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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11656/2026

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rilli Annamaria, DeLuca Angela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarellaLoredana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MazzoliClaudia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SbarraGiorgia, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], MichelangeliRiccardo, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv.Giovanna PassiatorecontroRoma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 36/2024 depositata il09/01/2024.Numero registro generale 16986/2024Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 11656/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della causa perconsentire il rinnovo della notifica alle parti ricorrenti personalmente;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le ricorrenti D’Angelo e Marcelli nonchél’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente.Rilevato che:1. con ordinanza interlocutoria n. 33019 del 2025 emessa all’esitodell’adunanza camerale fissata in data 20 novembre 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione inpubblica udienza, attesa la rilevanza della questione sollevata in particolarecon il primo motivo di ricorso;2. il difensore costituito originariamente per tutte le parti ricorrenti, Avv.[OSCURATO:PERSONA], risulta sospeso dall’esercizio della professioneforense;3. disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato comparsa di costituzione dinuovo difensore unicamente per le ricorrenti D’Angelo e Marcelli, comunqueeccependo la tardività della comunicazione ricevuta dalle proprie assistite echiedendo il rinvio dell’udienza a nuova data, con assegnazione dei terminidi cui all’art. 377 c.p.c. al fine di consentire la predisposizione della difesa.Ritenuto che:1. nel giudizio di cassazione la sospensione disciplinare dell’unico difensore(analogamente all’ipotesi di morte o cancellazione del difensore dall’albodegli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori) non comportal’interruzione del giudizio ma impone di rinviare il processo ad altra udienza,previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine diNumero registro generale 16986/2024Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 11656/2026Data pubblicazione 29/04/2026garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore,difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo iprincipi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità intermini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, fermo restandoche ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte enon provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno ipresupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondocomma, c.p.c. (in tal senso, già Cass. Sez.

U, 13/01/2006, n. 477; in sensoconforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107, e Cass. Sez.3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rilli Annamaria, DeLuca Angela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarellaLoredana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MazzoliClaudia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SbarraGiorgia, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], MichelangeliRiccardo, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv.Giovanna PassiatorecontroRoma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 36/2024 depositata il09/01/2024.Numero registro generale 16986/2024Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 11656/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMario Fresa, che ha chiesto disporsi il rinvio a nuovo ruolo della causa perconsentire il rinnovo della notifica alle parti ricorrenti personalmente;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le ricorrenti D’Angelo e Marcelli nonchél’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente.Rilevato che:1. con ordinanza interlocutoria n. 33019 del 2025 emessa all’esitodell’adunanza camerale fissata in data 20 novembre 2025 questa Corte hadisposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione inpubblica udienza, attesa la rilevanza della questione sollevata in particolarecon il primo motivo di ricorso;2. il difensore costituito originariamente per tutte le parti ricorrenti, Avv.[OSCURATO:PERSONA], risulta sospeso dall’esercizio della professioneforense;3. disposta la comunicazione della fissazione dell’udienza alle partipersonalmente, non si è reso possibile esitare l’adempimento positivamenteovvero nei tempi prescritti ai sensi dell’art. 377 c.p.c.;4. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato comparsa di costituzione dinuovo difensore unicamente per le ricorrenti D’Angelo e Marcelli, comunqueeccependo la tardività della comunicazione ricevuta dalle proprie assistite echiedendo il rinvio dell’udienza a nuova data, con assegnazione dei terminidi cui all’art. 377 c.p.c. al fine di consentire la predisposizione della difesa.Ritenuto che:1. nel giudizio di cassazione la sospensione disciplinare dell’unico difensore(analogamente all’ipotesi di morte o cancellazione del difensore dall’albodegli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori) non comportal’interruzione del giudizio ma impone di rinviare il processo ad altra udienza,previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine diNumero registro generale 16986/2024Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 11656/2026Data pubblicazione 29/04/2026garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore,difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo iprincipi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità intermini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, fermo restandoche ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte enon provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno ipresupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377, secondocomma, c.p.c. (in tal senso, già Cass. Sez. U, 13/01/2006, n. 477; in sensoconforme, più di recente, Cass. Sez. 3, 24/01/2023, n. 2107, e Cass. Sez.3, 28/04/2023, n. 11300); P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza previorinnovo della comunicazione alle parti ricorrenti difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteCaterina Marotta