CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23620/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Luca MELANDRI, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza n. 344/25 SIGE dep. il 16/3/2026 con cui la Corte d’appellodi Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, sciogliendo la riserva assunta in camera diconsiglio il 28/10/2025 sull’istanza d’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il difensore delMelandri chiedeva dichiararsi il bis in idem processuale e sostanziale tra le condanne inflittecon la sentenza del GUP di Firenze del 31/7/2014 e della Corte d’appello di Firenze n.172/2022 in relazione al periodo 1/1/2011-24/6/2011 giudicato e sanzionato in entrambe eper l’effetto rideterminare la pena da irrogare per il periodo 25/6/2011-12/2/2014 oggetto digiudizio con la seconda sentenza, ha:- dichiarato inammissibile l’istanza rilevando preliminarmente che la medesima istanza,sebbene contenuta in richiesta di revisione con uno spettro più ampio avverso la sentenzadella Corte d’appello di Firenze n. 172/2022, era stata già proposta nell’ambito del SIGE n.554/2024 e decisa con ordinanza del 1/10/2024 della Corte d’appello che ha ritenuto il rilievodel bis in idem completamente privo di fondamento (poiché la sentenza GUP di Firenze del31/7/2014 ha giudicato, tra le altre cose, un capo di imputazione per il reato p. e p. dall’art.416-bis cod. pen. contestato come “chiuso” fino al 24/6/2021 mentre la sentenza della Corted’appello si occupava di sempre di un reato associativo ma in un periodo successivo),ordinanza impugnata per cassazione dal Melandri con ricorso dichiarato inammissibile daquesta Corte (Sez. 7, n. 14619 del 16/1/2025, Melandri, non mass.);- in ogni caso respinto l’istanza nel merito ribadendo che dal raffronto delle dueimputazioni trattasi di due ipotesi delittuose che, al di là del titolo di reato (art. 416 cod. pen.),sono ben distinte sul piano ontologico, essendo diversi i soggetti che concorsero conMelandri, diverso il locus commissi delicti e diverso il tempus commissi delicti, di ciò –motiva la Corte – è consapevole lo stesso Melandri che nell’atto di appello non contesta il bisin idem ma chiede l’applicazione della continuazione; richiesta accolta dalla Corte d’appellodi Firenze con sentenza n. 172/2022 che ha riformato in parte qua la sentenza di primogrado che aveva escluso la continuazione, a dimostrazione della diversità delle fattispecie direato;Che il ricorso – col quale si deducono: violazione di legge e motivazione apparente inrelazione agli artt. 649, 545 lett. e) e 125 comma 3 cod. proc. pen., quest’ultimo conriferimento al parere favorevole emesso dal PG, ritenendosi che la richiesta di continuazioneimplica il riconoscimento della distinzione complessiva dei reati ma non risolve l’eventualeparziale sovrapposizione storico-temporale di una porzione già giudicata – è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immunidai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delleargomentazioni a base della ordinanza impugnata e, al contempo, per motivimanifestamente infondati perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà dellamotivazione ovvero palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato,come pure volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questasede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea alsindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dal Giudice dell’esecuzione;Che le censure esposte – reiterate con memorie tardivamente depositate il 31/5/2026 eil 5/6/2026 (oltre i quindici giorni antecedenti l’odierna udienza) e, come tali, a loro voltainammissibili – sono aspecifiche anche nella parte in cui non si confrontano con le puntualiragioni che la Corte territoriale, con prima ratio decidendi, ha dichiarato inammissibilel’istanza di esecuzione perché reitera identica istanza in quanto già proposta nell’ambito delSIGE n. 554/2024 e già decisa con ordinanza del 1/10/2024 della Corte d’appello, impugnataper cassazione dal Melandri con ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte (Sez. 7, n.14619 del 16/1/2025, Melandri, non mass.), con la conseguenza che, a fronte della strutturamotivazionale adottata dalla Corte distrettuale nell’impugnata ordinanza, la difesa, in puntodi dichiarata inammissibilità, non attacca minimamente il decisum;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), in quanto contenente censure aspecifiche, reiterative e in ogni casorivalutative, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testodell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. con riguardo ad entrambi i motivi di ricorso vadichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della assa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]