CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41243/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei delitti di minaccia aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate in concorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio, è generico e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, a riguardo del giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, il cui racconto, a prescindere dal non decisivo scenario conflittuale intrafamiliare, è stato riscontrato dal certificato medico e dall'apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], possedendo di contro valenza neutra la relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti; mentre, quanto al corretto inquadramento giuridico della minaccia di morte, sono stati puntualmente affrontati i riflessi prodotti sulla psiche della vittima dalla condotta degli imputati), tende ad ottenere, nel presente giudizio, una inammissibile, integrale rielaborazione del contesto probatorio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'eccessività della pena, lamentando l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, a riguardo della gravità del fatto e della personalità degli imputati, gravati da anche recenti, diversi e specifici precedenti penali); Rilevato, pertanto, che il ricorso dei prevenuti deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 li consigliere estenso