CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato come la responsabilità dell'imputato risultasse solidamente comprovata dalle risultanze istruttorie costituite dalle prove dichiarative, dalla documentazione sanitaria acquisita in atti, dal materiale fotografico e dagli accertamenti compiuti dagli operanti (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il mancato riconoscimento dell'ipotesi della rapina di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, appare meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e giuridicamente corretta dal giudice di merito, il quale ha rìtenuto che il fatto, per le modalità accertate, risulti incompatibile con i parametri della lieve entità (si veda pagìna 5); che, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla asserita eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena — anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, nonché alla fissazione della pena base — rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, tale onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi (si veda ancora la pagina 5 della sentenza impugnata); che anche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze e al diniego della sospensione condizionale della pena risultano frutto di una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, sorretta da sufficiente motivazione, avendo la Corte d'appello mostrato di ritenere la soluzione dell'equivalenza tra circostanze la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata nel caso concreto e il diniego della sospensione condizionale della pena giustificato dagli indicati elementi che deponevano nel senso di una prognosi sfavorevole rispetto alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che tali valutazioni, non apparendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorrette da sufficiente motivazione, sfuggono al sindacato di legittimità;ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M