settore della consulenza per aziende e, in ogni caso, non è rappresentata. Rileva, infine, il giudice distrettuale, che la copia della scrittura del 15 maggio 2004, prodotta dalla difesa solo all'ultima udienza, lascia piuttosto perplessi non solo per la tardività della produzione, ma anche perché la firma del Piras è apparsa palesemente diversa da quella riprodotta sul documento del 23 febbraio 2017, sottoscritto da Piras alla presenza dell'imputato. Siffatta motivazione non evidenzia né carenza né illogicità o contraddittorietà percepibili ictu °cui/ e risultano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento dei giudici di merito. Ove si abbia invece riguardo al vizio del travisamento della prova, sostanzialmente lamentato nel ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente non considera che nel giudizio di legittimità sono precluse al giudice la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di nuovi e differenti parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv 265482) . In ogni caso, allorché si deduce il vizio del travisamento della prova, la parte deve riportare nella sua integralità la prova che si ritiene essere stata travisata e non può offrire al giudice di legittimità frammenti delle risultanze istruttorie, estrapolare brani delle deposizioni dei testi o della relazione del consulente, giacché così facendo viene impedito a questa Corte di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto. Ciò non è accaduto nella vicenda che qui ci occupa e, pertanto, il motivo di ricorso non può che considerarsi inammissibile. 1.3. Al pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Ed invero del tutto improprio è i richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 19896 del 7/3/2014, Ranon, Rv. 259848,) secondo cui «il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti», in quanto, come precisato nella sentenza "Costantino", «le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte» e di tale specificità e persuasività, alla luce di quanto in modo convincente evidenziato dai giudici di merito, non vi è traccia nelle affermazioni dell'imputato che non possono quindi valere per superare la prova della distrazione. E' consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). 5. Atteso l'esito del giudizio il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammisslile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma