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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45460/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SP72U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 140,00 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. cod.pen., perché, in data 13 settembre 2014, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver infranto con un martello la vetrina di un negozio, si impossessava di un abito da uomo del valore di 460 euro, ma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato la confisca della bicicletta dell'imputato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, deducendo la violazione degli artt. 56 cod. pen., non essendosi realizzato l'impossessamento del bene per l'immediato intervento delle forze dell'ordine, e 133 cod.pen., non essendo stata contenuta la pena nel minimo edittale, con motivazione illogica e, cioè, con riferimento ai precedenti (già ritenuti ostativi alla concessione dei benefici) ed alle modalità del tutto ordinarie dell'illecito [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Le censure sono meramente ripetitive di quelle proposte in appello e non si confrontano affatto con le puntuali e coerenti argomentazioni con cui sono state rigettate dal giudice dell'impugnazione.

Nella sentenza impugnata si è, difatti, evidenziato: in ordine alla configurabilità del reato consumato e non tentato, che Said si è allontanato dall'esercizio commerciale con la refurtiva, acquisendo, pertanto, la piena ed autonoma disponibilità del bene sottratto, e che è stato fermato dalle forze dell'ordine solo dopo un inseguimento; in ordine al trattamento sanzionatorio, che il lieve superamento del minimo edittale si giustifica in relazione all'intensità del dolo, emergente dalle modalità del fatto, ed ai precedenti dell'imputato.

La decisione è, peraltro, pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ouerghi, Rv. 267266 - 01).

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] rd i Francesco F4a44 Ciampi DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SP72U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 140,00 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. cod.pen., perché, in data 13 settembre 2014, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver infranto con un martello la vetrina di un negozio, si impossessava di un abito da uomo del valore di 460 euro, ma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato la confisca della bicicletta dell'imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, deducendo la violazione degli artt. 56 cod. pen., non essendosi realizzato l'impossessamento del bene per l'immediato intervento delle forze dell'ordine, e 133 cod.pen., non essendo stata contenuta la pena nel minimo edittale, con motivazione illogica e, cioè, con riferimento ai precedenti (già ritenuti ostativi alla concessione dei benefici) ed alle modalità del tutto ordinarie dell'illecito [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Le censure sono meramente ripetitive di quelle proposte in appello e non si confrontano affatto con le puntuali e coerenti argomentazioni con cui sono state rigettate dal giudice dell'impugnazione. Nella sentenza impugnata si è, difatti, evidenziato: in ordine alla configurabilità del reato consumato e non tentato, che Said si è allontanato dall'esercizio commerciale con la refurtiva, acquisendo, pertanto, la piena ed autonoma disponibilità del bene sottratto, e che è stato fermato dalle forze dell'ordine solo dopo un inseguimento; in ordine al trattamento sanzionatorio, che il lieve superamento del minimo edittale si giustifica in relazione all'intensità del dolo, emergente dalle modalità del fatto, ed ai precedenti dell'imputato. La decisione è, peraltro, pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ouerghi, Rv. 267266 - 01). Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] rd i Francesco F4a44 Ciampi DE
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