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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01541/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15523/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLA A RESPONSABILITÀ, in persona del Curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 53/2020 depositata il 07/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- La Corte d'appello di Napoli , con sentenza depositata il 7/5/2020,L ha rigettato il reclamo ex art.18 legge fall. di Fattorie del Matese società agricola a responsabilità limitata (di seguito, la società agricola) in liquidazione nei riguardi della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. che ne aveva dichiarato il fallimento.

Sulla premessa che con l’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004 il legislatore ha affiancato alla nozione di imprenditore agricolo quella delle “società agricole”, prevedendo che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati e terreni strumentali, sempreché i ricavi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola esercitata (10% dei ricavi complessivi), la Corte di appello ha rilevato che la società agricola aveva esercitato in via non marginale, ma assolutamente prevalente, l’attività commerciale di affitto di terreni e fabbricati.

La società ricorre adesso per cassazione sulla base di un mezzo, al quale replicano con separati controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] del Matese società agricola a responsabilità limitata e la creditrice istante Fallimento dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] depositato memorie il [OSCURATO:PERSONA] del Matese ed il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Con l’unico motivo Fattorie del Matese società agricola s.r.l., senza contestare l’accertamento in fatto, deduce la errata, falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 2135 cod.civ., 2 del d.lgs. n.99/2004 e 36 del d.l. n.179/2012, come conv. dalla legge n.221/2012 e la mancata applicazione degli artt. 85 e 91 del d.P.R. n.917/1986 (TUIR).

A parere della ricorrente, l’art. 2 del d.lgs. n.99/2004 non ha introdotto la nuova categoria dell’imprenditore agricolo costituito in forma societaria, ma è solo una norma di carattere fiscale, sicché l’imprenditore agricolo in forma societaria può svolgere attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo e di terreni - come previsto dall’art.2 del d.lgs. n.99/2004 - , sempre che venga rispettato il requisito della marginalità (i ricavi rivenienti da queste attività non devono superare il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi).

Ne deduce che ove tale requisito venga superato, ciò costituirebbe distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola, con la conseguenza del venir meno del regime fiscale agevolato previsto dal TUIR, ma non la perdita della qualifica di società agricola.

Sostiene, poi, che l’attività di affitto di fondi rustici e la riscossione dei canoni di locazione non è attività di impresa e non è idonea ad attribuire al soggetto che la svolge la qualità di imprenditore commerciale.

All’esito dell’accoglimento, la ricorrente chiede la riforma della collocazione delle spese di lite.

3. Il collegio ritiene che il ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15523/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLA A RESPONSABILITÀ, in persona del Curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 53/2020 depositata il 07/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- La Corte d'appello di Napoli , con sentenza depositata il 7/5/2020,L ha rigettato il reclamo ex art.18 legge fall. di Fattorie del Matese società agricola a responsabilità limitata (di seguito, la società agricola) in liquidazione nei riguardi della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. che ne aveva dichiarato il fallimento. Sulla premessa che con l’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004 il legislatore ha affiancato alla nozione di imprenditore agricolo quella delle “società agricole”, prevedendo che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati e terreni strumentali, sempreché i ricavi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola esercitata (10% dei ricavi complessivi), la Corte di appello ha rilevato che la società agricola aveva esercitato in via non marginale, ma assolutamente prevalente, l’attività commerciale di affitto di terreni e fabbricati. La società ricorre adesso per cassazione sulla base di un mezzo, al quale replicano con separati controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] del Matese società agricola a responsabilità limitata e la creditrice istante Fallimento dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] depositato memorie il [OSCURATO:PERSONA] del Matese ed il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Con l’unico motivo Fattorie del Matese società agricola s.r.l., senza contestare l’accertamento in fatto, deduce la errata, falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 2135 cod.civ., 2 del d.lgs. n.99/2004 e 36 del d.l. n.179/2012, come conv. dalla legge n.221/2012 e la mancata applicazione degli artt. 85 e 91 del d.P.R. n.917/1986 (TUIR). A parere della ricorrente, l’art. 2 del d.lgs. n.99/2004 non ha introdotto la nuova categoria dell’imprenditore agricolo costituito in forma societaria, ma è solo una norma di carattere fiscale, sicché l’imprenditore agricolo in forma societaria può svolgere attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo e di terreni - come previsto dall’art.2 del d.lgs. n.99/2004 - , sempre che venga rispettato il requisito della marginalità (i ricavi rivenienti da queste attività non devono superare il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi). Ne deduce che ove tale requisito venga superato, ciò costituirebbe distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agricola, con la conseguenza del venir meno del regime fiscale agevolato previsto dal TUIR, ma non la perdita della qualifica di società agricola. Sostiene, poi, che l’attività di affitto di fondi rustici e la riscossione dei canoni di locazione non è attività di impresa e non è idonea ad attribuire al soggetto che la svolge la qualità di imprenditore commerciale. All’esito dell’accoglimento, la ricorrente chiede la riforma della collocazione delle spese di lite. 3. Il collegio ritiene che il ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza. P
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