CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2650/2021Numero sezionale 2209/2026Numero di raccolta generale 12357/2026Data pubblicazione 03/05/2026BRIANO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Pie-monte n. 677/4/20 depositata in data 13 novembre 2020 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con sentenza della Commissione tributaria del Piemonte n. 677/4/20veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti n. 89/2/2019con la quale era stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva dellaTRADING [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e veniva respinto il ricorso di LucaWalter Briano, in proprio e quale amministratore di fatto della societàavverso l’avviso di intimazione di pagamento n. T7LIPPN00143.2. Tale atto veniva emesso per la riscossione parziale ex art.68 d.lgs.n.546/92 del credito erariale, e traeva origine dall’avviso di accerta-mento n. T7L032F00224 emesso per II.DD., IVA e sanzioni relativa-mente al periodo di imposta 2011 sia nei confronti della società TRA-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sia dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio equale amministratore di fatto della società, sia di [OSCURATO:PERSONA].3. A conclusione di una verifica fiscale eseguita nei confronti della so-cietà, svolgente l’attività di commercio all’ingrosso di vetreria e cristal-leria e conclusasi con p.v.c., risultava che in data 23.11.2011 l’ammi-nistratore [OSCURATO:PERSONA] vendeva la quota societaria ad Andrea DionigiNumero registro generale 2650/2021Numero sezionale 2209/2026Numero di raccolta generale 12357/2026Data pubblicazione 03/05/2026al prezzo di euro 2.000, ritenuto dall’Agenzia irrisorio in considerazionedel fatto che la società possedeva rimanenze di magazzini per oltre235.746,35 euro e ricavi risultanti dalle scritture contabili pari ad oltreeuro 3.732.724,30 e costi pari ad oltre euro 3.571.096,62. Dopo lacessione la società non effettuava più operazioni e non veniva presen-tata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, né venivano istituitele scritture di magazzino; inoltre, il nuovo amministratore risultava ir-reperibile e la sede della società era ritenuta fittizia.4. Si legge alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata che il giudice diprime cure riteneva che «l’impugnazione dell’intimazione di pagamentoproposta da [OSCURATO:PERSONA] quale ex amministratore unico dellasocietà doveva essere respinta per carenza di legittimazione attiva, es-sendo proposta con la spendita del nome sociale e, quindi, da un sog-getto che non è destinatario dell’atto impugnato. Per contro i primigiudici hanno ritenuto la sussistenza della legittimazione in proprio diBriano [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’atto stesso, trattandosi di impu-gnazione ammissibile poiché non risulta notificato a Briano WalterLuca, in proprio, l’avviso di accertamento di cui sopra, circostanza ec-cepita dal ricorrente senza che parte convenuta abbia dimostrato ilcontrario. Con la conseguenza che il semplice esame letterale dell’av-viso di accertamento rende evidente la sua nullità nell’individuazionedel debito tributario da cui l’odierna intimazione di pagamento trar-rebbe origine. I primi giudici hanno evidenziato, infatti, che a pagina29 dell’avviso di accertamento si legge che la pretesa tributaria neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale soggetto coobbligatoresponsabile in solido al pagamento delle somme dovute in base altitolo esecutivo, è quantificata nella misura e nelle forme previste dallanorma civilistica e tributaria, quantificazione all’evidenza del tutto in-determinata».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2650/2021Numero sezionale 2209/2026Numero di raccolta generale 12357/2026Data pubblicazione 03/05/20265. Contro tale decisione proponeva impugnazione l’Agenzia delle en-trate e il giudice d’appello riteneva che, quand’anche non inammissibileper carenza di interesse, trattandosi di appello su pronuncia favorevolea parte appellante, doveva essere confermata la sentenza di primogrado per carenza di legittimazione attiva in capo a Briano data l’as-senza nell’avviso di accertamento di alcun riferimento a lui personal-mente, essendo stato notificato nei confronti della società di cui Brianoera stato amministratore unico.6. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per Cassazionel’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi, cui replica il contribuentecon controricorso che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.civ..Considerato che:Dev’essere disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, relativoall’intimazione, per trattazione congiunta, oltre che con il ricorso rgn.19950/2020, relativo all’avviso di accertamento sottostante, con il ri-corso rgn 659/2026, connesso oggettivamente e soggettivamente. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio nuovo ruolo per trattazione congiunta con iricorsi rgnn. 19950/2020 e 659/2026.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti